Art. 6.
  Ai  sensi  dell'  art.  5,  comma  3, del regolamento approvato con
decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi
di  1a,  2a,  3a  e  4a  categoria  va  richiesto all'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  che  provvede ad effettuarlo nel
termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.
  I  biglietti  vincenti  debbono  essere  integri  ed  in originale,
escluso  qualsiasi  equipollente,  presentati  o  fatti  pervenire, a
rischio  del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato  -  Piazza  Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in
bollo  contenente le generalita' dell'esibitore e l'indicazione della
modalita'   prescelta  per  il  pagamento  fra  quelle  previste  dal
regolamento di contabilita' generale dello Stato.
  I   biglietti   vincenti,  inoltre,  devono  riportare  integro  il
rettangolo  con  la scritta "Attenzione non grattare qui"; in caso di
raschiatura,  anche  parziale,  del rettangolo destinato al codice di
validazione,  si determina la nullita' del biglietto e, quindi, della
vincita.
  Con  avviso  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la
data   di   cessazione   della  lotteria,  dalla  quale  decorreranno
quarantacinque  giorni  entro  i  quali,  a  pena di nullita', dovra'
essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.
  Ai  sensi  dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991
per  i  premi  di  5a,  6a,  7a, 8a e 9a categoria si prescinde dalle
suindicate  modalita' ed il pagamento e' effettuato immediatamente al
portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.