Art. 2. 1. A decorrere dal 29 settembre 1999, non e' consentito, per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico da emissioni da veicoli a motore: a) rifiutare l'omologazione CE di cui all'art. 4, comma 1, del "decreto sulla omologazione CE"; b) rifiutare l'omologazione di portata nazionale; c) rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 7 del "decreto sulla omologazione CE", se detti veicoli osservano le prescrizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per i veicoli della categoria M, quali definiti nell'allegato II, sezione A, del "decreto sulla omologazione CE" - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg -, e per i veicoli della categoria N1, classe I e, a decorrere dal lo gennaio 2001, per i veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M aventi massa massima superiore a 2500 Kg, non e' consentito rilasciare: a) l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del "decreto sulla omologazione CE"; b) l'omologazione nazionale, a meno che siano fatte valere le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del "decreto sulla omologazione CE", ai nuovi tipi di veicoli, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se essi non soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto. Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i valori limite indicati al rigo A della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I del decreto. 3. A decorrere dal 1o gennaio 2001, per i veicoli della categoria M - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg -, e per i veicoli della categoria N1, classe I, e a decorrere dal 1o gennaio 2002, per i veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M avente una massa massima superiore a 2500 Kg: a) i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi del "decreto sulla omologazione CE" non sono piu' considerati validi agli effetti dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto; b) e' rifiutata l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato valido di conformita' ai sensi del "decreto sulla omologazione CE", a meno che siano fatte valere le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del medesimo decreto, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se tali veicoli non soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto. Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i valori limite elencati al rigo A della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE. 4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, per i veicoli della categoria M, quali definiti nell'allegato II, sezione A, del "decreto sulla omologazione CE" - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg -, e per i veicoli della categoria N1, classe I e, a decorrere dal 1o gennaio 2006, per i veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M aventi una massa massima superiore a 2500 Kg, e' vietato rilasciare: a) l'omologazione CE al sensi dell'art. 4, comma 1, del "decreto sulla omologazione CE"; b) l'omologazione nazionale, a meno che siano fatte valere le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del "decreto sulla omologazione CE", ai nuovi tipi di veicoli, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se essi non soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto. Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i valori limite indicati al rigo B della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE. 5. A decorrere dal 1o gennaio 2006, per i veicoli della categoria M - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg -, e per i veicoli della categoria N1, classe I, e a decorrere dal 1o gennaio 2007, per i veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M aventi una massa massima superiore a 2500 Kg: a) sono considerati non piu' validi i certificati di conformita' rilasciati per i nuovi autoveicoli ai sensi del "decreto sulla omologazione CE" secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto; b) e' rifiutata l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di nuovi autoveicoli non muniti di un certificato valido di conformita' ai sensi del "decreto sulla omologazione CE", a meno che siano fatte valere le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del medesimo decreto, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se tali veicoli non soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto. Per quanto riguarda la prova di tipo I si devono utilizzare i valori limite elencati al rigo B della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE. 6. Fino al 1o gennaio 2003 i veicoli della categoria M1, muniti di motore ad accensione spontanea aventi una massa massima superiore a 2000 Kg, destinati a trasportare piu' di sei occupanti, compreso il conducente, e i fuoristrada, quali definiti all'allegato II del "decreto sulla omologazione CE", sono considerati, ai fini dei precedenti commi 2 e 3, veicoli della categoria N1. 7. I certificati di conformita' dei veicoli omologati ai sensi della nota (1), modificata dalle note (2) e (3), della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, inserita dalla direttiva 96/69/CE, non sono piu' considerati validi e conseguentemente e' rifiutata l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione: a) a decorrere dal 1o gennaio 2001, dei veicoli nuovi della categoria M1 e della classe I della categoria N1, tranne quelli destinati a trasportare piu' di sei passeggeri, compreso il conducente, e i veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg; b) a decorrere dal 1o gennaio 2002, dei veicoli nuovi delle classi II e III della categoria N1, dei veicoli destinati a trasportare piu' di sei occupanti, compreso il conducente, e dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg. 8. Fino alle date di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'omologazione puo' essere concessa e le verifiche sulla conformita' della produzione sono effettuate in applicazione della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 96/69/CE. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 1999 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro della sanita' Bindi