Art. 7.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Le  condizioni  applicate  sulla  base  dei contratti stipulati
anteriormente  alla data di entrata in vigore della presente delibera
devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il
30 giugno  2000  e  i  relativi  effetti si producono a decorrere dal
successivo 1o luglio.
  2.  Qualora  le  nuove  condizioni  contrattuali  non comportino un
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e
gli  intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno
2000,  possono  provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di
tali  nuove  condizioni  deve  essere  fornita  opportuna notizia per
iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro
il 31 dicembre 2000.
  3.  Nel  caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono
essere approvate dalla clientela.