Art. 3. l. In deroga alla normativa di carattere nazionale e solo per il periodo della sperimentazione, l'attivita' di pesca, nell'intero arco dell'anno solare, non e' consentita nei giorni di sabato, domenica e festivi. 2. E' consentita l'effettuazione di una o piu' giornate di fermo infrasettimanale, stabilite con ordinanza delle competenti capitanerie di porto previa formale richiesta, sottoscritta congiuntamente da tutti e tre i consorzi e presentata almeno con sette giorni di preavviso. 3. Non e' ammesso recupero di giornate di pesca in caso di mancata attivita' per avverse condizioni meteomarine.