Art. 3.
  l.  In  deroga  alla normativa di carattere nazionale e solo per il
periodo della sperimentazione, l'attivita' di pesca, nell'intero arco
dell'anno  solare, non e' consentita nei giorni di sabato, domenica e
festivi.
  2. E'  consentita  l'effettuazione  di una o piu' giornate di fermo
infrasettimanale,    stabilite   con   ordinanza   delle   competenti
capitanerie   di   porto   previa   formale  richiesta,  sottoscritta
congiuntamente  da  tutti  e  tre  i consorzi e presentata almeno con
sette giorni di preavviso.
  3. Non  e' ammesso recupero di giornate di pesca in caso di mancata
attivita' per avverse condizioni meteomarine.