TITOLO IV - Capitolo 1 PATRIMONIO DI VIGILANZA SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa E' ormai consolidata, nelle sedi comunitarie e internazionali, la consapevolezza del ruolo centrale che la disciplina sul patrimonio delle banche riveste nella normativa di vigilanza. Il patrimonio infatti rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attivita' bancaria. Un livello di patrimonializzazione adeguato consente al banchiere di esprimere con i necessari margini di autonomia la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la stabilita' della banca. Il patrimonio inoltre costituisce il principale punto di riferimento per le valutazioni dell'organo di vigilanza ai fini della stabilita' delle banche. Su di esso sono fondati i piu' importanti strumenti di controllo, quali il coefficiente di solvibilita', i requisiti a fronte dei rischi di mercato, le regole sulla concentrazione dei rischi e sulla trasformazione delle scadenze; alle dimensioni patrimoniale e' connessa inoltre l'operativita' in diversi comparti. La presente disciplina, conformemente alle direttive comunitarie, indica le modalita' di calcolo del patrimonio utile a fini di vigilanza. Quest'ultimo e' costituito dalla somma del patrimonio di base - ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione - e del patrimonio supplementare, che viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base. Da tale somma vengono dedotte le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate, detenuti, in altre banche e societa' finanziarie. 2. Fonti normative La materia e' regolata dai seguenti articoli del T.U.: - art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale; - art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1; - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata; - art. 67, comma 1, lett. a), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale; e inoltre: - dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari; - dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994 (1); - dalla direttiva 89/299/CEE del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri delle banche, cosi' come modificata dalla direttiva 92/16/CEE del 16 marzo 1992 e dalla direttiva' 91/633/CEE del 3 dicembre 1991 recante disposizioni applicative relative alla direttiva 89/299/CEE; - dall'Accordo internazionale di Basilea dell' 11 luglio 1988 sulla valutazione del patrimonio e sui coefficienti patrimoniali minimi delle banche, aggiornato ad aprile 1998, e dall'"Emendamento all'Accordo sul Capitale per incorporarvi i rischi di mercato" del gennaio 1996, aggiornato ad aprile 1998. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "partecipazione," il possesso da parte della banca o del gruppo bancario di azioni o quote nel capitale di altri soggetti, secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87; - "plusvalenza" (minusvalenza) implicita", differenza positiva (negativa) tra valore di mercato e valore di libro dei titoli cui si riferiscono; - "portafoglio immobilizzato", portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per finalita' di stabile investimento; "portafoglio non immobilizzato" portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (2); Nel "portafoglio non immobilizzato" sono anche compresi i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del "portafoglio non immobilizzato" (3); 4. Destinatari della disciplina A livello individuale, le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia (4). La Banca d'Italia puo' escludere dai destinatari della disciplina le succursali in Italia di banche extracomunitarie quando le attivita' di tali enti sono sottoposte nei paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (5). A livello consolidato, le presenti disposizioni si applicano: - alle capogruppo di gruppi bancari; - alle singole banche italiane, non appartenenti a gruppi bancari, che abbiano partecipazioni di controllo congiunto in societa' bancarie, finanziarie e strumentali. Alle singole banche che detengono partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie in misura pari o superiore al 20 per cento, senza tuttavia che ricorrano situazioni di controllo congiunto, puo' essere richiesto il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato nei casi in cui, a giudizio della Banca d'Italia, si configurino situazioni di piu' ampia integrazione con il soggetto partecipante. 5. Responsabili dei procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo: - nulla osta alla computabilita' nel patrimonio di base degli strumenti innovativi di capitale (Sez. II, par. 3, e Sez. III, par. 1. 3): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta al rimborso degli strumenti innovativi di capitale (Sez. 11, par. 3, e Sez. III, par. 1. 3): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta al rimborso degli strumenti ibridi di patrimonializzazione (Sez. II, par. 4. 1): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta al rimborso anticipato delle passivita' subordinate (Sez. II, par. 4.2): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta alla computabilita' nel patrimonio supplementare degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate (Sez. II, par. 4.4) Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta al riacquisto degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate (Sez. II, par. 4.5): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta per l'utilizzo della metodologia analitica per il calcolo delle riduzioni di valore collegate al rischio paese (Sez. II, par. 7.1): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta per la non deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni ovvero degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate assunti a fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato (Sez. II, par. 9.1): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta per la non deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni che si configurino come operazioni di finanziamento e di investimento in strumenti non di capitale (Sez. II, par. 9.1): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta per l'esclusione dall'aggregato dei crediti non garantiti, utile per il calcolo delle riduzioni di valore ai fini del rischio paese, delle operazioni di confinanziamento con banche multilaterali di sviluppo (All. A): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi. SEZIONE II PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE 1. Struttura del patrimonio di vigilanza individuale Il patrimonio di vigilanza individuale e' costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualita' patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni. Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilita' della banca, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. L'importo di tali elementi e' depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. Il patrimonio di vigilanza e' costituito dal patrimonio di base piu' il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni. 1.1 Patrimonio di base Gli elementi patrimoniali di qualita' primaria sono i seguenti: - il capitale versato; - le riserve; - il fondo per rischi bancari generali; - gli strumenti innovativi di capitale (cfr. par. 3 della presente Sezione). Il totale di questi elementi, previa deduzione delle azioni proprie, dell'avviamento, delle immobilizzazioni immateriali, delle perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso, costituisce il "patrimonio di base").(6) La Banca d'Italia puo' richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base. 1.2 Patrimonio supplementare Il patrimonio supplementare e' costituito dai seguenti elementi, nei limiti di computabilita' di cui al par. 1.4 della presente Sezione: - le riserve di rivalutazione; - gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passivita' subordinate (cfr. par. 4 della presente Sezione); - il fondo rischi su crediti (cfr. par. 5 della presente Sezione), al netto delle minusvalenze nette su titoli (cfr. par. 6 della presente Sezione) e degli altri elementi negativi (cfr. par. 7 della presente Sezione); - le plusvalenze o le minusvalenze nette sulle partecipazioni (cfr. par. 8 della presente Sezione). 1.3 Deduzioni Dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare sono dedotti le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e i prestiti subordinati detenuti nei confronti di banche e societa' finanziarie (cfr. par. 9 della presente Sezione). 1.4 Limiti di computabilita' Il patrimonio di base viene integralmente ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Gli strumenti innovativi di capitale possono essere computati nel patrimonio di base entro un limite pari al 15 per cento dell'ammontare del patrimonio di base, comprensivo degli strumenti innovativi stessi. L'eventuale ammontare in eccesso puo' essere computato nel patrimonio supplementare, alla stregua di uno strumento ibrido di patrimonializzazione. Il patrimonio supplementare e' ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base. Le passivita' subordinate sono computate nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari al 50 per cento del patrimonio di base. Il fondo rischi su crediti, al netto delle minusvalenze nette su titoli e degli altri elementi negativi, e' computato nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari all' 1,25 per cento delle attivita' di rischio ponderate, calcolate ai fini del coefficiente individuale di solvibilita' (7). Le plusvallenze nette su partecipazioni non possono essere computate nel patrimonio supplementare per un importo eccedente il 30 per cento del patrimonio di base. 2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza Il patrimonio di vigilanza individuale non puo' essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l'autorizzazione all'attivita' bancaria (8). Le banche di credito cooperativo con patrimonio di vigilanza inferiore a 2 milioni di euro devono adeguarsi a tale limite entro il 31 dicembre 2001. Per motivate esigenze la Banca d'Italia potra' accordare un prolungamento, sino a un massimo di 2 anni, del periodo transitorio di adeguamento purche' la banca rispetti il requisito patrimoniale minimo complessivo (9). * * * Di seguito viene illustrata in dettaglio la composizione di alcuni elementi che compongono il patrimonio di vigilanza. 3. Strumenti innovativi di capitale Gli strumenti innovativi di capitale, quali le preference shares, sono titoli emessi da controllate estere incluse nel gruppo bancario (cfr. Sez. III, par. 1.3, del presente Capitolo). La computabilita' nel patrimonio di base degli strumenti innovativi di capitale e' consentita solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilita' della base patrimoniale delle banche. Tali condizioni sono le seguenti: a) la societa' bancaria o finanziaria emittente, inclusa nel gruppo bancario, deve essere insediata in un paese della zona A; b) i titoli devono essere irredimibili. L'eventuale facolta' di rimborso da parte dell'emittente non puo' essere prevista prima che siano trascorsi 10 anni dall'emissione; il rimborso deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia; c) eventuali clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. step-up) non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito; l'ammontare dello step-up non puo' eccedere, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso; d) il contratto deve prevedere la possibilita' di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se, nell'esercizio precedente, la banca che controlla direttamente o indirettamente la societa' emittente non ha avuto profitti distribuibili e/o non ha pagato dividendi agli azionisti, ordinari e di risparmio; e) gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione e' perso definitivamente; f) il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l'emissione di titoli risultino nella piena disponibilita' della banca medesima, qualora il requisito patrimoniale minimo complessivo della banca scenda al di sotto del 5% per effetto di perdite di esercizio; g) in caso di liquidazione della banca, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni ordinarie e di risparmio, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori. h) vi sia un apposito contratto (on-lending) che determini il trasferimento delle somme raccolte alla banca a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione. La computabilita' nel patrimonio di base individuale degli strumenti innovativi di capitale e' autorizzata dalla Banca d'Italia dopo una valutazione caso per caso della rispondenza delle condizioni contrattuali ai requisiti descritti nel presente paragrafo. La Banca d'Italia fa conoscere le proprie valutazioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Ai fini dell'autorizzazione la Banca d'Italia verifica inoltre la coerenza della distribuzione del capitale e dei rischi tra le diverse componenti del gruppo bancario. 4. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passivita' subordinate Previo nulla osta della Banca d'Italia, tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi - per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dalla banca emittente - i seguenti elementi: - gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passivita' irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia; - le passivita' subordinate. In entrambi i casi le passivita' possono essere emesse dalle banche anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari. Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta per ottenere il nulla osta della Banca d'Italia va presentata dalla societa' capogruppo. I relativi contratti devono soddisfare le condizioni indicate nei paragrafi che seguono. 4.1 Strumenti ibridi di patrimonializzazione Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio supplementare quando il contratto prevede che: a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attivita' bancaria, le somme rivenienti dalle suddette passivita' e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attivita'; b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite; c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito al nulla osta della Banca d'Italia (10). Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e' richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonche' l'eventuale condizione che il rimborso e' subordinato al nulla osta della Banca d'Italia. La Banca d'Italia emana entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta il provvedimento tenendo conto della capacita' della banca di rispettare il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo. 4.2 Passivita' subordinate Le passivita' subordinate emesse dalle banche concorrono alla formazione del patrimonio supplementare a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che: a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati; b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni; c) il rimborso anticipato delle passivita' avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca d'Italia. I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza (11) (12). I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. step-up) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5^ anno di vita del prestito e che l'ammontare dello step-up sia inferiore a 100 punti base. Per i prestiti che presentino livelli di step-up prossimi a tale limite massimo, la Banca d'Italia si riserva di ammetterne la computabilita' nel patrimonio supplementare limitatamente a una quota del prestito stesso. L'ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare e' ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi. L'ammortamento e' calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni. Le passivita' subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme ancora a disposizione della banca. In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita e riacquistata e quote di ammortamento gia' maturate. 4.3 Garanzie prestate all'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passivita' subordinate e conseguenti operazioni di "on-lending " Le condizioni di ammissibilita' degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dei debiti subordinati, indicate nella presente Sezione, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti e passivita' subordinate. Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passivita' subordinate consta di due atti distinti ma coordinati: - con il primo la banca assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto); - con il secondo la banca emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passivita' subordinata (di contenuto identico alla prima) che viene sottoscritta dal soggetto emittente l'altra passivita'. I fondi raccolti con la prima emissione vengono cosi' messi a disposizione del prenditore finale (operazione di on-lending). Il rilascio della garanzia non deve obbligare la banca a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di on-lending. Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre: - che la garanzia prestata dalla banca abbia anch'essa carattere subordinato; - che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente). Il contratto di on-lending a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dalla banca in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso. 4.4 Nulla osta alla computabilita' La richiesta di benestare per l'inserimento degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate nel calcolo del patrimonio supplementare va corredata di tutte le informazioni utili a consentire alla Banca d'Italia una valutazione dell'effettiva portata degli impegni assunti dalla banca. La richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione sono inoltrate in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente. In particolare, a seconda del tipo di operazione e qualora la struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati: - il contratto di emissione; - la circolare di offerta (offering circular); - l'accordo di "trust" (trust agreement); - eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti contratti. Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame. Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l'ammissione dello strumento ibrido di patrimonializzazione o della passivita' subordinata, le banche possono sottoporre all'esame della Banca d'Italia anche progetti di contratto; il contratto definitivo sara' inviato una volta che esse abbiano dato corso all'operazione. La Banca d'Italia, anche in presenza del rispetto delle condizioni contrattuali indicate nei parr. 4.1 e 4.2 della presente Sezione, puo' escludere o limitare l'ammissibilita' nel calcolo del patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate sulla base di valutazioni fondate sul regolamento contrattuale, sulla inadeguata potenzialita' dell'ente emittente e sulla eccessiva onerosita' dell'operazione contrattualmente prevista. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di benestare la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo. 4.5 Riacquisto da parte della banca emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passivita' subordinate La banca puo' liberamente acquistare quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passivita' subordinate dalla stessa emessi, per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna emissione (13). Le quote di detti prestiti, anche se momentaneamente presenti nel portafoglio, non sono inseribili nel calcolo del patrimonio supplementare (14). Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento dei certificati e' soggetto al nulla osta della Banca d'Italia: quest'ultimo caso e' da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito (15). Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta e' inviata dalla societa' capogruppo. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di riacquisto di quote del prestito subordinato, la deduzione dal patrimonio di vigilanza e' effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento gia' maturate. Le anticipazioni su strumenti ibridi di patrimonializzazione o su prestiti subordinati nonche' le operazioni di finanziamento concesse dalla banca per finalita' di riacquisto di tali passivita' sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione della passivita' della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e cadenze, un atto coordinato. La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia di titoli emessi a fronte di propri prestiti subordinati nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitivita', entita' complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti. 5. Fondi rischi su crediti Sono ammessi nel computo del patrimonio supplementare i fondi rischi su crediti destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che non hanno, pertanto, funzione rettificativa. 6. Minusvalenze nette su titoli Le plusvalenze e le minusvalenze implicite su titoli detenuti nel portafoglio immobilizzato si compensano tenendo conto degli eventuali contratti di copertura di titoli immobilizzati. Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo non occorre operare alcuna rettifica al patrimonio di vigilanza. Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va compensato con le eventuali plusvalenze presenti nel portafoglio non immobilizzato. Il 50 per cento dell'eventuale ulteriore residuo negativo (minusvalenza netta) deve essere dedotto dal computo del patrimonio di vigilanza. 7. Altri elementi negativi Gli altri elementi negativi sono costituiti dalle eventuali riduzioni di valore del portafoglio crediti richieste ai fini di vigilanza (16). Fra tali riduzioni di valore rientrano: - le perdite sui crediti di rilevante entita' che dovessero emergere nei mesi successivi a quelli di dicembre e di giugno; - le perdite sui crediti connesse con il "rischio paese" (determinate sulla base delle disposizioni di cui al par. 7.1 della presente Sezione) per la parte ovviamente di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dell'utile o della perdita annuale o semestrale. 7.1 Rischio paese Le banche, in relazione all'ammontare dei crediti non garantiti vantati nei confronti di soggetti aventi sede in paesi appartenenti alla zona B, devono calcolare le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" secondo la "metodologia analitica" ovvero la "metodologia semplificata". Le banche tenute a utilizzare la "metodologia analitica" sono individuate dalla Banca d'Italia sulla base di parametri quantitativi espressivi della misura dell'esposizione delle banche stesse verso i paesi appartenenti alla zona B. Le banche che, sebbene non tenute, vogliano calcolare le svalutazioni di vigilanza relative al "rischio paese" in base alla "metodologia analitica" devono preventivamente avanzare richiesta alla Banca d'Italia. Tali modalita' di calcolo potranno essere utilizzate dopo il rilascio del nulla osta della Banca d'Italia. Nell'All. A del presente Capitolo sono riportati i criteri per l'individuazione dei crediti non garantiti e le modalita' di calcolo previste dalle due metodologie. 8. Plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nelle partecipazioni detenute in societa' non bancarie e non finanziarie, quotate in un mercato regolamentato, si compensano. Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo, esso contribuisce per una quota pari al 35 per cento alla determinazione del patrimonio supplementare. Le plusvalenze nette su partecipazioni sono computate nel patrimonio supplementare nel limite del 30 per cento del patrimonio di base. Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va dedotto dal patrimonio supplementare per una quota del 50 per cento. 9. Attivita' dedotte dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare sono dedotti: a) le partecipazioni in banche e societa' finanziarie superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate verso tali enti; b) le partecipazioni in titoli nominativi (17) di societa' di investimento a capitale variabile superiori a 20.000 azioni (18); c) le partecipazioni in banche e societa' finanziarie pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate verso banche e societa' finanziarie, diversi da quelli indicati al precedente punto a), anche se non partecipate. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di base e supplementare, il valore e' determinato al lordo dell'eccedenza degli altri elementi positivi rispetto al limite dell'1,25 per cento delle attivita' di rischio ponderate. Gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate, indicati ai precedenti punti a) e c), sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti (19). 9.1 Partecipazioni non dedotte dal patrimonio di vigilanza Previo nulla osta della Banca d'Italia le banche possono, in via temporanea, non dedurre dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni ovvero gli strumenti innovativi di capitale, le passivita' subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione assunti a fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato. Inoltre, non vengono dedotte dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni nonche' le attivita' irredimibili e subordinate possedute in altre banche e societa' finanziarie consolidate con il metodo dell'integrazione globale o proporzionale ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza. Previo nulla osta della Banca d'Italia le banche possono non dedurre le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie che, per la loro natura economica, si configurino come operazioni di finanziamento o di investimento in strumenti non di capitale. Tale facolta' viene concessa purche', in base a clausole statutarie o contrattuali, sia esclusa in modo certo la possibilita' di indebitamento dell'emittente di quote di capitale ovvero tali quote non siano considerate nel calcolo del patrimonio dell'emittente medesimo (20). Le banche potranno non portare in deduzione dal patrimonio, dandone comunicazione alla Banca d'Italia, le operazioni di investimento in azioni di societa' bancarie e finanziarie aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci per le quali l'Autorita' di vigilanza bancaria del paese abbiano consentito esplicitamente tale facolta'. 10. Periodicita' delle segnalazioni e modalita' di calcolo del patrimonio di vigilanza individuale 10.1 Calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno Il patrimonio di vigilanza va calcolato con periodicita' trimestrale (21). Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno e' calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche se questo non fosse stato ancora approvato. A tal fine, gli amministratori procedono alla valutazione delle attivita' aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data. Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile. Queste disposizioni si applicano anche alle banche che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell'anno questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre. Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli amministratori procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attivita' aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale. 10.2 Verifica del risultato annuale e semestrale perla determinazione del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalita' sopra rappresentate, concorre al calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno e' verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo della banca, secondo quanto di seguito indicato: - se la banca e' soggetta al controllo legale dei conti, l'utile di fine esercizio e quello infrannuale sono verificati da revisori esterni (22); - se la banca ricorre volontariamente alla revisione e certificazione del proprio bilancio d'esercizio, l'intervento dei revisori esterni e' richiesto esclusivamente per il controllo dell'utile annuale. Per la verifica dell'utile semestrale viene lasciata alla discrezionalita' degli amministratori della banca stessa la scelta di ricorrere a revisori esterni o ai sindaci; - se la banca non e' tenuta al controllo legale dei conti e non ricorre volontariamente alla revisione e certificazione del proprio bilancio, il controllo dell'utile annuale e semestrale e' demandato al collegio sindacale. Per il calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre non sono richiesti ulteriori controlli ai revisori esterni - quando presenti - oltre a quelli eseguiti per la certificazione, legale o volontaria, del bilancio di fine esercizio. Per il calcolo del patrimonio relativo al mese di giugno, l'ammontare dell'utile semestrale e' verificato (dai revisori esterni o dal collegio sindacale) sulla base di strumenti e procedure di controllo idonei a consentire i principali accertamenti effettuati per i riscontri di fine esercizio. Tali accertamenti riguardano quantomeno: la corretta applicazione dei criteri di rilevazione e di valutazione; il rispetto del principio della costanza temporale nell'applicazione di tali criteri; il rispetto del principio della competenza economica. Quando il risultato semestrale e' verificato da revisori esterni, gli amministratori della banca valutano l'opportunita' di concordare con i revisori le modalita' tecniche di espressione del giudizio. 10.3 Succursali in Italia di banche extracomunitarie In alternativa a quanto disposto in precedenza, le succursali in Italia di banche extracomunitarie possono calcolare, ai fini della segnalazione sul patrimonio, gli utili annuali con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio della propria casa madre anche se diversa da quella del 31 dicembre. Le succursali possono modificare il patrimonio di vigilanza e procedere alla prevista segnalazione delle variazioni patrimoniali al momento dell'attribuzione degli utili annuali effettuata dalla propria casa madre in sede di approvazione del bilancio riferito all'intero complesso aziendale. In tale ipotesi, l'attivita' di verifica degli utili attribuiti alle succursali in Italia rimane assorbita in quella operata sull'utile complessivo dall'organo di controllo esterno o interno della casa madre. Conseguentemente, tali succursali utilizzano per le segnalazioni patrimoniali la matrice dei conti relativa all'ultimo mese del trimestre in cui e' intervenuta l'approvazione del bilancio. Resta fermo l'obbligo di procedere al calcolo delle minusvalenze nette su titoli immobilizzati e delle riduzioni di valore del portafoglio crediti connesse con il "rischio" paese, secondo la metodologia indicata nell'All. A del presente Capitolo. Per la determinazione del risultato semestrale da includere nella segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale, le succursali, qualora la casa madre calcoli gli utili o le perdite semestrali, possono modificare il patrimonio di vigilanza al momento della quantificazione di tali utili o perdite da parte della casa madre. Anche in questo caso, l'attivita' di verifica degli utili attribuiti alle succursali in Italia rimane assorbita in quella operata sull'utile complessivo dall'organo di controllo esterno o interno della casa madre. Tali variazioni patrimoniali, che includono anche quelle connesse al fattore "rischio paese" e alle minusvalenze nette su titoli, sono segnalate nella matrice dei conti relativa all'ultimo mese del trimestre in cui e' intervenuta la quantificazione. Se la casa madre delle succursali in Italia di banche extracomunitarie non procede al calcolo della situazione semestrale, le succursali, nella segnalazione riferita al mese di giugno (23): - hanno l'obbligo di includere le eventuali perdite, verificatesi nel semestre successivo alla chiusura dell'esercizio, solo se di rilevante entita'; - possono ricomprendere gli utili maturati nel semestre nel calcolo del patrimonio di vigilanza di riferimento. L'ammontare di tali utili e' verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo della banca. Resta fermo, comunque, l'obbligo di procedere al calcolo semestrale delle riduzioni di valore connesse con il "rischio paese" e le minusvalenze nette sui titoli immobilizzati. 10.4 Variazioni patrimoniali trimestrali Oltre a quanto stabilito per le rilevazioni di dicembre e di giugno, la segnalazione trimestrale degli elementi positivi e negativi che costituiscono il patrimonio recepisce anche le variazioni avvenute nel trimestre dipendenti da: - operazioni di modifica del capitale sociale e connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve; - acquisti e vendite di azioni o di quote di propria emissione; - aumenti delle perdite su crediti di rilevante entita'; - emissioni e ammortamenti di strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di Patrimonializzazione e passivita' subordinate; - assunzioni e dismissioni di partecipazioni in banche e/o societa' finanziarie; - assunzioni e dismissioni di strumenti innovativi di capitale, attivita' subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da banche e/o societa' finanziarie; - processi di ristrutturazione aziendale, quali fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc. 11. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia Le banche segnalano i dati relativi al patrimonio di vigilanza in un'apposita sezione della matrice dei conti. Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, il 25 marzo e il 25 settembre), quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente il 25 aprile e il 25 ottobre). Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia. Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilita' aziendale devono essere utilizzati strumenti di controllo interno che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali. Per la redazione dello schema di segnalazione relativo al patrimonio di vigilanza individuale si rinvia al fascicolo Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia SEZIONE III PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO 1. Metodologia di calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato Il patrimonio di vigilanza consolidato e' calcolato secondo le istruzioni di seguito indicate. 1.1 Struttura del patrimonio Il patrimonio di vigilanza consolidato e' costituito, oltre che dalle componenti del patrimonio di vigilanza individuale, dalle poste caratteristiche che risultano dalle operazioni di consolidamento (differenze negative o positive di consolidamento, differenze negative o positive che risultano dalla valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto, elementi patrimoniali negativi o positivi di pertinenza di terzi). Salvo quanto diversamente disposto, per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato si applicano le medesime regole previste per il patrimonio di vigilanza individuale (24). Le partecipazioni non elise nel processo di consolidamento sono detratte secondo i medesimi criteri previsti per il patrimonio di vigilanza individuale. 1.2 Perimetro e metodi di consolidamento Gli elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi di consolidamento previsti dalla normativa sul bilancio (25). In particolare: - il metodo di consolidamento integrale si applica ai soggetti controllati; - il metodo di consolidamento proporzionale si applica ai soggetti sottoposti a controllo congiunto; - il metodo del patrimonio netto si applica: a) alle societa' bancarie e finanziarie partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca (26) in misura pari o superiore al 20 per cento o comunque sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 87/92; b) alle imprese, diverse dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali, controllate dal gruppo bancario in modo esclusivo o congiunto ovvero sottoposte a influenza notevole ai sensi della suddetta norma del d.lgs. 87/92. Tuttavia, qualora con riferimento ai soggetti di cui al punto a) si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di piu' ampia integrazione con il soggetto partecipante, puo' essere richiesto l'assoggettamento degli stessi al metodo di consolidamento integrale o proporzionale. Dall'applicazione dei metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) risulti inferiore al piu' basso dei due importi di seguito indicati: - 1 per cento del totale di bilancio (definito in modo analogo) della societa' capogruppo o della singola banca partecipante; - 10 milioni di euro. L'esclusione non e' ammessa quando il totale delle partecipazioni nelle societa' individuate ai due alinea precedenti supera di 5 volte una delle suddette soglie di esonero. Sono escluse dal perimetro del gruppo bancario e dal consolidamento dei conti le societa' di investimento a capitale variabile. La Banca d'Italia puo', con provvedimento specifico, prevedere l'inclusione delle SICAV nel gruppo bancario per motivi di sana e prudente gestione. La Banca d'Italia ha facolta' di richiedere sia alla capogruppo sia alla singola banca non appartenente a un gruppo bancario il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato anche con riferimento alla situazione e alle attivita' dei seguenti soggetti: a) societa' bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario ovvero la singola banca; b) societa' finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano la capogruppo del gruppo bancario o la singola banca italiana, sempreche' tali societa' siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia; c) societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui al precedente punto b); d) societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento, anche congiuntamente, dai soggetti di cui ai precedenti punti b) e c); e) societa' finanziarie diverse dalla capogruppo e dalle societa' di cui al precedente punto b) che controllano almeno una banca. 1.3 Strumenti innovativi di capitale La computabilita' nel patrimonio di base consolidato degli strumenti innovativi di capitale e' consentito solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilita' della base patrimoniale del gruppo bancario. Tali condizioni sono le stesse indicate alla Sez. II, par. 3 del presente Capitolo, ad eccezione della condizione sub h). La computabilita' nel patrimonio di base consolidato degli strumenti innovativi di capitale e' autorizzata dalla Banca d'Italia dopo una valutazione caso per caso della rispondenza delle condizioni contrattuali ai requisiti previsti. Ai fini dell'autorizzazione la Banca d'Italia verifica inoltre la coerenza della distribuzione del capitale e dei rischi tra le diverse componenti del gruppo bancario. 1.4 Rischio paese Il calcolo delle riduzioni di valore connesse al "rischio paese" e' effettuato: - secondo la "metodologia analitica", indicata nell'All. A del presente Capitolo, quando del gruppo bancario iscritto all'albo faccia parte una banca tenuta ad applicare tale metodologia ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza individuale; - secondo la "metodologia semplificata", pure indicata nell'All. A del presente Capitolo, negli altri casi. 1.5 Verifica del risultato consolidato La verifica del risultato annuale e semestrale consolidato, ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza di gruppo, e' demandata agli stessi organi o soggetti cui e' attribuito il controllo del risultato di periodo dell'impresa capogruppo e con le medesime modalita' previste nella Sez. II del presente Capitolo. 1.6 Riacquisto di passivita' subordinate o di strumenti ibridi di patrimonializzazione. Nel caso di riacquisto finalizzato all'annullamento dei certificati rappresentativi dell'operazione, l'obbligo di richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia compete alla capogruppo anche nell'ipotesi in cui il riacquisto venga effettuato da una societa' controllata appartenente al gruppo. 2. Compiti della capogruppo La capogruppo emana, nei confronti delle societa' componenti il gruppo bancario, le disposizioni necessarie per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato. Per assicurare l'attendibilita' dei dati e' necessario che il gruppo sia dotato di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e di idonee procedure di controllo. 3. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia Il calcolo del patrimonio di vigilanza su base consolidata si effettua due volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre e del 30 giugno. La capogruppo o la singola banca (quest'ultima, nei casi previsti) invia le segnalazioni relative al patrimonio di vigilanza consolidato con apposita rilevazione su supporto magnetico secondo le modalita' e gli schemi di segnalazione previsti nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia. Le segnalazioni vanno trasmesse entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alla data di riferimento (rispettivamente, del 31 dicembre e del 30 giugno). (1) Cfr. G.U. n. 24 del 31.1.1994. (2) Cfr. capitolo 1, parr 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia. (3) Le operazioni "fuori bilancio" di copertura sono quelle effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o "fuori bilancio" o di insieme di attivita' o di passivita' in bilancio o " fuori bilancio". Un'operazione "fuori bilancio" e' considerata di copertura quando: a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc,) delle attivita'/passivita' coperte e quelle del contratto di copertura; c) le condizioni previste ai precedenti punti a) e b) risultino documentate da evidenze interne della banca. (4) Nel calcolo del patrimonio le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie succursali estere. (5) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni, (6) In ossequio al principio secondo cui gli elementi del patrimonio di vigilanza devono essere depurati dagli eventuali oneri di natura fiscale, le banche che adottano l'impostazione contabile basata sull'income statement liability model e registrano gli effetti della fiscalita' differita sono tenute a dedurre dalle componenti positive del patrimonio di base le passivita' per imposte differite gravanti su tali componenti, al verificarsi delle condizioni indicate dalla normativa di bilancio (elevate probabilita' di sostenere l'onere per fiscalita' differite). (7) Per il calcolo delle attivita' di rischio ponderate cfr. Cap. 2, Sez II del presente Titolo; a tale aggregato si aggiunge un importo pari a 12,5 volte la somma dei requisiti patrimoniali di mercato di natura creditizia (rischio specifico dei titoli di debito e di capitale, rischio di posizione delle quote, di o.i.c.r, (organismi di investimento collettivo del risparmio), rischio di regolamento e rischio di controparte; cfr. Cap. 3 del presente Titolo). Ovviamente, le attivita' di rischio ponderate da utilizzare per il calcolo di tale limite devono essere determinate senza dedurre l'eccedenza degli altri elementi positivi. (8) Cfr. Tit. I, Cap. 1, delle presenti Istruzioni. (9) Cfr. Cap. 4 del presente Titolo. (10) Ove gli strumenti ibridi di patrimonializzazione siano emessi sotto forma di obbligazioni certificati di deposito, buoni fruttiferi e altri titoli si richiama quanto previsto nel Titolo V, Cap. 3, Sez. V, delle presenti Istruzioni. (11) Tuttavia, in considerazione del fatto che in passato era consuetudine internazionale inserire nei contratti di prestito subordinato clausole del tipo negative pledge e cross defaut (secondo le quali e' possibile il rimborso anticipato in presenza di inadempimenti dell'ente emittente), la computabilita' dei prestiti stipulati al mese di luglio 1988 (mese di entrata in vigore dell'Accordo di Basilea) puo' essere consentita anche in presenza di tali clausole. (12) Ove le passivita' subordinate siano emesse sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e altri titoli, si richiama quanto previsto nel Tit. V, Cap. 3, Sez. V, delle presenti Istruzioni. (13) Il limite del 10% e' calcolato sulla base del valore originario del prestito. (14) Le passivita' subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione riacquistati sono dedotti dal patrimonio di vigilanza al valore di bilancio. (15) Per effetto della clausola illegality clause il creditore o l'emittente ha la facolta' di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attivita' o passivita' in quella forma o, piu' in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benche' a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volonta' dell'emittente, ma si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un factum principis al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non e' necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto. (16) La disciplina in materia di bilanci degli enti creditizi e finanziari prescrive infatti che le perdite di valore dei crediti - determinate secondo le distinte fasi valutative: di tipo analitico e forfettario - debbano essere portate in diretta diminuzione del valore dei crediti stessi esposto nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio. (17) Non vengono dedotte le partecipazioni rappresentate da azioni non nominative. (18) Non vengono dedotte le partecipazioni in SICAV incluse nel perimetro di consolidamento a seguito di specifico provvedimento della Banca d'Italia. (19) Non sono pertanto dedotti i prestiti subordinati di 3^ livello emessi dalle banche (cfr. Cap. 3, Parte Prima, Sez. II del presente Titolo). (20) In questo modo, infatti, non viene a determinarsi una duplicazione delle attivita' di rischio assumibili (c.d. double gearing). (21) Salvo i casi previsti da specifici provvedimenti della Banca d'Italia, le banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria devono continuare a segnalare trimestralmente i dati patrimoniali relativi all'ultimo trimestre precedente quello d'inizio dell'amministrazione straordinaria. Tali dati devono essere aggiornati con la segnalazione patrimoniale relativa al trimestre nel corso del quale e' stato approvato dalla Banca d'Italia il bilancio di chiusura della gestione straordinaria. A partire da tale trimestre la segnalazione patrimoniale dovra' essere effettuata nel rispetto delle modalita' di calcolo stabilite dalle presenti istruzioni (in particolare M quanto attiene al calcolo patrimoniale dei mesi di dicembre e di giugno e delle variazioni patrimoniali trimestrali). (22) Rientrano nella presente disciplina le societa' bancarie soggette a revisione contabile obbligatoria secondo quanto previsto dal T.U.F. (23) Qualora la segnalazione relativa all'approvazione del bilancio sia avvenuta in un trimestre: diverso da quello che si conclude a dicembre, la situazione semestrale potra'' essere inviata sei mesi dopo la suddetta segnalazione. (24) Ai fini della disciplina sul patrimonio consolidato i finanziamenti per l'acquisto di prestiti subordinati emessi da societa' del gruppo sono equiparati ai finanziannenti per l'acquisto di prestiti subordinati di propria emissione. (25) Cfr. il fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia. (26) Qualora la singola banca detenga anche partecipazioni pari o superiori al 20 per cento sottoposte a controllo congiunto.