(all. 1 - art. 1)
                       TITOLO IV - Capitolo 1
                       PATRIMONIO DI VIGILANZA
                              SEZIONE I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
E'  ormai  consolidata,  nelle  sedi comunitarie e internazionali, la
consapevolezza  del  ruolo  centrale che la disciplina sul patrimonio
delle banche riveste nella normativa di vigilanza.
Il  patrimonio  infatti  rappresenta  il  primo presidio a fronte dei
rischi  connessi con la complessiva attivita' bancaria. Un livello di
patrimonializzazione  adeguato consente al banchiere di esprimere con
i necessari margini di autonomia la propria vocazione imprenditoriale
e nel contempo di preservare la stabilita' della banca.
Il  patrimonio inoltre costituisce il principale punto di riferimento
per  le valutazioni dell'organo di vigilanza ai fini della stabilita'
delle  banche. Su di esso sono fondati i piu' importanti strumenti di
controllo,  quali  il  coefficiente  di  solvibilita',  i requisiti a
fronte  dei  rischi  di  mercato,  le regole sulla concentrazione dei
rischi   e  sulla  trasformazione  delle  scadenze;  alle  dimensioni
patrimoniale e' connessa inoltre l'operativita' in diversi comparti.
La  presente  disciplina,  conformemente  alle direttive comunitarie,
indica  le  modalita'  di  calcolo  del  patrimonio  utile  a fini di
vigilanza.  Quest'ultimo  e' costituito dalla somma del patrimonio di
base  -  ammesso  nel  calcolo  senza  alcuna  limitazione  -  e  del
patrimonio  supplementare,  che  viene ammesso nel limite massimo del
patrimonio  di base. Da tale somma vengono dedotte le partecipazioni,
gli   strumenti   ibridi   di  patrimonializzazione  e  le  attivita'
subordinate, detenuti, in altre banche e societa' finanziarie.
2. Fonti normative
La materia e' regolata dai seguenti articoli del T.U.:
- art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia, in
conformita'  delle  deliberazioni  del  CICR,  il  potere  di emanare
disposizioni  di  carattere  generale  aventi a oggetto l'adeguatezza
patrimoniale;
-  art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di
adottare,  ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
-  art.  65,  che  definisce  i  soggetti  inclusi  nell'ambito della
vigilanza consolidata;
- art. 67, comma 1, lett. a), che, al fine di realizzare la vigilanza
consolidata,  attribuisce  alla  Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con
provvedimenti  di  carattere  generale  o  particolare, disposizioni,
concernenti  il  gruppo  bancario complessivamente considerato o suoi
componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;
e inoltre:
-   dal   decreto   legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  recante
disposizioni  in  materia  di  conti annuali e consolidati degli enti
creditizi e finanziari;
- dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994 (1);
-  dalla direttiva 89/299/CEE del 17 aprile 1989, concernente i fondi
propri  delle banche, cosi' come modificata dalla direttiva 92/16/CEE
del  16  marzo 1992 e dalla direttiva' 91/633/CEE del 3 dicembre 1991
recante disposizioni applicative relative alla direttiva 89/299/CEE;
-  dall'Accordo  internazionale di Basilea dell' 11 luglio 1988 sulla
valutazione  del  patrimonio  e  sui coefficienti patrimoniali minimi
delle   banche,   aggiornato  ad  aprile  1998,  e  dall'"Emendamento
all'Accordo  sul  Capitale  per incorporarvi i rischi di mercato" del
gennaio 1996, aggiornato ad aprile 1998.
3. Definizioni
Ai fini della presente disciplina si definiscono:
-  "partecipazione,"  il  possesso  da parte della banca o del gruppo
bancario  di  azioni  o quote nel capitale di altri soggetti, secondo
quanto  prescritto  dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 1992,
n. 87;
-   "plusvalenza"   (minusvalenza)  implicita",  differenza  positiva
(negativa)  tra valore di mercato e valore di libro dei titoli cui si
riferiscono;
-  "portafoglio  immobilizzato",  portafoglio  costituito  dai valori
mobiliari detenuti per finalita' di stabile investimento;
"portafoglio  non  immobilizzato"  portafoglio  costituito dai valori
mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (2);
Nel  "portafoglio  non immobilizzato" sono anche compresi i contratti
derivati  e  le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a
fini  di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi
a valori mobiliari del "portafoglio non immobilizzato" (3);
4. Destinatari della disciplina
A  livello  individuale,  le  presenti disposizioni si applicano alle
banche autorizzate in Italia (4).
La  Banca d'Italia puo' escludere dai destinatari della disciplina le
succursali  in  Italia di banche extracomunitarie quando le attivita'
di  tali  enti  sono  sottoposte  nei paesi di origine a strumenti di
vigilanza  equivalenti  a  quelli  che  vengono applicati alle banche
italiane (5).
A livello consolidato, le presenti disposizioni si applicano:
- alle capogruppo di gruppi bancari;
-  alle  singole  banche italiane, non appartenenti a gruppi bancari,
che   abbiano  partecipazioni  di  controllo  congiunto  in  societa'
bancarie, finanziarie e strumentali.
Alle singole banche che detengono partecipazioni in societa' bancarie
e  finanziarie  in  misura  pari  o  superiore al 20 per cento, senza
tuttavia che ricorrano situazioni di controllo congiunto, puo' essere
richiesto il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato nei casi
in cui, a giudizio della Banca d'Italia, si configurino situazioni di
piu' ampia integrazione con il soggetto partecipante.
5. Responsabili dei procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi
di cui al presente Capitolo:
-  nulla  osta  alla  computabilita'  nel  patrimonio  di  base degli
strumenti  innovativi  di capitale (Sez. II, par. 3, e Sez. III, par.
1.  3):  Titolare  della  Filiale della Banca d'Italia competente per
territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- nulla osta al rimborso degli strumenti innovativi di capitale (Sez.
11,  par.  3,  e  Sez.  III, par. 1. 3): Titolare della Filiale della
Banca   d'Italia  competente  per  territorio  e  Capo  del  Servizio
Vigilanza sugli Enti Creditizi;
-    nulla    osta    al   rimborso   degli   strumenti   ibridi   di
patrimonializzazione  (Sez.  II,  par.  4. 1): Titolare della Filiale
della  Banca  d'Italia  competente per territorio e Capo del Servizio
Vigilanza sugli Enti Creditizi;
-  nulla  osta  al  rimborso  anticipato delle passivita' subordinate
(Sez.  II,  par.  4.2):  Titolare  della Filiale della Banca d'Italia
competente  per  territorio  e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti
Creditizi;
-  nulla  osta alla computabilita' nel patrimonio supplementare degli
strumenti   ibridi   di   patrimonializzazione   e  delle  passivita'
subordinate  (Sez.  II,  par. 4.4) Titolare della Filiale della Banca
d'Italia  competente  per  territorio  e  Capo del Servizio Vigilanza
sugli Enti Creditizi;
-    nulla   osta   al   riacquisto   degli   strumenti   ibridi   di
patrimonializzazione  e  delle  passivita' subordinate (Sez. II, par.
4.5):  Titolare  della  Filiale  della  Banca d'Italia competente per
territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
-  nulla  osta  per  l'utilizzo  della  metodologia  analitica per il
calcolo  delle  riduzioni  di valore collegate al rischio paese (Sez.
II, par. 7.1): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente
per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
-  nulla  osta per la non deduzione dal patrimonio di vigilanza delle
partecipazioni  ovvero degli strumenti ibridi di patrimonializzazione
e  delle  passivita'  subordinate  assunti a fini di risanamento e di
salvataggio dell'ente partecipato (Sez. II, par. 9.1): Titolare della
Filiale  della  Banca  d'Italia  competente per territorio e Capo del
Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
-  nulla  osta per la non deduzione dal patrimonio di vigilanza delle
partecipazioni  che si configurino come operazioni di finanziamento e
di  investimento  in  strumenti  non di capitale (Sez. II, par. 9.1):
Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio
e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
-   nulla  osta  per  l'esclusione  dall'aggregato  dei  crediti  non
garantiti, utile per il calcolo delle riduzioni di valore ai fini del
rischio  paese,  delle  operazioni  di  confinanziamento  con  banche
multilaterali  di  sviluppo  (All.  A):  Titolare della Filiale della
Banca   d'Italia  competente  per  territorio  e  Capo  del  Servizio
Vigilanza sugli Enti Creditizi.

                             SEZIONE II
                 PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE
1. Struttura del patrimonio di vigilanza individuale
Il  patrimonio  di  vigilanza  individuale  e' costituito dalla somma
algebrica  di  una  serie  di  elementi  positivi  e negativi che, in
relazione alla qualita' patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi,
possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni.
Gli  elementi  positivi che costituiscono il patrimonio devono essere
nella  piena  disponibilita'  della  banca,  in  modo da poter essere
utilizzati  senza  limitazioni  per  la  copertura dei rischi e delle
perdite  aziendali.  L'importo  di  tali  elementi  e' depurato degli
eventuali oneri di natura fiscale.
Il  patrimonio di vigilanza e' costituito dal patrimonio di base piu'
il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.
1.1 Patrimonio di base
Gli elementi patrimoniali di qualita' primaria sono i seguenti:
- il capitale versato;
- le riserve;
- il fondo per rischi bancari generali;
-  gli  strumenti  innovativi di capitale (cfr. par. 3 della presente
Sezione).
Il  totale di questi elementi, previa deduzione delle azioni proprie,
dell'avviamento,  delle  immobilizzazioni  immateriali, delle perdite
registrate  in  esercizi precedenti e in quello in corso, costituisce
il "patrimonio di base").(6)
La  Banca  d'Italia  puo' richiedere che vengano portati in deduzione
ulteriori   elementi   che,  per  le  loro  caratteristiche,  possano
determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.
1.2 Patrimonio supplementare
Il  patrimonio supplementare e' costituito dai seguenti elementi, nei
limiti di computabilita' di cui al par. 1.4 della presente Sezione:
- le riserve di rivalutazione;
-  gli  strumenti  ibridi  di  patrimonializzazione  e  le passivita'
subordinate (cfr. par. 4 della presente Sezione);
- il fondo rischi su crediti (cfr. par. 5 della presente Sezione), al
netto  delle minusvalenze nette su titoli (cfr. par. 6 della presente
Sezione)  e degli altri elementi negativi (cfr. par. 7 della presente
Sezione);
-  le  plusvalenze o le minusvalenze nette sulle partecipazioni (cfr.
par. 8 della presente Sezione).
1.3 Deduzioni
Dalla  somma  del  patrimonio  di base e del patrimonio supplementare
sono   dedotti   le   partecipazioni,   gli   strumenti   ibridi   di
patrimonializzazione  e i prestiti subordinati detenuti nei confronti
di  banche  e  societa'  finanziarie  (cfr.  par.  9  della  presente
Sezione).
1.4 Limiti di computabilita'
Il  patrimonio  di  base  viene integralmente ammesso nel calcolo del
patrimonio di vigilanza.
Gli  strumenti  innovativi  di  capitale possono essere computati nel
patrimonio   di   base   entro   un  limite  pari  al  15  per  cento
dell'ammontare  del  patrimonio  di base, comprensivo degli strumenti
innovativi  stessi.  L'eventuale  ammontare  in  eccesso  puo' essere
computato nel patrimonio supplementare, alla stregua di uno strumento
ibrido di patrimonializzazione.
Il  patrimonio supplementare e' ammesso nel calcolo del patrimonio di
vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base.
Le passivita' subordinate sono computate nel patrimonio supplementare
entro un limite massimo pari al 50 per cento del patrimonio di base.
Il  fondo  rischi  su  crediti,  al netto delle minusvalenze nette su
titoli  e  degli altri elementi negativi, e' computato nel patrimonio
supplementare  entro un limite massimo pari all' 1,25 per cento delle
attivita'  di  rischio  ponderate, calcolate ai fini del coefficiente
individuale di solvibilita' (7).
Le  plusvallenze nette su partecipazioni non possono essere computate
nel patrimonio supplementare per un importo eccedente il 30 per cento
del patrimonio di base.
2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza
Il  patrimonio  di vigilanza individuale non puo' essere inferiore al
capitale   iniziale   richiesto  per  l'autorizzazione  all'attivita'
bancaria (8).
Le   banche  di  credito  cooperativo  con  patrimonio  di  vigilanza
inferiore a 2 milioni di euro devono adeguarsi a tale limite entro il
31 dicembre 2001.
Per   motivate   esigenze  la  Banca  d'Italia  potra'  accordare  un
prolungamento,  sino  a un massimo di 2 anni, del periodo transitorio
di  adeguamento  purche'  la banca rispetti il requisito patrimoniale
minimo complessivo (9).
                                * * *
Di  seguito  viene  illustrata in dettaglio la composizione di alcuni
elementi che compongono il patrimonio di vigilanza.
3. Strumenti innovativi di capitale
Gli  strumenti  innovativi  di  capitale, quali le preference shares,
sono  titoli emessi da controllate estere incluse nel gruppo bancario
(cfr. Sez. III, par. 1.3, del presente Capitolo).
La  computabilita'  nel patrimonio di base degli strumenti innovativi
di  capitale  e'  consentita  solo  in  presenza  di  condizioni  che
garantiscano  pienamente  la stabilita' della base patrimoniale delle
banche. Tali condizioni sono le seguenti:
a)  la  societa' bancaria o finanziaria emittente, inclusa nel gruppo
bancario, deve essere insediata in un paese della zona A;
b)  i  titoli  devono  essere  irredimibili.  L'eventuale facolta' di
rimborso  da  parte dell'emittente non puo' essere prevista prima che
siano  trascorsi  10  anni  dall'emissione;  il  rimborso deve essere
preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia;
c)   eventuali   clausole   di  revisione  automatica  del  tasso  di
remunerazione  (c.d. step-up) non possono essere previste prima di 10
anni  di  vita  del  prestito;  l'ammontare  dello  step-up  non puo'
eccedere,  alternativamente,  i 100 punti base oppure il 50 per cento
dello  spread  rispetto  alla  base  di  riferimento,  al  netto  del
differenziale  tra  la  base  di  riferimento iniziale e quella sulla
quale si calcola l'aumento di tasso;
d)  il  contratto deve prevedere la possibilita' di non corrispondere
gli  interessi ai detentori dei titoli se, nell'esercizio precedente,
la  banca  che  controlla  direttamente  o indirettamente la societa'
emittente  non  ha  avuto  profitti  distribuibili  e/o non ha pagato
dividendi agli azionisti, ordinari e di risparmio;
e)  gli  interessi  non  possono essere cumulabili: qualora non siano
pagati, il diritto alla remunerazione e' perso definitivamente;
f)  il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l'emissione
di  titoli risultino nella piena disponibilita' della banca medesima,
qualora  il  requisito  patrimoniale  minimo  complessivo della banca
scenda al di sotto del 5% per effetto di perdite di esercizio;
g)  in  caso  di  liquidazione  della banca, i possessori dei titoli,
privilegiati   rispetto   ai  detentori  di  azioni  ordinarie  e  di
risparmio, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori.
h)  vi  sia  un  apposito  contratto  (on-lending)  che  determini il
trasferimento delle somme raccolte alla banca a condizioni analoghe a
quelle previste per l'emissione.
La  computabilita' nel patrimonio di base individuale degli strumenti
innovativi  di  capitale e' autorizzata dalla Banca d'Italia dopo una
valutazione   caso   per  caso  della  rispondenza  delle  condizioni
contrattuali  ai requisiti descritti nel presente paragrafo. La Banca
d'Italia  fa  conoscere  le proprie valutazioni entro 60 giorni dalla
data  di  ricevimento della richiesta. Ai fini dell'autorizzazione la
Banca  d'Italia  verifica inoltre la coerenza della distribuzione del
capitale e dei rischi tra le diverse componenti del gruppo bancario.
4. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passivita' subordinate
Previo  nulla  osta  della  Banca  d'Italia,  tra  le  componenti del
patrimonio  supplementare possono essere ricompresi - per l'ammontare
massimo delle somme effettivamente ricevute dalla banca emittente - i
seguenti elementi:
-  gli  strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passivita'
irredimibili    e   altri   strumenti   rimborsabili   su   richiesta
dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;
- le passivita' subordinate.
In  entrambi  i casi le passivita' possono essere emesse dalle banche
anche  sotto  forma  di  obbligazioni, convertibili e non, e di altri
titoli similari.
Se  la  banca  appartiene  a  un  gruppo  bancario,  la richiesta per
ottenere  il  nulla  osta  della  Banca  d'Italia va presentata dalla
societa' capogruppo.
I  relativi  contratti  devono  soddisfare le condizioni indicate nei
paragrafi che seguono.
4.1 Strumenti ibridi di patrimonializzazione
Gli  strumenti  ibridi  di patrimonializzazione rientrano nel calcolo
del patrimonio supplementare quando il contratto prevede che:
a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del
capitale  versato  e  delle riserve al di sotto del livello minimo di
capitale  previsto  per  l'autorizzazione  all'attivita' bancaria, le
somme rivenienti dalle suddette passivita' e dagli interessi maturati
possano  essere  utilizzate  per  far fronte alle perdite, al fine di
consentire all'ente emittente di continuare l'attivita';
b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso
il  diritto  alla  remunerazione  nella misura necessaria a evitare o
limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite;
c)  in  caso  di  liquidazione  dell'ente  emittente,  il  debito sia
rimborsato  solo  dopo  che  siano  stati soddisfatti tutti gli altri
creditori non ugualmente subordinati.
Gli  strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono
avere  una  durata  pari  o  superiore  a 10 anni. Nel contratto deve
essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito
al nulla osta della Banca d'Italia (10).
Sui    titoli    rappresentativi    degli    strumenti    ibridi   di
patrimonializzazione   e'  richiamato  il  contenuto  della  clausola
indicata al precedente punto a) nonche' l'eventuale condizione che il
rimborso e' subordinato al nulla osta della Banca d'Italia.
La  Banca  d'Italia  emana  entro  30  giorni  dalla  ricezione della
richiesta  il provvedimento tenendo conto della capacita' della banca
di rispettare il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo.
4.2 Passivita' subordinate
Le   passivita'  subordinate  emesse  dalle  banche  concorrono  alla
formazione  del patrimonio supplementare a condizione che i contratti
che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:
a)  in  caso  di  liquidazione  dell'ente  emittente  il  debito  sia
rimborsato  solo  dopo  che  siano  stati soddisfatti tutti gli altri
creditori non ugualmente subordinati;
b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la
scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso
di almeno 5 anni;
c) il rimborso anticipato delle passivita' avvenga solo su iniziativa
dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca d'Italia.
I  contratti  non devono presentare clausole in forza delle quali, in
casi  diversi  da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa
rimborsabile prima della scadenza (11) (12).
I  contratti  possono  prevedere clausole di revisione automatica del
tasso  di  remunerazione  (c.d.  step-up)  a condizione che le stesse
siano  esercitabili  non prima del 5^ anno di vita del prestito e che
l'ammontare  dello  step-up  sia  inferiore  a  100 punti base. Per i
prestiti  che  presentino  livelli  di step-up prossimi a tale limite
massimo, la Banca d'Italia si riserva di ammetterne la computabilita'
nel  patrimonio  supplementare limitatamente a una quota del prestito
stesso.
L'ammontare   dei   prestiti   subordinati   ammesso  nel  patrimonio
supplementare  e'  ridotto  di  un  quinto ogni anno durante i 5 anni
precedenti  la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano
di ammortamento che produca effetti analoghi.
L'ammortamento  e'  calcolato  sulla base dell'importo originario del
prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.
Le  passivita' subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio
soltanto  per  un importo pari alle somme ancora a disposizione della
banca.
In  caso  di  conversione  o  di  riacquisto  di  quote  del prestito
subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota
convertita e riacquistata e quote di ammortamento gia' maturate.
4.3   Garanzie   prestate   all'emissione   di  strumenti  ibridi  di
patrimonializzazione   e  di  passivita'  subordinate  e  conseguenti
operazioni di "on-lending "
Le   condizioni   di   ammissibilita'   degli   strumenti  ibridi  di
patrimonializzazione   e   dei  debiti  subordinati,  indicate  nella
presente  Sezione, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con
operazioni  di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti e
passivita' subordinate.
Il  rilascio  di  garanzie  all'emissione  degli  strumenti ibridi di
patrimonializzazione  e  di passivita' subordinate consta di due atti
distinti ma coordinati:
-  con  il primo la banca assume la posizione di garante di un debito
subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto);
-  con  il secondo la banca emette in proprio uno strumento ibrido di
patrimonializzazione  o  una  passivita'  subordinata  (di  contenuto
identico  alla  prima)  che viene sottoscritta dal soggetto emittente
l'altra  passivita'.  I fondi raccolti con la prima emissione vengono
cosi'  messi  a  disposizione  del  prenditore  finale (operazione di
on-lending).
Il  rilascio  della garanzia non deve obbligare la banca a rimborsare
il  prestito  in  via anticipata rispetto ai termini del contratto di
on-lending.
Il  contratto  che  disciplina  la  prima  emissione  deve  prevedere
inoltre:
-  che  la  garanzia  prestata  dalla banca abbia anch'essa carattere
subordinato;
- che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore
principale (primo emittente).
Il  contratto di on-lending a sua volta contiene una clausola in base
alla  quale gli importi eventualmente pagati dalla banca in relazione
alla  garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al
sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso.
4.4 Nulla osta alla computabilita'
La richiesta di benestare per l'inserimento degli strumenti ibridi di
patrimonializzazione  e  delle passivita' subordinate nel calcolo del
patrimonio  supplementare va corredata di tutte le informazioni utili
a  consentire  alla  Banca  d'Italia  una  valutazione dell'effettiva
portata degli impegni assunti dalla banca.
La richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione
sono  inoltrate  in  duplice  copia alla Filiale della Banca d'Italia
territorialmente competente.
In  particolare,  a  seconda  del  tipo  di  operazione  e qualora la
struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati:
- il contratto di emissione;
- la circolare di offerta (offering circular);
- l'accordo di "trust" (trust agreement);
- eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti
contratti.
Occorre,  inoltre,  esibire  tutti  i  contratti  e  rendere noti gli
accordi  riguardanti  operazioni comunque connesse con quella oggetto
di esame.
Al  fine  di  ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti
per  l'ammissione  dello  strumento  ibrido di patrimonializzazione o
della  passivita' subordinata, le banche possono sottoporre all'esame
della  Banca  d'Italia  anche  progetti  di  contratto;  il contratto
definitivo  sara'  inviato  una  volta  che  esse  abbiano dato corso
all'operazione.
La  Banca  d'Italia,  anche in presenza del rispetto delle condizioni
contrattuali  indicate  nei  parr.  4.1 e 4.2 della presente Sezione,
puo' escludere o limitare l'ammissibilita' nel calcolo del patrimonio
di  vigilanza  degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle
passivita'   subordinate   sulla  base  di  valutazioni  fondate  sul
regolamento  contrattuale,  sulla  inadeguata potenzialita' dell'ente
emittente    e    sulla    eccessiva    onerosita'    dell'operazione
contrattualmente prevista.
Entro  60  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  richiesta  di
benestare la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al
riguardo.
4.5  Riacquisto  da parte della banca emittente di quote di strumenti
ibridi di patrimonializzazione o di passivita' subordinate
La  banca  puo'  liberamente  acquistare quote di strumenti ibridi di
patrimonializzazione o di passivita' subordinate dalla stessa emessi,
per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna
emissione (13).
Le  quote  di  detti  prestiti, anche se momentaneamente presenti nel
portafoglio,   non   sono   inseribili  nel  calcolo  del  patrimonio
supplementare (14).
Il  riacquisto  superiore alla predetta misura o comunque finalizzato
all'annullamento  dei  certificati  e'  soggetto  al nulla osta della
Banca  d'Italia:  quest'ultimo  caso  e' da considerarsi infatti alla
stregua  di  un  formale  rimborso anticipato di una quota del debito
(15).  Se  la  banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta e'
inviata dalla societa' capogruppo.
Entro  30  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  richiesta  di
riacquisto,  la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni
al riguardo.
Nel  caso  di  riacquisto  di  quote  del  prestito  subordinato,  la
deduzione   dal   patrimonio   di  vigilanza  e'  effettuata  per  la
differenza,  se  positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le
quote di ammortamento gia' maturate.
Le  anticipazioni  su  strumenti  ibridi di patrimonializzazione o su
prestiti  subordinati nonche' le operazioni di finanziamento concesse
dalla  banca  per  finalita'  di  riacquisto  di tali passivita' sono
equiparate  al  riacquisto  delle  stesse. Si ritiene che sussista un
riacquisto   qualora,   sotto   i   profili   contrattuale   e  delle
caratteristiche  effettive  dell'operazione, i momenti dell'emissione
della  passivita'  della  banca  con  conseguente  raccolta  di fondi
patrimoniali  e  dell'erogazione  di  finanziamenti  a  beneficio del
sottoscrittore  rappresentino,  per  ammontare  e  cadenze,  un  atto
coordinato.
La  presente  disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in
garanzia di titoli emessi a fronte di propri prestiti subordinati nel
caso  in  cui  le operazioni attuate, per una concordanza di elementi
(condizioni   contrattuali,   ripetitivita',   entita'  complessiva),
configurino un riacquisto di propri prestiti.
5. Fondi rischi su crediti
Sono  ammessi nel computo del patrimonio supplementare i fondi rischi
su  crediti  destinati  a  fronteggiare  rischi  di  credito soltanto
eventuali e che non hanno, pertanto, funzione rettificativa.
6. Minusvalenze nette su titoli
Le  plusvalenze  e  le  minusvalenze implicite su titoli detenuti nel
portafoglio immobilizzato si compensano tenendo conto degli eventuali
contratti di copertura di titoli immobilizzati.
Qualora  il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti
segno  positivo non occorre operare alcuna rettifica al patrimonio di
vigilanza.
Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va compensato con
le  eventuali plusvalenze presenti nel portafoglio non immobilizzato.
Il   50   per   cento   dell'eventuale   ulteriore  residuo  negativo
(minusvalenza  netta)  deve essere dedotto dal computo del patrimonio
di vigilanza.
7. Altri elementi negativi
Gli altri elementi negativi sono costituiti dalle eventuali riduzioni
di  valore  del  portafoglio  crediti  richieste ai fini di vigilanza
(16).
Fra tali riduzioni di valore rientrano:
-  le perdite sui crediti di rilevante entita' che dovessero emergere
nei mesi successivi a quelli di dicembre e di giugno;
- le perdite sui crediti connesse con il "rischio paese" (determinate
sulla  base  delle  disposizioni  di  cui  al par. 7.1 della presente
Sezione) per la parte ovviamente di cui non si sia tenuto conto nella
determinazione dell'utile o della perdita annuale o semestrale.
7.1 Rischio paese
Le  banche,  in  relazione  all'ammontare  dei  crediti non garantiti
vantati  nei  confronti di soggetti aventi sede in paesi appartenenti
alla  zona  B,  devono  calcolare le riduzioni di valore collegate al
"rischio   paese"   secondo  la  "metodologia  analitica"  ovvero  la
"metodologia semplificata".
Le  banche  tenute  a  utilizzare  la  "metodologia  analitica"  sono
individuate dalla Banca d'Italia sulla base di parametri quantitativi
espressivi  della misura dell'esposizione delle banche stesse verso i
paesi appartenenti alla zona B.
Le banche che, sebbene non tenute, vogliano calcolare le svalutazioni
di  vigilanza  relative  al "rischio paese" in base alla "metodologia
analitica"  devono  preventivamente  avanzare  richiesta  alla  Banca
d'Italia.  Tali  modalita' di calcolo potranno essere utilizzate dopo
il rilascio del nulla osta della Banca d'Italia.
Nell'All.  A  del  presente  Capitolo  sono  riportati  i criteri per
l'individuazione  dei crediti non garantiti e le modalita' di calcolo
previste dalle due metodologie.
8. Plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni
Le  plusvalenze  e  le  minusvalenze  implicite  nelle partecipazioni
detenute  in  societa'  non bancarie e non finanziarie, quotate in un
mercato regolamentato, si compensano.
Qualora  il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti
segno  positivo, esso contribuisce per una quota pari al 35 per cento
alla determinazione del patrimonio supplementare.
Le  plusvalenze nette su partecipazioni sono computate nel patrimonio
supplementare nel limite del 30 per cento del patrimonio di base.
Qualora  il  saldo  complessivo risulti negativo, esso va dedotto dal
patrimonio supplementare per una quota del 50 per cento.
9.  Attivita'  dedotte  dalla  somma  del  patrimonio  di  base e del
patrimonio supplementare
Dall'ammontare  complessivo  del  patrimonio  di  base  e  di  quello
supplementare sono dedotti:
a) le partecipazioni in banche e societa' finanziarie superiori al 10
per  cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti
innovativi  di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione
e le attivita' subordinate verso tali enti;
b)  le  partecipazioni  in  titoli  nominativi  (17)  di  societa' di
investimento a capitale variabile superiori a 20.000 azioni (18);
c)  le  partecipazioni  in  banche  e  societa'  finanziarie  pari  o
inferiori  al  10  per  cento del capitale dell'ente partecipato, gli
strumenti   innovativi   di   capitale,   gli   strumenti  ibridi  di
patrimonializzazione  e  le  attivita'  subordinate  verso  banche  e
societa'  finanziarie, diversi da quelli indicati al precedente punto
a),  anche  se non partecipate. Tali interessenze sono dedotte per la
parte  del  loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del
valore   del  patrimonio  di  base  e  supplementare,  il  valore  e'
determinato  al  lordo  dell'eccedenza  degli altri elementi positivi
rispetto  al  limite  dell'1,25  per cento delle attivita' di rischio
ponderate.
Gli  strumenti  innovativi  di  capitale,  gli  strumenti  ibridi  di
patrimonializzazione   e   le   attivita'  subordinate,  indicati  ai
precedenti punti a) e c), sono dedotti se computati nel patrimonio di
vigilanza degli emittenti (19).
9.1 Partecipazioni non dedotte dal patrimonio di vigilanza
Previo  nulla  osta  della  Banca  d'Italia le banche possono, in via
temporanea, non dedurre dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni
ovvero   gli   strumenti   innovativi   di  capitale,  le  passivita'
subordinate  e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione assunti a
fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato.
Inoltre,   non   vengono  dedotte  dal  patrimonio  di  vigilanza  le
partecipazioni   nonche'  le  attivita'  irredimibili  e  subordinate
possedute  in  altre banche e societa' finanziarie consolidate con il
metodo  dell'integrazione globale o proporzionale ai fini del calcolo
del patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza.
Previo  nulla osta della Banca d'Italia le banche possono non dedurre
le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie che, per la loro
natura  economica,  si configurino come operazioni di finanziamento o
di  investimento  in  strumenti  non di capitale. Tale facolta' viene
concessa  purche',  in base a clausole statutarie o contrattuali, sia
esclusa in modo certo la possibilita' di indebitamento dell'emittente
di  quote  di  capitale  ovvero  tali quote non siano considerate nel
calcolo del patrimonio dell'emittente medesimo (20).
Le  banche  potranno non portare in deduzione dal patrimonio, dandone
comunicazione  alla  Banca d'Italia, le operazioni di investimento in
azioni  di  societa'  bancarie  e  finanziarie  aventi  sede in paesi
dell'Unione  Europea  o del Gruppo dei Dieci per le quali l'Autorita'
di  vigilanza  bancaria  del  paese abbiano consentito esplicitamente
tale facolta'.
10.  Periodicita'  delle  segnalazioni  e  modalita'  di  calcolo del
patrimonio di vigilanza individuale
10.1 Calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno
Il  patrimonio di vigilanza va calcolato con periodicita' trimestrale
(21).
Il  patrimonio  di  vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun
anno  e' calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche
se questo non fosse stato ancora approvato.
A  tal  fine,  gli  amministratori  procedono  alla valutazione delle
attivita'  aziendali  risultanti  dalla  situazione  in  essere al 31
dicembre,  alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle
riserve  secondo  la  previsione  di attribuzione dell'utile relativo
all'esercizio chiusosi alla suddetta data.
Sono  tempestivamente  comunicate  alla  Banca  d'Italia le eventuali
variazioni  che dovessero essere successivamente apportate in sede di
approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile.
Queste disposizioni si applicano anche alle banche che, ai fini della
redazione  del  bilancio,  chiudono  i  conti  in data diversa dal 31
dicembre.  Pertanto  nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo
alla  fine  dell'anno questi enti devono procedere alle valutazioni e
alle  movimentazioni  dei  fondi  e  delle  riserve con riguardo alla
situazione riferita al 31 dicembre.
Le  disposizioni  precedenti  si  applicano  anche per il calcolo del
patrimonio  di  vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno.
Pertanto,  gli  amministratori procedono nuovamente, ai soli fini del
calcolo  patrimoniale  e  in base ai medesimi criteri adottati per la
redazione  del  bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attivita'
aziendali  risultanti  dalla  situazione in essere al 30 giugno, alla
quantificazione  delle  riserve,  alla  determinazione  dei  fondi  e
all'attribuzione dell'utile semestrale.
10.2 Verifica del risultato annuale e semestrale perla determinazione
del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno
L'ammontare   degli  utili  annuali  e  semestrali  che,  secondo  le
modalita'  sopra  rappresentate,  concorre  al calcolo del patrimonio
relativo  ai  mesi  di dicembre e di giugno e' verificato da revisori
esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo della banca,
secondo quanto di seguito indicato:
-  se  la banca e' soggetta al controllo legale dei conti, l'utile di
fine  esercizio  e  quello  infrannuale  sono  verificati da revisori
esterni (22);
- se la banca ricorre volontariamente alla revisione e certificazione
del  proprio  bilancio d'esercizio, l'intervento dei revisori esterni
e'  richiesto esclusivamente per il controllo dell'utile annuale. Per
la    verifica    dell'utile    semestrale    viene   lasciata   alla
discrezionalita' degli amministratori della banca stessa la scelta di
ricorrere a revisori esterni o ai sindaci;
-  se  la  banca  non  e'  tenuta al controllo legale dei conti e non
ricorre  volontariamente  alla revisione e certificazione del proprio
bilancio,  il  controllo dell'utile annuale e semestrale e' demandato
al collegio sindacale.
Per  il  calcolo  del  patrimonio  di  vigilanza  relativo al mese di
dicembre non sono richiesti ulteriori controlli ai revisori esterni -
quando  presenti  -  oltre  a  quelli eseguiti per la certificazione,
legale o volontaria, del bilancio di fine esercizio.
Per il calcolo del patrimonio relativo al mese di giugno, l'ammontare
dell'utile  semestrale  e'  verificato  (dai  revisori  esterni o dal
collegio  sindacale) sulla base di strumenti e procedure di controllo
idonei  a  consentire  i  principali  accertamenti  effettuati  per i
riscontri di fine esercizio. Tali accertamenti riguardano quantomeno:
la corretta applicazione dei criteri di rilevazione e di valutazione;
il  rispetto del principio della costanza temporale nell'applicazione
di   tali   criteri;  il  rispetto  del  principio  della  competenza
economica.
Quando il risultato semestrale e' verificato da revisori esterni, gli
amministratori  della banca valutano l'opportunita' di concordare con
i revisori le modalita' tecniche di espressione del giudizio.
10.3 Succursali in Italia di banche extracomunitarie
In  alternativa  a  quanto  disposto  in precedenza, le succursali in
Italia  di  banche  extracomunitarie possono calcolare, ai fini della
segnalazione  sul  patrimonio, gli utili annuali con riferimento alla
data  di  chiusura  dell'esercizio  della propria casa madre anche se
diversa da quella del 31 dicembre.
Le  succursali  possono  modificare  il  patrimonio  di  vigilanza  e
procedere alla prevista segnalazione delle variazioni patrimoniali al
momento   dell'attribuzione  degli  utili  annuali  effettuata  dalla
propria  casa  madre  in  sede  di approvazione del bilancio riferito
all'intero complesso aziendale.
In  tale ipotesi, l'attivita' di verifica degli utili attribuiti alle
succursali  in  Italia  rimane assorbita in quella operata sull'utile
complessivo  dall'organo  di  controllo  esterno o interno della casa
madre.
Conseguentemente,  tali  succursali  utilizzano  per  le segnalazioni
patrimoniali  la  matrice  dei  conti  relativa  all'ultimo  mese del
trimestre in cui e' intervenuta l'approvazione del bilancio.
Resta  fermo  l'obbligo  di  procedere  al calcolo delle minusvalenze
nette  su  titoli  immobilizzati  e  delle  riduzioni  di  valore del
portafoglio  crediti  connesse  con  il  "rischio"  paese, secondo la
metodologia indicata nell'All. A del presente Capitolo.
Per  la  determinazione  del  risultato semestrale da includere nella
segnalazione  relativa  al  patrimonio  di  vigilanza individuale, le
succursali,  qualora  la  casa  madre  calcoli gli utili o le perdite
semestrali,  possono modificare il patrimonio di vigilanza al momento
della  quantificazione  di  tali  utili o perdite da parte della casa
madre.
Anche  in questo caso, l'attivita' di verifica degli utili attribuiti
alle   succursali  in  Italia  rimane  assorbita  in  quella  operata
sull'utile  complessivo  dall'organo  di  controllo esterno o interno
della casa madre.
Tali  variazioni patrimoniali, che includono anche quelle connesse al
fattore  "rischio  paese"  e  alle minusvalenze nette su titoli, sono
segnalate  nella  matrice  dei  conti  relativa  all'ultimo  mese del
trimestre in cui e' intervenuta la quantificazione.
Se   la   casa   madre   delle   succursali   in   Italia  di  banche
extracomunitarie  non procede al calcolo della situazione semestrale,
le succursali, nella segnalazione riferita al mese di giugno (23):
- hanno l'obbligo di includere le eventuali perdite, verificatesi nel
semestre   successivo   alla  chiusura  dell'esercizio,  solo  se  di
rilevante entita';
-  possono  ricomprendere gli utili maturati nel semestre nel calcolo
del patrimonio di vigilanza di riferimento. L'ammontare di tali utili
e' verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo
di controllo della banca.
Resta  fermo,  comunque, l'obbligo di procedere al calcolo semestrale
delle  riduzioni  di  valore  connesse  con  il  "rischio paese" e le
minusvalenze nette sui titoli immobilizzati.
10.4 Variazioni patrimoniali trimestrali
Oltre  a quanto stabilito per le rilevazioni di dicembre e di giugno,
la  segnalazione  trimestrale  degli elementi positivi e negativi che
costituiscono  il  patrimonio  recepisce anche le variazioni avvenute
nel trimestre dipendenti da:
-  operazioni  di modifica del capitale sociale e connesse variazioni
dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
- acquisti e vendite di azioni o di quote di propria emissione;
- aumenti delle perdite su crediti di rilevante entita';
-  emissioni  e  ammortamenti  di  strumenti  innovativi di capitale,
strumenti ibridi di Patrimonializzazione e passivita' subordinate;
-  assunzioni  e dismissioni di partecipazioni in banche e/o societa'
finanziarie;
-  assunzioni  e  dismissioni  di  strumenti  innovativi di capitale,
attivita'  subordinate  e  strumenti  ibridi  di patrimonializzazione
emessi da banche e/o societa' finanziarie;
-    processi   di   ristrutturazione   aziendale,   quali   fusioni,
incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.
11. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia
Le  banche  segnalano  i  dati relativi al patrimonio di vigilanza in
un'apposita sezione della matrice dei conti.
Le  segnalazioni  relative  al  31  dicembre  e  al  30  giugno vanno
trasmesse  entro  il  giorno 25 del terzo mese successivo a quello di
riferimento  (rispettivamente, il 25 marzo e il 25 settembre), quelle
relative  al  31  marzo e al 30 settembre entro il giorno 25 del mese
successivo a quello di riferimento (rispettivamente il 25 aprile e il
25 ottobre).
Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono
responsabili  per  la  correttezza  dei  dati  segnalati  alla  Banca
d'Italia.
Per  assicurare  la  necessaria  coerenza  dei  dati segnalati con le
risultanze  della  contabilita'  aziendale  devono  essere utilizzati
strumenti   di   controllo  interno  che  prevedano  anche  forme  di
visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.
Per  la redazione dello schema di segnalazione relativo al patrimonio
di  vigilanza  individuale  si  rinvia al fascicolo Istruzioni per la
compilazione  delle  segnalazioni  sul  patrimonio di vigilanza e sui
coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia

                             SEZIONE III
                 PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO
1. Metodologia di calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato
Il  patrimonio  di  vigilanza  consolidato  e'  calcolato  secondo le
istruzioni di seguito indicate.
1.1 Struttura del patrimonio
Il patrimonio di vigilanza consolidato e' costituito, oltre che dalle
componenti  del  patrimonio  di  vigilanza  individuale,  dalle poste
caratteristiche  che  risultano  dalle  operazioni  di consolidamento
(differenze   negative   o  positive  di  consolidamento,  differenze
negative   o   positive   che   risultano   dalla  valutazione  delle
partecipazioni  al patrimonio netto, elementi patrimoniali negativi o
positivi di pertinenza di terzi).
Salvo  quanto diversamente disposto, per il calcolo del patrimonio di
vigilanza consolidato si applicano le medesime regole previste per il
patrimonio di vigilanza individuale (24).
Le  partecipazioni  non  elise  nel  processo  di consolidamento sono
detratte  secondo  i  medesimi  criteri previsti per il patrimonio di
vigilanza individuale.
1.2 Perimetro e metodi di consolidamento
Gli  elementi  di  consolidamento  dell'attivo  e  del  passivo vanno
calcolati   in  base  ai  metodi  di  consolidamento  previsti  dalla
normativa sul bilancio (25).
In particolare:
-  il  metodo  di  consolidamento  integrale  si  applica ai soggetti
controllati;
-  il  metodo  di consolidamento proporzionale si applica ai soggetti
sottoposti a controllo congiunto;
- il metodo del patrimonio netto si applica:
a)  alle  societa'  bancarie  e  finanziarie  partecipate  dal gruppo
bancario  o dalla singola banca (26) in misura pari o superiore al 20
per  cento  o  comunque  sottoposte  a  influenza  notevole  ai sensi
dell'art. 36 del d.lgs. 87/92;
b)  alle  imprese,  diverse  dalle  societa'  bancarie, finanziarie e
strumentali,  controllate  dal  gruppo  bancario  in modo esclusivo o
congiunto  ovvero  sottoposte  a  influenza  notevole  ai sensi della
suddetta norma del d.lgs. 87/92.
Tuttavia,  qualora  con riferimento ai soggetti di cui al punto a) si
configurino,  a  giudizio  della  Banca  d'Italia, situazioni di piu'
ampia   integrazione   con  il  soggetto  partecipante,  puo'  essere
richiesto  l'assoggettamento degli stessi al metodo di consolidamento
integrale o proporzionale.
Dall'applicazione    dei    metodi   di   consolidamento   integrale,
proporzionale  e  del  patrimonio  netto  possono  essere  escluse le
imprese  il  cui totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate,
gli  impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) risulti
inferiore al piu' basso dei due importi di seguito indicati:
- 1 per cento del totale di bilancio (definito in modo analogo) della
societa' capogruppo o della singola banca partecipante;
- 10 milioni di euro.
L'esclusione  non  e'  ammessa  quando il totale delle partecipazioni
nelle societa' individuate ai due alinea precedenti supera di 5 volte
una delle suddette soglie di esonero.
Sono  escluse  dal perimetro del gruppo bancario e dal consolidamento
dei  conti le societa' di investimento a capitale variabile. La Banca
d'Italia  puo',  con  provvedimento specifico, prevedere l'inclusione
delle  SICAV  nel  gruppo  bancario  per  motivi  di  sana e prudente
gestione.
La  Banca  d'Italia ha facolta' di richiedere sia alla capogruppo sia
alla  singola  banca non appartenente a un gruppo bancario il calcolo
del  patrimonio  di  vigilanza consolidato anche con riferimento alla
situazione e alle attivita' dei seguenti soggetti:
a)  societa'  bancarie,  finanziarie  e  strumentali non comprese nel
gruppo  bancario  ma controllate dalla persona fisica o giuridica che
controlla il gruppo bancario ovvero la singola banca;
b)  societa'  finanziarie,  aventi  sede  legale  in  un  altro Stato
comunitario,  che  controllano la capogruppo del gruppo bancario o la
singola  banca italiana, sempreche' tali societa' siano incluse nella
vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia;
c)  societa'  bancarie,  finanziarie  e  strumentali  controllate dai
soggetti di cui al precedente punto b);
d)  societa'  bancarie,  finanziarie e strumentali partecipate almeno
per  il  20  per  cento, anche congiuntamente, dai soggetti di cui ai
precedenti punti b) e c);
e)  societa' finanziarie diverse dalla capogruppo e dalle societa' di
cui al precedente punto b) che controllano almeno una banca.
1.3 Strumenti innovativi di capitale
La  computabilita' nel patrimonio di base consolidato degli strumenti
innovativi  di  capitale e' consentito solo in presenza di condizioni
che garantiscano pienamente la stabilita' della base patrimoniale del
gruppo  bancario.  Tali  condizioni sono le stesse indicate alla Sez.
II,  par.  3 del presente Capitolo, ad eccezione della condizione sub
h).
La  computabilita' nel patrimonio di base consolidato degli strumenti
innovativi  di  capitale e' autorizzata dalla Banca d'Italia dopo una
valutazione   caso   per  caso  della  rispondenza  delle  condizioni
contrattuali  ai  requisiti  previsti. Ai fini dell'autorizzazione la
Banca  d'Italia  verifica inoltre la coerenza della distribuzione del
capitale e dei rischi tra le diverse componenti del gruppo bancario.
1.4 Rischio paese
Il  calcolo  delle riduzioni di valore connesse al "rischio paese" e'
effettuato:
-  secondo  la  "metodologia  analitica",  indicata  nell'All.  A del
presente  Capitolo,  quando  del  gruppo  bancario  iscritto all'albo
faccia  parte  una banca tenuta ad applicare tale metodologia ai fini
del calcolo del patrimonio di vigilanza individuale;
-  secondo  la  "metodologia semplificata", pure indicata nell'All. A
del presente Capitolo, negli altri casi.
1.5 Verifica del risultato consolidato
La  verifica  del risultato annuale e semestrale consolidato, ai fini
della  determinazione  del  patrimonio  di  vigilanza  di  gruppo, e'
demandata  agli  stessi  organi  o  soggetti  cui  e'  attribuito  il
controllo  del  risultato di periodo dell'impresa capogruppo e con le
medesime modalita' previste nella Sez. II del presente Capitolo.
1.6  Riacquisto  di  passivita'  subordinate o di strumenti ibridi di
patrimonializzazione.
Nel  caso  di riacquisto finalizzato all'annullamento dei certificati
rappresentativi   dell'operazione,   l'obbligo   di   richiedere   il
preventivo  consenso  della  Banca  d'Italia  compete alla capogruppo
anche  nell'ipotesi  in  cui  il  riacquisto  venga effettuato da una
societa' controllata appartenente al gruppo.
2. Compiti della capogruppo
La  capogruppo  emana,  nei  confronti  delle  societa' componenti il
gruppo  bancario,  le  disposizioni  necessarie  per  il  calcolo del
patrimonio di vigilanza consolidato.
Per  assicurare l'attendibilita' dei dati e' necessario che il gruppo
sia dotato di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e
di idonee procedure di controllo.
3. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia
Il  calcolo  del  patrimonio  di  vigilanza  su  base  consolidata si
effettua  due volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre
e del 30 giugno.
La  capogruppo  o  la singola banca (quest'ultima, nei casi previsti)
invia le segnalazioni relative al patrimonio di vigilanza consolidato
con apposita rilevazione su supporto magnetico secondo le modalita' e
gli  schemi di segnalazione previsti nel fascicolo "Istruzioni per la
compilazione  delle  segnalazioni  sul  patrimonio di vigilanza e sui
coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.
Le  segnalazioni  vanno  trasmesse entro il 25 aprile e il 25 ottobre
successivi alla data di riferimento (rispettivamente, del 31 dicembre
e del 30 giugno).

(1) Cfr. G.U. n. 24 del 31.1.1994.
(2)  Cfr. capitolo 1, parr 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci delle
banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia.
(3)   Le   operazioni  "fuori  bilancio"  di  copertura  sono  quelle
effettuate  dalla  banca al fine di proteggere dal rischio di avverse
variazioni  dei  tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi
di  mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o
"fuori  bilancio"  o  di  insieme  di  attivita'  o  di passivita' in
bilancio  o  "  fuori  bilancio".  Un'operazione  "fuori bilancio" e'
considerata di copertura quando:
a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura;
b)    sia    elevata   la   correlazione   tra   le   caratteristiche
tecnico-finanziarie   (scadenza,  tasso  di  interesse,  ecc,)  delle
attivita'/passivita' coperte e quelle del contratto di copertura;
c)  le  condizioni  previste  ai  precedenti  punti a) e b) risultino
documentate da evidenze interne della banca.
(4) Nel calcolo del patrimonio le banche italiane tengono conto anche
degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie succursali estere.
(5) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni,
(6)  In ossequio al principio secondo cui gli elementi del patrimonio
di  vigilanza  devono essere depurati dagli eventuali oneri di natura
fiscale,  le  banche  che  adottano  l'impostazione  contabile basata
sull'income  statement liability model e registrano gli effetti della
fiscalita'  differita sono tenute a dedurre dalle componenti positive
del  patrimonio  di base le passivita' per imposte differite gravanti
su  tali  componenti,  al verificarsi delle condizioni indicate dalla
normativa  di bilancio (elevate probabilita' di sostenere l'onere per
fiscalita' differite).
(7)  Per il calcolo delle attivita' di rischio ponderate cfr. Cap. 2,
Sez  II  del presente Titolo; a tale aggregato si aggiunge un importo
pari  a  12,5 volte la somma dei requisiti patrimoniali di mercato di
natura  creditizia  (rischio  specifico  dei  titoli  di  debito e di
capitale, rischio di posizione delle quote, di o.i.c.r, (organismi di
investimento  collettivo  del  risparmio),  rischio  di regolamento e
rischio di controparte; cfr. Cap. 3 del presente Titolo). Ovviamente,
le  attivita'  di  rischio  ponderate da utilizzare per il calcolo di
tale limite devono essere determinate senza dedurre l'eccedenza degli
altri elementi positivi.
(8) Cfr. Tit. I, Cap. 1, delle presenti Istruzioni.
(9) Cfr. Cap. 4 del presente Titolo.
(10)  Ove  gli  strumenti ibridi di patrimonializzazione siano emessi
sotto forma di obbligazioni certificati di deposito, buoni fruttiferi
e altri titoli si richiama quanto previsto nel Titolo V, Cap. 3, Sez.
V, delle presenti Istruzioni.
(11)  Tuttavia,  in  considerazione  del  fatto  che  in  passato era
consuetudine   internazionale  inserire  nei  contratti  di  prestito
subordinato clausole del tipo negative pledge e cross defaut (secondo
le   quali  e'  possibile  il  rimborso  anticipato  in  presenza  di
inadempimenti  dell'ente  emittente),  la computabilita' dei prestiti
stipulati  al  mese  di  luglio  1988  (mese  di  entrata  in  vigore
dell'Accordo  di Basilea) puo' essere consentita anche in presenza di
tali clausole.
(12)  Ove  le  passivita'  subordinate  siano  emesse  sotto forma di
obbligazioni,  certificati  di  deposito,  buoni  fruttiferi  e altri
titoli, si richiama quanto previsto nel Tit. V, Cap. 3, Sez. V, delle
presenti Istruzioni.
(13)  Il limite del 10% e' calcolato sulla base del valore originario
del prestito.
(14)   Le   passivita'   subordinate   e   gli  strumenti  ibridi  di
patrimonializzazione  riacquistati  sono  dedotti  dal  patrimonio di
vigilanza al valore di bilancio.
(15)  Per  effetto  della  clausola  illegality clause il creditore o
l'emittente  ha  la facolta' di richiedere il rimborso anticipato del
credito/debito   subordinato   qualora   una  norma  di  legge  o  di
regolamento vieti di possedere attivita' o passivita' in quella forma
o, piu' in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in
base  al  contratto  di  emissione.  Benche'  a stretto rigore questa
clausola  rappresenti  un'ipotesi  di  rimborso  anticipato che esula
dalla  volonta'  dell'emittente,  ma  si  considera  ammissibile  ove
risulti chiaramente che il rimborso dipende da un factum principis al
quale  il  debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In
questo caso non e' necessario richiedere il preventivo consenso della
Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.
(16)  La  disciplina  in  materia  di  bilanci degli enti creditizi e
finanziari  prescrive  infatti che le perdite di valore dei crediti -
determinate  secondo le distinte fasi valutative: di tipo analitico e
forfettario  -  debbano  essere  portate  in  diretta diminuzione del
valore   dei   crediti   stessi   esposto   nell'attivo  dello  stato
patrimoniale del bilancio.
(17)  Non  vengono  dedotte le partecipazioni rappresentate da azioni
non nominative.
(18)  Non  vengono  dedotte  le  partecipazioni  in SICAV incluse nel
perimetro  di  consolidamento  a  seguito  di specifico provvedimento
della Banca d'Italia.
(19)  Non  sono pertanto dedotti i prestiti subordinati di 3^ livello
emessi  dalle  banche (cfr. Cap. 3, Parte Prima, Sez. II del presente
Titolo).
(20)   In   questo  modo,  infatti,  non  viene  a  determinarsi  una
duplicazione  delle  attivita'  di  rischio  assumibili  (c.d. double
gearing).
(21)  Salvo  i  casi  previsti da specifici provvedimenti della Banca
d'Italia,  le  banche  sottoposte  alla  procedura di amministrazione
straordinaria  devono  continuare  a segnalare trimestralmente i dati
patrimoniali relativi all'ultimo trimestre precedente quello d'inizio
dell'amministrazione   straordinaria.   Tali   dati   devono   essere
aggiornati con la segnalazione patrimoniale relativa al trimestre nel
corso  del  quale e' stato approvato dalla Banca d'Italia il bilancio
di chiusura della gestione straordinaria. A partire da tale trimestre
la  segnalazione  patrimoniale  dovra' essere effettuata nel rispetto
delle  modalita'  di  calcolo stabilite dalle presenti istruzioni (in
particolare  M  quanto  attiene  al  calcolo patrimoniale dei mesi di
dicembre e di giugno e delle variazioni patrimoniali trimestrali).
(22)   Rientrano  nella  presente  disciplina  le  societa'  bancarie
soggette  a  revisione contabile obbligatoria secondo quanto previsto
dal T.U.F.
(23)  Qualora  la segnalazione relativa all'approvazione del bilancio
sia  avvenuta  in  un  trimestre: diverso da quello che si conclude a
dicembre,  la  situazione  semestrale potra'' essere inviata sei mesi
dopo la suddetta segnalazione.
(24)   Ai   fini   della  disciplina  sul  patrimonio  consolidato  i
finanziamenti  per  l'acquisto  di  prestiti  subordinati  emessi  da
societa'  del gruppo sono equiparati ai finanziannenti per l'acquisto
di prestiti subordinati di propria emissione.
(25)  Cfr.  il  fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di
compilazione" della Banca d'Italia.
(26)  Qualora  la  singola  banca detenga anche partecipazioni pari o
superiori al 20 per cento sottoposte a controllo congiunto.