(all. 10 - art. 1)
                                                           Allegato A
       FATTORI DI PONDERAZIONE: CLASSI DI ATTIVITA' DI RISCHIO
A) Attivita' di rischio a ponderazione 0:
A.  1)  le  attivita'  di  rischio  per  cassa  e le operazioni fuori
bilancio  nei  confronti  di governi centrali o banche centrali della
zona  A  e  dell'Unione  europea,  e  quelle  assistite  da esplicita
garanzia di questi ultimi soggetti;
A.2) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio
assistite  da  garanzia  reale  su  valori emessi da governi o banche
centrali della zona A o dall'Unione europea;
A.3)  le  attivita'  di  rischio per cassa nei confronti di governi o
banche  centrali  della  zona B, se denominate nella valuta del paese
debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta;
AA) le attivita' di rischio per cassa assistite da esplicita garanzia
di  governi  o banche centrali della zona B, se espresse nella comune
valuta  nazionale  del  garante  e  del  debitore  e  finanziate  con
provvista nella medesima valuta;
A.5) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio
garantite  da  pegno  su depositi di contante presso la banca o altro
soggetto del gruppo bancario di appartenenza;
A.6) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio
garantite  da pegno su titoli emessi dalla banca o altro soggetto del
gruppo  bancario  di  appartenenza  e  depositati  presso uno di tali
soggetti;
A.7)  le  attivita' di rischio fuori bilancio classificate a fini del
coefficiente  di  solvibilita' come garanzie rilasciate e impegni con
"rischio  basso"  (ad  es., i margini disponibili su linee di credito
revocabili),  a  condizione  che l'utilizzo delle pertinenti linee di
credito  non  comporti  il superamento del limite individuale di fido
previsto  dalle  presenti  istruzioni.  Cio'  puo'  avvenire  tramite
l'inclusione  nel  contratto  di  una  clausola in virtu' della quale
l'utilizzo  della  linea  di  credito  non  possa  superare il limite
suddetto,  ovvero nel caso in cui la banca eroghi un finanziamento di
ammontare inferiore al predetto limite.
A.8)  le  partecipazioni  in  compagnie di assicurazione per la parte
compresa  nel 40% del patrimonio di vigilanza della banca che detiene
la partecipazione;
A.  9)  le  attivita'  di  rischio  per  cassa  e le operazioni fuori
bilancio di durata residua non superiore a un anno nei confronti di o
garantite da banche o imprese di investimento della zona A (18);
A.10)  gli  effetti  commerciali  di  durata  non superiore a un anno
recanti  l'accettazione,  la girata o l'avallo di banche o imprese di
investimento della zona A.
B)  Attivita'  di  rischio  da  considerare  al  20%  del loro valore
nominale:
B.1) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio
di durata residua superiore a un anno ma non superiore a tre anni nei
confronti  di  o  garantiti da banche o imprese di investimento della
zona A;
B.2) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio
di  durata  residua  non  superiore  a  un  anno  nei  confronti di o
assistite da garanzia di banche della zona B;
(18)  Ai  fini  della presente disciplina sono considerate imprese di
investimento  della  zona  A  quelle aventi sede nei pani dell'Unione
Europea o del G-10 e quelle aventi sede negli altri pani della zona A
nei  quali  vi  siano sistemi di vigilanza consolidata; le imprese di
investimento   aventi  sede  in  paesi  diversi  da  quelli  suddetti
appartengono alla zona B.
B.3)  gli  effetti  commerciali  di  durata  non  superiore a un anno
recanti l'accettazione, la girata o l'avallo di banche della zona B;
B.4) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio
assistite  da  garanzia  reale  su depositi di contante presso banche
della  zona  A, o titoli di durata non superiore a tre anni emessi da
tali  banche,  diverse  da  quella che ha concesso il fido o da altre
banche comprese nel gruppo del quale quest'ultima, fa parte;
B.13.5)  le  attivita'  di  rischio  per  cassa e le operazioni fuori
bilancio  nei  confronti  di o assistite da garanzia di enti pubblici
degli Stati dell'Unione Europea;
B.13.6)  le  attivita'  di  rischio  per  cassa e le operazioni fuori
bilancio   nei  confronti  di  o  assistite  da  garanzie  di  banche
multilaterali  di  sviluppo  o  assistite da garanzie reali su valori
emessi da tali banche.
C)  Attivita'  di  rischio  da  considerare  al  50%  del loro valore
nominale:
C.  1)  le  attivita'  di  rischio per cassa rappresentate da crediti
ipotecari  concessi  per  l'acquisto di immobili di tipo residenziale
abitati o destinati ad essere abitati dal debitore ovvero concessi da
questi   in  locazione  nel  limite  del  50%  del  valere  di  stima
dell'abitazione;
C.2)   le  attivita'  di  rischio  fuori  bilancio  rappresentate  da
finanziamenti,   stipulati   in   forma   irrevocabile,   finalizzati
all'acquisto  di  immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad
essere  abitati  dal  debitore  o concessi da questi in locazione nel
limite del 50% del valore di stima dell'abitazione;
C.3) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio
(che  presentino  i  medesimi  requisiti  previsti rispettivamente ai
punti CA e C.2 del presente Allegato) relative a contratti di leasing
immobiliare  aventi per oggetto immobili di tipo residenziale abitati
o destinati ad essere abitati dal locatario fintanto che il locatario
stesso non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto;
C4)  le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio
rappresentate  ovvero  garantite  da  titoli  (diversi  dai  prestiti
subordinati  e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi
da  banche  o  imprese di investimento della zona A, con vita residua
superiore  a tre anni, a condizione che tali titoli siano negoziabili
in  mercati  ufficiali  e soggetti a quotazione giornaliera ovvero la
loro emissione sia stata autorizzata dalle competenti Autorita';
C.  5)  le  attivita'  di  rischio  fuori  bilancio  classificate nel
coefficiente  di  solvibilita' come garanzie rilasciate e impegni con
"rischio medio-basso".
Con  riferimento  alle  garanzie reali, le suindicate ponderazioni si
applicano  a  un  importo  che  non ecceda il valore di mercato della
garanzia  al  momento  della  stipula  del  contratto e ridotto degli
scarti prudenziali di seguito indicati:
10 per cento per i titoli di Stato e i certificati di deposito;
50 per cento per i titoli emessi da banche multilaterali di sviluppo;
20 per cento negli altri casi.
Fanno  eccezione  i  valori  di  cui  ai  punti  A.5, A.6 e B13.4 del
presente Allegato, ai quali non si applica alcun scarto prudenziale,
Per  l'individuazione  delle  voci  contenute nella matrice dei conti
corrispondenti alle attivita' di rischio sopra elencate, si fa rinvio
al  fascicolo  "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul
patrimonio di vigilanza e sui coefficicnti prudenziali".