IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                    PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
  Visto  l'art. 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385
(testo  unico  bancario),  come modificato dall'art. 25, commi 1 e 2,
del  decreto  legislativo  4 agosto  1999, n. 342, che attribuisce al
C.I.C.R. il potere di stabilire modalita' e criteri per la produzione
di  interessi  sugli  interessi  maturati  nelle  operazioni poste in
essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria;
  Visto l'art. 115, comma 1, del testo unico bancario, che stabilisce
che  le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali
nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel capo I
del  titolo  VI del medesimo testo unico, si applicano alle attivita'
svolte   nel   territorio  della  Repubblica  dalle  banche  e  dagli
intermediari finanziari;
  Visto l'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n.  342/1999, che
attribuisce  al  C.I.C.R.  la  potesta' di stabilire le modalita' e i
tempi  dell'adeguamento  al  disposto  della  presente delibera delle
clausole  relative  alla  produzione  di  interessi  sugli interessi,
contenute  nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata
in vigore della medesima delibera;
  Tenuto   conto   delle   peculiarita'  tecniche  che  connotano  la
produzione  e  il  conteggio  degli interessi sugli interessi scaduti
nelle  diverse  tipologie  di  operazioni  bancarie  e  finanziarie e
dell'esistenza di diverse tesi sulla configurazione della fattispecie
dell'anatocismo  e  dunque sull'ambito di applicazione dell'art. 1283
del codice civile;
  Su  propota  formulata  dalla  Banca  d'Italia,  sentito  l'Ufficio
italiano dei cambi;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  l.  Nelle  operazioni  di raccolta del risparmio e di esercizio del
credito  poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari
gli  interessi  possono  produrre  a  loro volta interessi secondo le
modalita' e i criteri indicati negli articoli che seguono.