Art. 3.
             Finanziamenti con piano di rimborso rateale
  1.  Nelle  operazioni di finanziamento per le quali e' previsto che
il  rimborso  del  prestito avvenga mediante il pagamento di rate con
scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore
l'importo  complessivamente  dovuto  alla  scadenza  di ciascuna rata
puo',  se  contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere
dalla  data  di  scadenza  e sino al momento del pagamento. Su questi
interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica.
  2.  Quando  il  mancato  pagamento  determina  la  risoluzione  del
contratto  di  finanziamento, l'importo complessivamente dovuto puo',
se  contrattualmente  stabilito, produrre interessi a decorrere dalla
data  di  risoluzione.  Su  questi  interessi  non  e'  consentita la
capitalizzazione periodica.
  3.  Quando  il  pagamento  avviene  mediante  regolamento  in conto
corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.
  4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli
interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente
stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano
di ammortamento.