Art. 2.
  1. A decorrere dal 29 settembre 1999, non e' consentito, per motivi
concernenti  l'inquinamento  atmosferico  da  emissioni  da veicoli a
motore:
    a) rifiutare  l'omologazione  CE  di cui all'art. 4, comma 1, del
"decreto sulla omologazione CE";
    b) rifiutare l'omologazione di portata nazionale;
    c) rifiutare  l'immatricolazione  e vietare la vendita o la messa
in  circolazione  di  veicoli ai sensi dell'art. 7 del "decreto sulla
omologazione CE",
se  detti  veicoli osservano le prescrizioni contenute nel decreto di
recepimento  della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente
decreto.
  2.  A  decorrere dal 1o gennaio 2000, per i veicoli della categoria
M,  quali  definiti  nell'allegato  II, sezione A, del "decreto sulla
omologazione  CE" - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima
superiore  a  2500 Kg -, e per i veicoli della categoria N1, classe I
e, a decorrere dal lo gennaio 2001, per i veicoli della categoria N1,
classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4
dell'allegato  I  della  direttiva  70/220/CEE, e per i veicoli della
categoria  M  aventi  massa  massima  superiore  a  2500  Kg,  non e'
consentito rilasciare:
    a) l'omologazione  CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del "decreto
sulla omologazione CE";
    b) l'omologazione  nazionale,  a  meno  che siano fatte valere le
disposizioni  dell'art.  8,  comma 2, del "decreto sulla omologazione
CE",
ai  nuovi  tipi  di  veicoli,  per  motivi riguardanti l'inquinamento
atmosferico   dovuto  alle  emissioni,  se  essi  non  soddisfano  le
disposizioni  contenute  nel  decreto  di recepimento della direttiva
70/220/CEE, come modificate dal presente decreto.
  Per  quanto  riguarda  la  prova  di tipo I, si devono utilizzare i
valori  limite  indicati  al  rigo  A  della  tabella di cui al punto
5.3.1.4 dell'allegato I del decreto.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2001, per i veicoli della categoria M
-  ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500
Kg -, e per i veicoli della categoria N1, classe I, e a decorrere dal
1o  gennaio  2002, per i veicoli della categoria N1, classi II e III,
quali  definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I
della  direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M avente
una massa massima superiore a 2500 Kg:
    a) i  certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi
ai   sensi   del  "decreto  sulla  omologazione  CE"  non  sono  piu'
considerati  validi  agli  effetti dell'art. 7, comma 1, del medesimo
decreto;
    b) e'  rifiutata  l'immatricolazione,  la  vendita o l'entrata in
circolazione  di  veicoli  nuovi  che  non  siano  accompagnati da un
certificato  valido  di  conformita'  ai  sensi  del  "decreto  sulla
omologazione  CE",  a  meno  che  siano  fatte valere le disposizioni
dell'art.  8,  comma 2,  del medesimo decreto, per motivi riguardanti
l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se tali veicoli non
soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della
direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto.
  Per  quanto  riguarda  la  prova  di tipo I, si devono utilizzare i
valori  limite  elencati  al  rigo  A  della  tabella di cui al punto
5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE.
  4.  A  decorrere dal 1o gennaio 2005, per i veicoli della categoria
M,  quali  definiti  nell'allegato  II, sezione A, del "decreto sulla
omologazione  CE" - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima
superiore  a  2500 Kg -, e per i veicoli della categoria N1, classe I
e, a decorrere dal 1o gennaio 2006, per i veicoli della categoria N1,
classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4
dell'allegato  I  della  direttiva  70/220/CEE, e per i veicoli della
categoria  M aventi una massa massima superiore a 2500 Kg, e' vietato
rilasciare:
    a) l'omologazione  CE al sensi dell'art. 4, comma 1, del "decreto
sulla omologazione CE";
    b)  l'omologazione  nazionale,  a  meno che siano fatte valere le
disposizioni  dell'art.  8,  comma 2, del "decreto sulla omologazione
CE",
ai  nuovi  tipi  di  veicoli,  per  motivi riguardanti l'inquinamento
atmosferico   dovuto  alle  emissioni,  se  essi  non  soddisfano  le
disposizioni  contenute  nel  decreto  di recepimento della direttiva
70/220/CEE, come modificate dal presente decreto.
  Per  quanto  riguarda  la  prova  di tipo I, si devono utilizzare i
valori  limite  indicati  al  rigo  B  della  tabella di cui al punto
5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE.
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2006, per i veicoli della categoria M
-  ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500
Kg -, e per i veicoli della categoria N1, classe I, e a decorrere dal
1o gennaio  2007,  per i veicoli della categoria N1, classi II e III,
quali  definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I
della  direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M aventi
una massa massima superiore a 2500 Kg:
    a) sono  considerati non piu' validi i certificati di conformita'
rilasciati  per  i  nuovi  autoveicoli  ai  sensi  del "decreto sulla
omologazione  CE"  secondo  il  disposto  dell'art.  7,  comma 1, del
medesimo decreto;
    b) e'  rifiutata  l'immatricolazione,  la  vendita  e la messa in
circolazione di nuovi autoveicoli non muniti di un certificato valido
di  conformita'  ai sensi del "decreto sulla omologazione CE", a meno
che  siano  fatte  valere le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2,
del   medesimo   decreto,   per   motivi  riguardanti  l'inquinamento
atmosferico  dovuto alle emissioni, se tali veicoli non soddisfano le
disposizioni  contenute  nel  decreto  di recepimento della direttiva
70/220/CEE, come modificate dal presente decreto.
  Per  quanto  riguarda  la  prova  di  tipo I si devono utilizzare i
valori  limite  elencati  al  rigo  B  della  tabella di cui al punto
5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE.
  6.  Fino al 1o gennaio 2003 i veicoli della categoria M1, muniti di
motore  ad  accensione spontanea aventi una massa massima superiore a
2000  Kg,  destinati a trasportare piu' di sei occupanti, compreso il
conducente,  e  i  fuoristrada,  quali  definiti  all'allegato II del
"decreto  sulla  omologazione  CE",  sono  considerati,  ai  fini dei
precedenti commi 2 e 3, veicoli della categoria N1.
  7.  I  certificati  di  conformita'  dei veicoli omologati ai sensi
della nota (1), modificata dalle note (2) e (3), della tabella di cui
al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, inserita
dalla   direttiva  96/69/CE,  non  sono  piu'  considerati  validi  e
conseguentemente  e'  rifiutata  l'immatricolazione,  la vendita e la
messa in circolazione:
    a) a  decorrere  dal  1o gennaio  2001,  dei  veicoli nuovi della
categoria  M1  e  della  classe  I  della categoria N1, tranne quelli
destinati   a   trasportare  piu'  di  sei  passeggeri,  compreso  il
conducente, e i veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg;
    b) a  decorrere  dal  1o gennaio  2002,  dei  veicoli nuovi delle
classi  II  e  III  della  categoria  N1,  dei  veicoli  destinati  a
trasportare  piu'  di  sei  occupanti,  compreso il conducente, e dei
veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg.
  8.  Fino alle date di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'omologazione
puo'   essere   concessa  e  le  verifiche  sulla  conformita'  della
produzione   sono   effettuate   in   applicazione   della  direttiva
70/220/CEE, modificata dalla direttiva 96/69/CE.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 1999
                      Il Ministro dei trasporti
                         e della navigazione
                                Treu

                      Il Ministro dell'ambiente
                               Ronchi

                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi