Art. 10. 1. Nella fase sperimentale, la pesca dei molluschi bivalvi, limitatamente alle vongole, nei compartimenti marittimi di Venezia e di Chioggia, e' cosi' disciplinata: a) il quantitativo massimo pescabile e' stabilito in kg 410 fino al 9 aprile 2000 ed in 600 kg dal 10 aprile al 21 aprile 2000; b) il fermo dell'attivita' di pesca, da effettuarsi congiuntamente dai due consorzi, e' stabilito in due mesi: relativamente al primo mese, l'attivita' e' sospesa dal 22 aprile al 21 maggio 2000, per il secondo mese il periodo e' fissato da entrambi i consorzi in relazione alla disponibilita' ed alla consistenza della risorse nonche' al periodo di fermo effettuato in altri compartimenti. c) i punti di sbarco per ciascun compartimento sono i seguenti: per Venezia: a) Caorle, b) Cortellazzo, c) Piave, d) Punta Sabbioni, e) S. Pietro; per Chioggia: a) Chioggia, b) Porto levante, c) Pila, d) Barricata. 2. L'uscita dei natanti dai rispettivi porti e' fissata dalle ore 4; l'inizio dell'attivita' di pesca e' fissata dalle ore 5.