Art. 6.
  l.  Ciascun  consorzio  puo' individuare due persone come referenti
per  il  controllo  ed il coordinamento dell'attivita' di cattura dei
fasolari.
  2. Ai fini del controllo delle quantita' massime pescabili tutte le
unita' sono obbligate a transitare ed a registrarsi presso i punti di
controllo del compartimento marittimo di abituale approdo, comunicato
dal   consorzio   alla  capitaneria  di  porto  competente  entro  il
14 febbraio  2000  e,  in caso di variazione degli stessi, almeno con
sette giorni di preavviso.
  3. L'orario di arrivo ai punti di controllo e' previsto dalle ore 9
alle   ore   16.   Eventuali   ritardi   dovranno  essere  comunicati
preventivamente alla competente capitaneria di porto.