Art. 4.
  l. Durante la fase iniziale della sperimentazione, i limiti massimi
pescabili giornalmente sono kg 350 per ciascuna unita'.
  2. Rimane  salva la possibilita' di ridurre il quantitativo massimo
giornaliero  con  ordinanza  delle  competenti  capitanerie  di porto
previa formale richiesta sottoscritta congiuntamente da tutti e tre i
consorzi e presentata con almeno 7 giorni di preavviso.
  3. E' ammessa la tolleranza sul quantitativo pescato nel limite del
5%.