Art. 3.
  Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267,
con  il  presente atto di messa in liquidazione coatta amministrativa
cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione
e  di  controllo  della  cooperativa,  salvo  per  il  caso  previsto
dall'art. 214.