IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO Visto l'art. 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), come modificato dall'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che attribuisce al C.I.C.R. il potere di stabilire modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria; Visto l'art. 115, comma 1, del testo unico bancario, che stabilisce che le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel capo I del titolo VI del medesimo testo unico, si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari; Visto l'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342/1999, che attribuisce al C.I.C.R. la potesta' di stabilire le modalita' e i tempi dell'adeguamento al disposto della presente delibera delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima delibera; Tenuto conto delle peculiarita' tecniche che connotano la produzione e il conteggio degli interessi sugli interessi scaduti nelle diverse tipologie di operazioni bancarie e finanziarie e dell'esistenza di diverse tesi sulla configurazione della fattispecie dell'anatocismo e dunque sull'ambito di applicazione dell'art. 1283 del codice civile; Su propota formulata dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi; Delibera: Art. 1. Ambito di applicazione l. Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalita' e i criteri indicati negli articoli che seguono.