Art. 2.
  Per  i  mutui  a  tasso  fisso  con  diritto di estinzione parziale
anticipata  alla  pari,  i  tassi  di  cui al primo comma dell'art. 1
sono maggiorati nella misura fissata, con riferimento alla durata del
finanziamento  ed  alla  quota dello stesso con diritto di estinzione
parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce
parte integrante del presente decreto.
  Per  i mutui a tasso variabile, per i quali l'indice di riferimento
rimane  definito dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  del
16 febbraio  1999,  recante  "Fissazione  del saggio di interesse sui
mutui della Cassa depositi e prestiti", il tasso per il calcolo della
quota  interessi e' dato dall'indice maggiorato di dieci centesimi di
punto  per i mutui ammortizzati in dieci anni, di dodici centesimi di
punto  per  i  mutui  ammortizzati  in  quindici  anni  e di quindici
centesimi di punto per i mutui ammortizzati in venti anni.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 16 febbraio 2000
                                                   Il Ministro: Amato