Art. 6.
                      Trasparenza contrattuale
  1. I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e
di  esercizio  del  credito  stipulati dopo l'entrata in vigore della
presente  delibera indicano la periodicita' di capitalizzazione degli
interessi  e  il  tasso  di  interesse  applicato. Nei casi in cui e'
prevista  una  capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il
valore  del  tasso,  rapportato  su  base  annua, tenendo conto degli
effetti   della   capitalizzazione.   Le   clausole   relative   alla
capitalizzazione  degli  interessi  non  hanno  effetto  se  non sono
specificamente approvate per iscritto.