Art. 2.
  1. Ai   fini   della  razionale  gestione  della  risorsa  fasolari
nell'ambito  dei  compartimenti  marittimi  di  Monfalcone, Venezia e
Chioggia, il comitato di coordinamento di cui al decreto ministeriale
17 dicembre  1999, puo' individuare aree finalizzate al ripopolamento
di  tale  risorsa, con preclusione di cattura in determinati periodi,
avuto  riguardo al parere del rappresentante della ricerca in seno al
comitato di coordinamento e dei consorzi interessati.