Art. 8.
  1. Nel  corso  dell'anno  solare,  ciascun  natante  e'  tenuto  ad
effettuare  il  fermo tecnico della pesca dei fasolari, a turnazione,
per un complessivo periodo di due mesi.
  2.  Durante  i  periodi  di  divieto di pesca di cui al punto 1, e'
consentito  l'esercizio  degli  altri  mestieri  di pesca autorizzati
nella  licenza,  previo  sbarco degli attrezzi destinati alla cattura
dei   molluschi   bivalvi,   nonche'  l'esercizio  dell'attivita'  di
pesca-turismo.