Art. 6. l. Ciascun consorzio puo' individuare due persone come referenti per il controllo ed il coordinamento dell'attivita' di cattura dei fasolari. 2. Ai fini del controllo delle quantita' massime pescabili tutte le unita' sono obbligate a transitare ed a registrarsi presso i punti di controllo del compartimento marittimo di abituale approdo, comunicato dal consorzio alla capitaneria di porto competente entro il 14 febbraio 2000 e, in caso di variazione degli stessi, almeno con sette giorni di preavviso. 3. L'orario di arrivo ai punti di controllo e' previsto dalle ore 9 alle ore 16. Eventuali ritardi dovranno essere comunicati preventivamente alla competente capitaneria di porto.