IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  l'articolo  62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
  Visto  l'articolo  3,  comma  121, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  in  base  al  quale  i  soggetti  che  hanno  dichiarato ricavi
derivanti  dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'articolo
53,  comma  1,  ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n  917, o compensi
derivanti  dall'esercizio  di  arti  e  professioni  di ammontare non
superiore   a   lire   dieci   miliardi   sono   tenuti   a   fornire
all'Amministrazione  finanziaria  i  dati contabili ed extracontabili
necessari per l'elaborazione degli studi di settore;
  Visto  i  propri  decreti 18 aprile 1997, 3 luglio 1997, 5 dicembre
1997  e  10  febbraio 1998, concernenti l'approvazione di questionari
per  gli  studi  di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel
settore  delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita'
professionali;
  Visto  i  propri  decreti concernenti l'approvazione degli studi di
settore  relativi  ad  attivita'  imprenditoriali  nel  settore delle
manifatture, dei servizi e del commercio;
  Visto    il    proprio    decreto    30 marzo   1999,   concernente
l'individuazione  delle  aree territoriali omogenee in relazione alle
quali  differenziare  le  modalita'  di  applicazione  degli studi di
settore;
  Visto  l'articolo l della legge della regione Veneto 29 marzo 1999,
n.  11,  concernente  l'istituzione  nella  provincia  di Venezia del
comune  di  Cavallino  -  Treporti  mediante  scorporo  di  parte del
territorio del comune di Venezia;
  Visto  l'articolo  l della legge della regione Piemonte 11 novembre
1998,  n. 32, concernente l'istituzione nella provincia di Biella del
comune  di  Mosso  mediante fusione dei comuni di Mosso Santa Maria e
Pistolesa;
  Visto  l'articolo  1 della legge della Regione Piemonte 22 dicembre
1997,  n.  65,  concernente l'istituzione nella provincia di Asti del
comune  di  Montiglio  Monferrato  mediante  fusione  dei  comuni  di
Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza;
  Visto  l'articolo  10,  della  legge  8 maggio  1998,  n.  146, che
individua  le  modalita'  di  utilizzazione degli studi di settore in
sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
  Considerata   la   necessita'   di   individuare   le  peculiarita'
determinate dal luogo di svolgimento di talune attivita' economiche;
  Visto  il  proprio  decreto  10 novembre  1998, che ha istituito la
Commissione  di  esperti  prevista  dall'articolo  10, comma 7, della
legge n. 146 del 1998;
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti;
  Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Aggiornamento delle aree territoriali
  1. Le aree territoriali omogenee individuate nell'articolo 1, comma
1, del decreto ministeriale 30 marzo 1999, sono modificate al fine di
tenere conto dell'istituzione di nuovi comuni e della soppressione di
quelli  preesistenti.  I gruppi di appartenenza dei nuovi comuni sono
riportati  nell'allegato  1.  Le  predette  modifiche  si applicano a
decorrere   dal  periodo  d'imposta  che  inizia  successivamente  al
31 dicembre 1998.