IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, concernente il proseguimento della fase di sperimentazione della gestione comune delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, nonche' l'istituzione della gestione sperimentale della pesca dei fasolari nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2000, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, concernente la costituzione del comitato di coordinamento di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 17 dicembre 1999; Viste le proposte del predetto comitato rese nella riunione del 7 febbraio 2000; Considerata la necessita' di disciplinare la pesca dei fasolari nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia e di assicurare una gestione comune delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia conformemente alla proposta del comitato di coordinamento; Decreta: Art. 1. 1. L'attivita' di pesca dei fasolari e' effettuata nell'ambito territoriale dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia. Nella fase di prima attuazione, la pesca e' esercitata su base regionale. Il comitato di coordinamento anche su richiesta di uno dei tre consorzi interessati, puo' adottare determinazioni per l'esercizio della pesca su base territoriale diversa.