Art. 2. 1. Ai fini della razionale gestione della risorsa fasolari nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, il comitato di coordinamento di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1999, puo' individuare aree finalizzate al ripopolamento di tale risorsa, con preclusione di cattura in determinati periodi, avuto riguardo al parere del rappresentante della ricerca in seno al comitato di coordinamento e dei consorzi interessati.