Art. 2. Conto corrente 1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicita' contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalita'. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi creditori e debitori. 3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente puo', se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica.