Art. 5. Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza 1. Gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e secondo le modalita' di cui ai precedenti articoli, dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.