Art. 8. 1. Nel corso dell'anno solare, ciascun natante e' tenuto ad effettuare il fermo tecnico della pesca dei fasolari, a turnazione, per un complessivo periodo di due mesi. 2. Durante i periodi di divieto di pesca di cui al punto 1, e' consentito l'esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza, previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi, nonche' l'esercizio dell'attivita' di pesca-turismo.