Art. 2. Restano esclusi dalla delega, oltre gli atti riservati alla firma del Ministro per legge o regolamento, quelli appresso indicati: a) i rapporti con il Governo, con il Parlamento e gli altri organi costituzionali; b) gli atti che implichino determinazioni di particolare importanza politica, amministrativa ed economica; gli atti e provvedimenti amministrativi che importino direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento e alle attribuzioni dei servizi, nonche' tutti gli altri da sottoporre al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali; c) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria di enti e societa' sottoposti al controllo del Ministero delle finanze; d) gli atti relativi alla designazione di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, commissioni e comitati; e) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministero, esclusi gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quella per lo scarto degli atti di archivio di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; f) gli affari di carattere internazionale, compresi gli atti di nomina o di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali; g) le richieste di parere al Consiglio di Stato ed alle autorita' amministrative indipendenti; h) la firma di tutti gli atti riservati per legge o disposizioni speciali del Ministro, compresi quelli emanati in attuazione della potesta' prevista dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; i) le richieste di adesione alle altre amministrazioni in merito a provvedimenti normativi di competenza del Ministero, nonche' gli atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni; j) la preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici nonche' il passaggio da una finzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, con le modalita' e nelle forme previste dall'art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993. La delega ai Sottosegretari di Stato e' estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nel presente articolo,quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilita' e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro. Il Ministro puo' avocare alla propria firma atti compresi nelle materie delegate. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 12 gennaio 2000 Il Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2000 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 49