Art. 4. Disposizioni finali 1. Si dispone inoltre quanto segue: a) Telecom Italia e' tenuta a fornire all'Autorita', contestualmente alla presentazione dell'offerta di interconnessione di riferimento come modificata ai sensi della presente delibera: 1) una proposta di Service Level Agreement, contenente tutte le informazioni di tipo procedurale, quali i tempi e le modalita' tecnico-operative di fornitura dei servizi di interconnessione inclusi nell'offerta di interconnessione di riferimento ed i tempi di consegna dei circuiti di interconnessione; 2) una puntuale e separata evidenza delle componenti di costo che concorrono alla formazione dell'importo complessivo richiesto agli operatori interconnessi per la fornitura del servizio di transito (in particolare: quota per rischio di insolvenza, quota per le attivita' di fatturazione, quota per l'utilizzo di kit e circuiti di interconnessione verso la rete di terminazione distinta per singolo operatore di terminazione); b) entro il 31 maggio 2000, l'Autorita' provvedera' a definire i criteri per la realizzazione di una nuova struttura di interconnessione tendenzialmente indipendente dalla architettura di rete di Telecom Italia; c) le condizioni economiche contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento pervenuta all'Autorita' in data 15 luglio 1999, cosi' come modificata sulla base del presente provvedimento, si applicano a far data dal 1o gennaio 1999; d) le integrazioni e le modifiche richieste dalla presente delibera, laddove non siano previsti termini diversi, devono essere recepite da Telecom Italia e pubblicate nell'offerta di interconnessione di riferimento entro trenta giorni dalla data di notifica della delibera stessa; e) si dispone, per l'anno 2000, che i prezzi dei servizi di terminazione e conseguentemente di raccolta (locale, transito singolo e transito doppio) proposti da Telecom Italia siano allineati con i valori definiti dalla "migliore prassi corrente", di cui alla raccomandazione della Commissione europea 98/195 e successive modifiche. L'Autorita' si riserva di valutare le condizioni economiche riportate nell'offerta di riferimento rispetto ai valori della migliore prassi corrente anche alla luce delle condizioni economiche praticate per la fornitura dei servizi alla clientela finale, con particolare riferimento ai servizi in ambito locale. Telecom Italia e' tenuta a pubblicare l'aggiornamento delle condizioni economiche per il 2000 entro quarantacinque giorni dalla data di notifica della presente delibera; f) le condizioni di cui al precedente punto e) potranno essere modificate nel corso dell'anno 2000 per tener conto delle risultanze delle verifiche di adeguatezza dei sistemi di contabilita' dei costi e di separazione contabile da parte di un soggetto indipendente incaricato dall'Autorita' ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997; g) nell'ambito del percorso per il passaggio ad un sistema di calcolo dei costi prospettici incrementali di lungo periodo, entro il 15 marzo 2000, l'Autorita' avvia una consultazione pubblica con gli operatori al fine di emanare, entro il 31 maggio 2000, un provvedimento che fissi i criteri per la definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti. Tale sistema dovra' essere utilizzato per la definizione delle condizioni economiche contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento valida per il 2001; h) Telecom Italia e' tenuta a pubblicare l'offerta di interconnessione di riferimento per il 2001, entro il 1o novembre 2000; i) l'Autorita' si riserva, entro il 31 maggio 2000, di riconsiderare l'evoluzione delle condizioni di utilizzo delle funzionalita' di rete intelligente, sia sotto il profilo delle modalita' tecniche, sia sotto il profilo delle relative condizioni economiche, anche sulla base dell'evoluzione del ricorso a tali funzionalita' riferito all'utilizzazione di numerazioni non geografiche; j) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249; k) avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 1997.