Art. 5.
      Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza
  1.  Gli  interessi  scaduti  possono  produrre interessi, oltre che
nelle  ipotesi  e secondo le modalita' di cui ai precedenti articoli,
dal  giorno  della  domanda  giudiziale  o per effetto di convenzione
posteriore  alla  scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti
per almeno sei mesi.