Art. 10.
  1. Nella   fase  sperimentale,  la  pesca  dei  molluschi  bivalvi,
limitatamente  alle vongole, nei compartimenti marittimi di Venezia e
                 di Chioggia, e' cosi' disciplinata:
    a) il  quantitativo massimo pescabile e' stabilito in kg 410 fino
   al 9 aprile 2000 ed in 600 kg dal 10 aprile al 21 aprile 2000;
    b) il    fermo    dell'attivita'   di   pesca,   da   effettuarsi
congiuntamente   dai   due   consorzi,  e'  stabilito  in  due  mesi:
relativamente  al primo mese, l'attivita' e' sospesa dal 22 aprile al
21 maggio 2000, per il secondo mese il periodo e' fissato da entrambi
i consorzi in relazione alla disponibilita' ed alla consistenza della
risorse   nonche'   al   periodo   di   fermo   effettuato  in  altri
                           compartimenti.
     c) i punti di sbarco per ciascun compartimento sono i seguenti:
      per  Venezia:  a)  Caorle,  b)  Cortellazzo, c) Piave, d) Punta
                       Sabbioni, e) S. Pietro;
      per  Chioggia:  a)  Chioggia,  b)  Porto  levante,  c) Pila, d)
                             Barricata.
  2. L'uscita  dei  natanti dai rispettivi porti e' fissata dalle ore
     4; l'inizio dell'attivita' di pesca e' fissata dalle ore 5.