Allegato A FATTORI DI PONDERAZIONE: CLASSI DI ATTIVITA' DI RISCHIO A) Attivita' di rischio a ponderazione 0: A. 1) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di governi centrali o banche centrali della zona A e dell'Unione europea, e quelle assistite da esplicita garanzia di questi ultimi soggetti; A.2) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio assistite da garanzia reale su valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dall'Unione europea; A.3) le attivita' di rischio per cassa nei confronti di governi o banche centrali della zona B, se denominate nella valuta del paese debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta; AA) le attivita' di rischio per cassa assistite da esplicita garanzia di governi o banche centrali della zona B, se espresse nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta; A.5) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio garantite da pegno su depositi di contante presso la banca o altro soggetto del gruppo bancario di appartenenza; A.6) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio garantite da pegno su titoli emessi dalla banca o altro soggetto del gruppo bancario di appartenenza e depositati presso uno di tali soggetti; A.7) le attivita' di rischio fuori bilancio classificate a fini del coefficiente di solvibilita' come garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso" (ad es., i margini disponibili su linee di credito revocabili), a condizione che l'utilizzo delle pertinenti linee di credito non comporti il superamento del limite individuale di fido previsto dalle presenti istruzioni. Cio' puo' avvenire tramite l'inclusione nel contratto di una clausola in virtu' della quale l'utilizzo della linea di credito non possa superare il limite suddetto, ovvero nel caso in cui la banca eroghi un finanziamento di ammontare inferiore al predetto limite. A.8) le partecipazioni in compagnie di assicurazione per la parte compresa nel 40% del patrimonio di vigilanza della banca che detiene la partecipazione; A. 9) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua non superiore a un anno nei confronti di o garantite da banche o imprese di investimento della zona A (18); A.10) gli effetti commerciali di durata non superiore a un anno recanti l'accettazione, la girata o l'avallo di banche o imprese di investimento della zona A. B) Attivita' di rischio da considerare al 20% del loro valore nominale: B.1) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua superiore a un anno ma non superiore a tre anni nei confronti di o garantiti da banche o imprese di investimento della zona A; B.2) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua non superiore a un anno nei confronti di o assistite da garanzia di banche della zona B; (18) Ai fini della presente disciplina sono considerate imprese di investimento della zona A quelle aventi sede nei pani dell'Unione Europea o del G-10 e quelle aventi sede negli altri pani della zona A nei quali vi siano sistemi di vigilanza consolidata; le imprese di investimento aventi sede in paesi diversi da quelli suddetti appartengono alla zona B. B.3) gli effetti commerciali di durata non superiore a un anno recanti l'accettazione, la girata o l'avallo di banche della zona B; B.4) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio assistite da garanzia reale su depositi di contante presso banche della zona A, o titoli di durata non superiore a tre anni emessi da tali banche, diverse da quella che ha concesso il fido o da altre banche comprese nel gruppo del quale quest'ultima, fa parte; B.13.5) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di o assistite da garanzia di enti pubblici degli Stati dell'Unione Europea; B.13.6) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di o assistite da garanzie di banche multilaterali di sviluppo o assistite da garanzie reali su valori emessi da tali banche. C) Attivita' di rischio da considerare al 50% del loro valore nominale: C. 1) le attivita' di rischio per cassa rappresentate da crediti ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati o destinati ad essere abitati dal debitore ovvero concessi da questi in locazione nel limite del 50% del valere di stima dell'abitazione; C.2) le attivita' di rischio fuori bilancio rappresentate da finanziamenti, stipulati in forma irrevocabile, finalizzati all'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati dal debitore o concessi da questi in locazione nel limite del 50% del valore di stima dell'abitazione; C.3) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio (che presentino i medesimi requisiti previsti rispettivamente ai punti CA e C.2 del presente Allegato) relative a contratti di leasing immobiliare aventi per oggetto immobili di tipo residenziale abitati o destinati ad essere abitati dal locatario fintanto che il locatario stesso non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto; C4) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio rappresentate ovvero garantite da titoli (diversi dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche o imprese di investimento della zona A, con vita residua superiore a tre anni, a condizione che tali titoli siano negoziabili in mercati ufficiali e soggetti a quotazione giornaliera ovvero la loro emissione sia stata autorizzata dalle competenti Autorita'; C. 5) le attivita' di rischio fuori bilancio classificate nel coefficiente di solvibilita' come garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio-basso". Con riferimento alle garanzie reali, le suindicate ponderazioni si applicano a un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia al momento della stipula del contratto e ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati: 10 per cento per i titoli di Stato e i certificati di deposito; 50 per cento per i titoli emessi da banche multilaterali di sviluppo; 20 per cento negli altri casi. Fanno eccezione i valori di cui ai punti A.5, A.6 e B13.4 del presente Allegato, ai quali non si applica alcun scarto prudenziale, Per l'individuazione delle voci contenute nella matrice dei conti corrispondenti alle attivita' di rischio sopra elencate, si fa rinvio al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficicnti prudenziali".