Art. 2. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, i tassi di cui al primo comma dell'art. 1 sono maggiorati nella misura fissata, con riferimento alla durata del finanziamento ed alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. Per i mutui a tasso variabile, per i quali l'indice di riferimento rimane definito dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti", il tasso per il calcolo della quota interessi e' dato dall'indice maggiorato di dieci centesimi di punto per i mutui ammortizzati in dieci anni, di dodici centesimi di punto per i mutui ammortizzati in quindici anni e di quindici centesimi di punto per i mutui ammortizzati in venti anni. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2000 Il Ministro: Amato