Art. 2.
                           Conto corrente
  1.  Nel  conto  corrente  l'accredito  e l'addebito degli interessi
avviene  sulla  base dei tassi e con le periodicita' contrattualmente
stabiliti.  Il  saldo periodico produce interessi secondo le medesime
modalita'.
  2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita
la  stessa  periodicita'  nel  conteggio  degli interessi creditori e
debitori.
  3.  Il  saldo  risultante  a  seguito della chiusura definitiva del
conto   corrente   puo',   se  contrattualmente  stabilito,  produrre
interessi.  Su questi interessi non e' consentita la capitalizzazione
periodica.