Art. 3.
             Struttura dell'offerta di interconnessione
                  di riferimento di Telecom Italia
  1.   Si   dispongono   le   seguenti   modifiche   dell'offerta  di
interconnessione di riferimento:
    a) eliminazione della parola "di trasporto" alla lettera b) della
premessa,  riga  10,  laddove  si descrive il servizio di raccolta in
carrier selection;
    b)  sostituzione,  nella parte prima, paragrafo n. 4 "Servizio di
terminazione",  della descrizione del servizio di terminazione con la
seguente:   "Il  servizio  permette  all'operatore  interconnesso  di
raggiungere gli abbonati di Telecom Italia";
    c)  eliminazione,  nella parte prima, paragrafo n. 5 "Servizio di
raccolta",  dell'espressione  "di lunga distanza" laddove si descrive
il servizio di raccolta;
    d)  sostituzione,  nella parte prima del paragrafo 5 "Servizio di
raccolta", dell'espressione "traffico distrettuale nel rispetto delle
condizioni  e  delle  tempistiche  stabilite  dalla  Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  "  con  "traffico  tra  aree locali e
all'interno  dell'area locale con le tempistiche di cui alla delibera
n. 101/99 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni";
    e)  sostituzione  nella  parte  prima,  paragrafo  5.1 "Selezione
dell'operatore  (carrier  selection)  da  abbonati  Telecom  Italia",
dell'espressione  "servizio  di  trasporto  di  lunga  distanza"  con
l'espressione  "i  servizi di traffico commutato" laddove si descrive
il servizio di selezione dell'operatore;
    f)  esplicitazione  e  opportuna  specificazione  nell'offerta di
interconnessione delle procedure tecniche e delle relative condizioni
economiche per l'attivita' di configurazione delle centrali;
    g)  eliminazione,  al  paragrafo  2.6  dell'allegato  "Condizioni
economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom
Italia",  del  seguente  periodo: "In considerazione delle condizioni
fortemente   dinamiche   relativamente   al   mercato   del  traffico
internazionale,  Telecom  Italia  si  riserva,  anche  in funzione di
eventuali  migliori  condizioni di cui essa stessa potra' disporre in
tale   mercato,   di  procedere  alla  contrattazione  di  condizioni
tecnico-economiche  ad  hoc per ogni singolo operatore richiedente il
servizio.  Tale contrattazione avverra' nel rispetto del principio di
non  discriminazione  tra  operatori;  i  termini  e le condizioni di
offerta   verranno  definiti  bilateralmente  tra  Telecom  Italia  e
l'operatore  richiedente,  in funzione della durata dell'accordo, dei
volumi  di traffico consegnati a Telecom Italia, della destinazione e
della qualita' del traffico";
    h)  eliminazione,  al  paragrafo  3.5  dell'allegato  "Condizioni
economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom
Italia",  del  seguente periodo: "In considerazione della particolare
tipologia  d'instradamento,  ai  valori minutari verra' applicata una
quota aggiuntiva a chiamata";
    i)   eliminazione,  alla  tabella  16  dell'allegato  "Condizioni
economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom
Italia", della quota per comunicazione pari lire 77,6.