Art. 4.
                         Disposizioni finali
  1. Si dispone inoltre quanto segue:
    a)   Telecom   Italia   e'   tenuta   a   fornire  all'Autorita',
contestualmente  alla  presentazione dell'offerta di interconnessione
di riferimento come modificata ai sensi della presente delibera:
      1) una proposta di Service Level Agreement, contenente tutte le
informazioni  di  tipo  procedurale,  quali  i  tempi  e le modalita'
tecnico-operative   di  fornitura  dei  servizi  di  interconnessione
inclusi nell'offerta di interconnessione di riferimento ed i tempi di
consegna dei circuiti di interconnessione;
      2)  una  puntuale e separata evidenza delle componenti di costo
che  concorrono  alla  formazione  dell'importo complessivo richiesto
agli  operatori  interconnessi  per  la  fornitura  del  servizio  di
transito  (in particolare: quota per rischio di insolvenza, quota per
le  attivita' di fatturazione, quota per l'utilizzo di kit e circuiti
di  interconnessione  verso  la  rete  di  terminazione  distinta per
singolo operatore di terminazione);
    b)  entro il 31 maggio 2000, l'Autorita' provvedera' a definire i
criteri   per   la   realizzazione   di   una   nuova   struttura  di
interconnessione  tendenzialmente  indipendente dalla architettura di
rete di Telecom Italia;
    c)   le   condizioni   economiche   contenute   nell'offerta   di
interconnessione  di  riferimento  pervenuta  all'Autorita'  in  data
15 luglio  1999,  cosi'  come  modificata  sulla  base  del  presente
provvedimento, si applicano a far data dal 1o gennaio 1999;
    d)  le  integrazioni  e  le  modifiche  richieste  dalla presente
delibera,  laddove  non siano previsti termini diversi, devono essere
recepite   da   Telecom   Italia   e   pubblicate   nell'offerta   di
interconnessione  di  riferimento  entro  trenta giorni dalla data di
notifica della delibera stessa;
    e)  si  dispone,  per  l'anno  2000,  che i prezzi dei servizi di
terminazione e conseguentemente di raccolta (locale, transito singolo
e  transito  doppio) proposti da Telecom Italia siano allineati con i
valori  definiti  dalla  "migliore  prassi  corrente",  di  cui  alla
raccomandazione   della   Commissione  europea  98/195  e  successive
modifiche.   L'Autorita'   si   riserva  di  valutare  le  condizioni
economiche  riportate  nell'offerta di riferimento rispetto ai valori
della  migliore  prassi  corrente  anche  alla  luce delle condizioni
economiche  praticate  per  la  fornitura  dei servizi alla clientela
finale,  con  particolare  riferimento  ai  servizi in ambito locale.
Telecom   Italia   e'   tenuta  a  pubblicare  l'aggiornamento  delle
condizioni  economiche  per il 2000 entro quarantacinque giorni dalla
data di notifica della presente delibera;
    f)  le  condizioni  di cui al precedente punto e) potranno essere
modificate  nel corso dell'anno 2000 per tener conto delle risultanze
delle  verifiche di adeguatezza dei sistemi di contabilita' dei costi
e  di  separazione  contabile  da  parte  di un soggetto indipendente
incaricato  dall'Autorita'  ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997;
    g)  nell'ambito  del  percorso  per il passaggio ad un sistema di
calcolo dei costi prospettici incrementali di lungo periodo, entro il
15 marzo  2000,  l'Autorita' avvia una consultazione pubblica con gli
operatori   al   fine   di  emanare,  entro  il  31 maggio  2000,  un
provvedimento che fissi i criteri per la definizione di un sistema di
calcolo  basato  sui  costi  correnti.  Tale  sistema  dovra'  essere
utilizzato  per  la definizione delle condizioni economiche contenute
nell'offerta di interconnessione di riferimento valida per il 2001;
    h)   Telecom   Italia   e'   tenuta  a  pubblicare  l'offerta  di
interconnessione  di  riferimento  per  il 2001, entro il 1o novembre
2000;
    i)   l'Autorita'   si   riserva,  entro  il  31 maggio  2000,  di
riconsiderare   l'evoluzione   delle  condizioni  di  utilizzo  delle
funzionalita'  di  rete  intelligente,  sia  sotto  il  profilo delle
modalita'  tecniche,  sia  sotto il profilo delle relative condizioni
economiche,  anche  sulla  base  dell'evoluzione  del  ricorso a tali
funzionalita'   riferito   all'utilizzazione   di   numerazioni   non
geografiche;
    j)   il  mancato  rispetto  da  parte  di  Telecom  Italia  delle
disposizioni    contenute    nella    presente    delibera   comporta
l'applicazione  delle  sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della
legge del 31 luglio 1997, n. 249;
    k) avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso
al  TAR  del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249
del 1997.