Art. 2.
  Restano  esclusi  dalla delega, oltre gli atti riservati alla firma
del Ministro per legge o regolamento, quelli appresso indicati:
    a) i  rapporti  con  il  Governo,  con  il Parlamento e gli altri
organi costituzionali;
    b) gli   atti   che   implichino  determinazioni  di  particolare
importanza   politica,   amministrativa  ed  economica;  gli  atti  e
provvedimenti   amministrativi  che  importino  direttive  di  ordine
generale;  gli  atti  inerenti  alle modificazioni dell'ordinamento e
alle  attribuzioni dei servizi, nonche' tutti gli altri da sottoporre
al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali;
    c) i  decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria
e  straordinaria  di  enti  e  societa'  sottoposti  al controllo del
Ministero delle finanze;
    d) gli  atti  relativi  alla  designazione  di rappresentanti del
Ministero in seno ad enti, commissioni e comitati;
    e) gli  atti  relativi  alla  costituzione  di  commissioni  e di
comitati  istituiti  o  promossi  dal  Ministero,  esclusi  gli  atti
concernenti  la  costituzione  delle commissioni di sorveglianza e di
quella per lo scarto degli atti di archivio di cui agli articoli 25 e
27  del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409;
    f) gli  affari  di carattere internazionale, compresi gli atti di
nomina  o di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni
o commissioni internazionali;
    g) le richieste di parere al Consiglio di Stato ed alle autorita'
amministrative indipendenti;
    h) la  firma di tutti gli atti riservati per legge o disposizioni
speciali  del  Ministro,  compresi quelli emanati in attuazione della
potesta'  prevista  dall'art.  14, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
    i) le  richieste di adesione alle altre amministrazioni in merito
a  provvedimenti  normativi  di competenza del Ministero, nonche' gli
atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni;
    j)   la   preposizione  dei  dirigenti  agli  uffici  centrali  e
periferici   nonche'  il  passaggio  da  una  finzione  ad  altra  di
corrispondente  livello,  o dalla dirigenza di un ufficio a quella di
altro  analogo,  con le modalita' e nelle forme previste dall'art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993.
  La  delega ai Sottosegretari di Stato e' estesa, in caso di assenza
o  impedimento  del  Ministro, anche agli atti espressamente esclusi,
indicati  nel presente articolo,quando i medesimi rivestano carattere
di  assoluta  urgenza  e  improrogabilita'  e  non  siano  per  legge
riservati alla competenza esclusiva del Ministro.
  Il  Ministro  puo'  avocare  alla propria firma atti compresi nelle
materie delegate.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
    Roma, 12 gennaio 2000
                                                   Il Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 49