(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
                          "RISCHIO PAESE":
                       METODOLOGIE DI CALCOLO
Metodologia analitica
Le banche esposte in misura rilevante verso i paesi appartenenti alla
zona  B  (27)  calcolano le riduzioni di valore collegate al "rischio
paese" sulla base di metodologie che:
- selezionino i paesi piu' rischiosi per classi di rischio attraverso
la   ponderazione  dei  fattori  rilevanti  per  l'apprezzamento  del
"rischio  paese",  quali,  ad esempio, "performance" sul servizio del
debito, indicatori macroeconomici, "performance" sui mercati, assetto
istituzionale dei sistemi economici;
-  associno  a  tali  classi  percentuali  differenziate di rettifica
forfettaria;
-  applichino  ai  "crediti  non garantiti", vantati nei confronti di
soggetti  (persone fisiche e giuridiche) residenti nei paesi ritenuti
"a rischio" le corrispondenti percentuali di rettifica forfettaria.
Tra  i soggetti residenti nei paesi ritenuti "a rischio" sono incluse
le succursali in Italia di banche estere aventi sede in tali paesi ed
escluse  le  succursali  di  banche nazionali aventi sede nei paesi a
rischio.
Piu'  in  generale  occorre  distinguere  se  la  controparte sia una
filiazione  ovvero  una succursale di una banca. Nel primo caso, deve
farsi  riferimento  al paese di insediamento della filiazione stessa;
nel secondo caso, al paese di residenza della casa-madre.
L'importo complessivo delle riduzioni di valore collegate al "rischio
paese", determinato sulla base delle metodologie citate, non puo', in
ogni   caso,   risultare   inferiore   a   quello   che   deriverebbe
dall'applicazione  della  specifica  metodologia  di  misurazione del
"rischio paese" definita, secondo criteri analoghi, in collaborazione
con le banche in sede ABI.
Tale metodologia prevede la suddivisione dei paesi "a rischio" in sei
classi  di  rischiosita',  alle  quali  sono associate percentuali di
rettifica  forfettaria pari, rispettivamente, al 15, 20, 25, 30, 40 e
60 per cento del valore nominale dei crediti.
Le  banche  che  adottano  la  metodologia  analitica  sono  tenute a
valutare  i singoli paesi nei confronti dei quali il sistema bancario
presenta  una  "esposizione  non  garantita"  pari o superiore a 12,5
milioni  di  curo.  Per gli altri paesi, le medesime banche applicano
una  rettifica  forfettaria  pari  al  30  per  cento, fatta salva la
facolta', da valutare in collaborazione con le banche in sede ABI, di
estendere,  su  richiesta,  la  metodologia  analitica anche a questi
paesi,  presi  singolarmente;  l'eventuale passaggio di un paese alla
metodologia  analitica  rivestirebbe  carattere  di definitivita' per
tutte le banche che adottano tale metodologia.
Qualora  i  "crediti  non  garantiti"  siano assistiti (in tutto o in
parte)  da  garanzie  riferibili  a paesi della zona B inclusi in una
classe  di  rischio  piu'  bassa  (28)  ovvero  da garanzie personali
rilasciate  da  soggetti  residenti  in  tali  paesi,  si  applica la
percentuale di rettifica relativa al paese del soggetto garante.
Metodologia semplificata
Le   banche  non  tenute  ad  applicare  la  "metodologia  analitica"
effettuano  le  svalutazioni di vigilanza connesse al "rischio paese"
per  un importo pari al 30 per cento di tutti i crediti non garantiti
vantati  nei  confronti  di  soggetti  (persone fisiche e giuridiche)
residenti nei paesi appartenenti alla zona B (29) (30).
Disposizioni comuni alle due metodologie
Le  riduzioni  di  valore collegate al "rischio paese" sono pari alla
differenza  positiva  tra  le  rettifiche  apportate sulla base delle
metodologie  indicate  (analitica  e  semplificata) e le svalutazioni
(totali  o  parziali) effettuate, sino alla data di riferimento della
segnalazione, sui crediti giuridicamente non estinti (31).
Per  i  crediti  in  sofferenza  verso soggetti residenti in paesi "a
rischio"  le  riduzioni  di  valore collegate al "rischio paese" sono
effettuate  soltanto  in  misura pari alla differenza positiva tra le
rettifiche  forfettarie e le eventuali svalutazioni di tipo analitico
apportate in bilancio.
Per   i  crediti  verso  soggetti  residenti  in  paesi  "a  rischio"
acquistati  a  un valore inferiore a quello nominale, le riduzioni di
valore  collegate  al  "rischio  paese"  sono calcolate sottraendo lo
sconto   ottenuto   nell'acquisto   dall'ammontare  delle  rettifiche
forfettarie effettuate sulla base del valore nominale del credito.
Nell'applicazione  delle metodologie suindicate, l'aggregato "crediti
non  garantiti" e' composto da tutti i crediti, per cassa e di firma,
non  assistiti da garanzia, vantati verso soggetti (persone fisiche e
giuridiche)  residenti  nei  paesi  inclusi  nelle  classi di rischio
(metodologia  analitica)  ovvero  nei  paesi appartenenti alla zona B
(metodologia  semplificata).  Tra  i  soggetti  residenti nei paesi a
"rischio"  sono  incluse  le  succursali  in  Italia di banche estere
aventi  sede  in  tali  paesi  e sono escluse le succursali di banche
nazionali situate nei paesi a "rischio".
Sono  considerati  garantiti  -  e  quindi  esclusi dal calcolo delle
riduzioni  di  valore  collegate al "rischio paese" - i crediti (o la
parte di crediti) assistiti da garanzie reali o personali prestate da
soggetti  residenti  in  paesi  appartenenti alla zona A (metodologia
semplificata)   ovvero   non   ricompresi  nelle  classi  di  rischio
(metodologia  analitica)  e  destinate  a coprire il "rischio paese".
Quest'ultimo  requisito si ritiene soddisfatto quando il contratto di
garanzia  assicuri  la  specifica  copertura del "rischio paese" o la
copertura  generalizzata di tutti i rischi, incluso quindi quello del
"rischio  paese".  Non  soddisfano  invece  il  citato  requisito  le
garanzie  personali  rilasciate  a copertura solo dell'insolvenza del
debitore.
Le  garanzie  reali ammesse sono quelle elencate nel Cap. 2, Sez. II,
par.  2.3  del  presente Titolo (32), nonche' i titoli in portafoglio
emessi  da soggetti residenti nei paesi a rischio che abbiano formato
oggetto di cessioni a termine nei confronti di soggetti residenti nei
paesi della zona A.
Tra  le  garanzie  personali  sono presi in considerazione ai fini di
copertura del rischio paese, anche i contratti derivati che producono
effetti  di  traslazione  del  rischio  equivalenti  a  quelli  delle
tradizionali forme di garanzia.
Nel  caso in cui una banca acquisisca titoli, a seguito di operazioni
di  cartolarizzazione,  emessi  da  soggetti  residenti  in  paesi "a
rischio", la riduzione di valore puo' non essere effettuata purche' i
debitori  sottostanti  siano  residenti  in  paesi  della  Zona  A  e
sussistano  clausole  contrattuali  che  escludano  espressamente  la
possibilita'  che  i  flussi  di pagamenti transitino per la societa'
emittente.
I  finanziamenti  con piano di ammortamento assistiti da garanzie con
durata   inferiore   a   quella  dei  finanziamenti  stessi  sono  da
considerarsi  garantiti  per  la quota parte corrispondente alle rate
che scadono nel periodo di durata della garanzia.
Nel caso di metodologia analitica, ai crediti garantiti in tutto o in
parte  da titoli emessi da amministrazioni centrali di altri paesi "a
rischio"   ovvero   da  garanzie  personali  rilasciate  da  soggetti
residenti  in tali paesi si applica, per la relativa quota garantita,
la  percentuale  di  rettifica relativa al paese del garante, se piu'
favorevole di quella relativa al paese del debitore principale.
I  crediti  commerciali concorrono a formare l'aggregato "crediti non
garantiti"  per  un  importo  pari  al  15  per cento del loro valore
nominale.  Sono  considerati  commerciali  i crediti che hanno durata
contrattuale  non  superiore  a 18 mesi, sono esplicitamente connessi
con operazioni di commercio internazionale e sono rimborsabili con il
ricavato  di  tali  operazioni.  Rientrano  tra i crediti commerciali
anche  le  operazioni di sconto prosoluto di carta commerciale emessa
da  soggetti  residenti  nei paesi a rischio, purche' siano di durata
non superiore a 18 mesi e connesse con operazioni di import-export.
I  crediti  commerciali  per i quali sussistono situazioni di mancato
pagamento  per  capitale  o  interesse  da almeno un mese concorrono,
invece, alla formazione dell'aggregato per il loro valore nominale.
Dall'aggregato "crediti non garantiti" vanno esclusi:
a) i crediti espressi nella valuta del paese "a rischio" e finanziati
con  provvista  nella  medesima  valuta  e  i  crediti  erogati dalle
succursali  in Italia di banche estere a favore di soggetti residenti
nel paese di origine della propria casa madre;
b) i crediti di firma che assistono operazioni di raccolta effettuate
da imprese appartenenti al medesimo gruppo della banca e residenti in
paesi  "a  rischio",  a  condizione  che  le  somme  raccolte vengano
utilizzate  per  finanziare  la  banca  medesima  o altre imprese del
gruppo  residenti  in  paesi non "a rischio" e che tali somme restino
nella  disponibilita'  di  tali  soggetti  finanziati. Se il piano di
ammortamento  dell'operazione  di  finanziamento  presenta una o piu'
scadenze   antecedenti   a   quelle  della  corrispondente  raccolta,
quest'ultima  condizione  si considera soddisfatta nel caso in cui le
somme   rimborsate   all'impresa   finanziatrice  vengano  da  questa
depositate  presso la banca ovvero presso le altre imprese del gruppo
residenti in paesi non "a rischio".
c)  i  crediti  per cassa concessi a imprese del gruppo residenti nei
paesi  'a rischio" e destinati a consentire il rimborso dei debiti (o
di quote degli stessi) assunti a seguito delle operazioni di raccolta
di  cui  al precedente punto b) che presentino scadenze antecedenti a
quelle delle corrispondenti operazioni di finanziamento.
Le  banche possono, inoltre, escludere dall'aggregato dei crediti non
garantiti  le  operazioni effettuate in cofinanziamento con le banche
multilaterali di sviluppo (33). L'esclusione potra' essere consentita
dalla   Banca  d'Italia,  previa  valutazione  delle  caratteristiche
dell'operazione  di  cofinanziamento, e, in particolare, del grado di
coinvolgimento  delle  banche  multilaterati  nonche' del trattamento
loro riservato rispetto agli altri creditori.
(27)  Sono  equiparati  ai  paesi  appartenenti  alla  zona B i paesi
appartenenti   alla  zona  A  che  abbiano  concluso  un  accordo  di
ristrutturazione del debito sovrano da non piu' di 5 anni.
(28) Oppure non ricompresi nelle classi di rischio.
(29)  Sono  equiparati  ai  paesi  appartenenti  alla  zona B i paesi
appartenenti   alla  zona  A  che  abbiano  concluso  un  accordo  di
ristrutturazione del debito sovrano da non piu' di 5 anni.
(30) Ivi incluse le succursali in Italia di banche estere aventi sede
in  tali  paesi ed escluse le succursali di banche italiane insediate
in paesi appartenenti alla zona B.
(31)  Per  le  esemplificazioni  di  calcolo  si  rinvia al fascicolo
"Istruzioni  per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di
vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.
(32)  Per le banche che adottano la metodologia analitica le garanzie
reali  indicate  nel  richiamato  paragrafo possono essere rilasciate
anche  da  soggetti non appartenenti a paesi della zona A purche' non
ricompresi nelle classi di rischio.
(33) Ai fini della presente normativa, tra le banche multilaterali di
sviluppo   viene  considerato  anche  il  Banco  Latino-Americano  de
Exportaciones (Bladex).
                       TITOLO IV - Capitolo 2
                    COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA'
                              SEZIONE I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
l. Premessa
La  disponibilita'  di  mezzi  patrimoniali  adeguati alle dimensioni
dell'operativita'  aziendale  costituisce  il fondamentale presidio a
fronte dei diversi profili di rischio tipici dell'attivita' bancaria,
primo fra tutti quello creditizio.
La presente disciplina individua il requisito patrimoniale minimo che
le banche e i gruppi bancari devono costantemente rispettare a fronte
del  rischio  di  solvibilita'  della  controparte; tale requisito e'
determinato  come  quota  percentuale  del  complesso delle attivita'
aziendali  ponderate  in  relazione  al  grado  di rischio proprio di
ciascuna di esse.
In  presenza  di  particolari situazioni aziendali, la Banca d'Italia
puo'  richiedere che una singola banca, o un gruppo bancario, osservi
un  requisito  patrimoniale  piu'  elevato di quello stabilito in via
generale.
Le  indicazioni  della  Banca  d'Italia  hanno carattere minimale; il
rispetto  della  normativa  non  fa  venire  meno  l'esigenza  che  i
competenti   organi   aziendali   tengano  sotto  costante  controllo
l'adeguatezza   patrimoniale   in   relazione   alle  caratteristiche
dell'attivita' svolta.
2. Fonti normative
La materia e' regolata dai seguenti articoli del T.U.:
- art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia, in
conformita'  delle  deliberazioni  del  CICR,  il  potere  di emanare
disposizioni  di  carattere  generale  aventi a oggetto l'adeguatezza
patrimoniale;
-  art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di
adottare,  ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singole banche per le materie indicate nel comma l;
-  art.  65,  che  definisce  i  soggetti  inclusi  nell'ambito della
vigilanza consolidata;
- art. 67, comma 1, lett. a), che, al fine di realizzare la vigilanza
consolidata,  attribuisce  alla  Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni dei CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con
provvedimenti  di  carattere  generale  o  particolare, disposizioni,
concernenti  il  gruppo  bancario complessivamente considerato o suoi
componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;
e inoltre:
-   dal   decreto   legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  recante
disposizioni  in  materia  di  conti annuali e consolidati degli enti
creditizi e finanziari;
- dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994 (1);
-  dalla direttiva 89/299/CEE del 17 aprile 1989, concernente i fondi
propri  delle banche, cosi' come modificata dalla direttiva 92/16/CEE
del  16  marzo  1992 e dalla direttiva 91/633/CEE del 3 dicembre 1991
recante disposizioni applicative relative alla direttiva 89/299/CEE;
-  dalla  direttiva  89/647/CEE  del  18  dicembre 1989 in materia di
coefficiente  di  solvibilita'  delle  banche,  come modificata dalla
direttiva  95/15/CE  del 31 maggio 1995, dalla direttiva 96/10/CE del
21  marzo 1996 e dalle direttive 98/32/CE e 98/33/CE, entrambe del 22
giugno 1998;
-  dall'Accordo  internazionale  di Basilea dell'11 luglio 1988 sulla
valutazione  del  patrimonio  e  sui coefficienti patrimoniali minimi
delle   banche,   aggiornato  ad  aprile  1998,  e  dall'"Emendamento
all'Accordo  sul  Capitale  per incorporarvi i rischi di mercato" del
gennaio 1996, aggiornato ad aprile 1998.
3. Definizioni
Ai fini della presente disciplina si definiscono:
-  "contratti  perfettamente  congruenti",  i  contratti a termine su
tassi  di  cambio  (forward  foreign exchanges contracts) o contratti
analoghi  nei  quali  il  capitale  di  riferimento e' equivalente ai
flussi  monetari  se  questi ultimi giungono a scadenza alla medesima
data  valuta  e  sono  completamente  o  parzialmente  nella medesima
valuta;
- "mercati ufficiali", i mercati regolamentati di cui agli artt. 61 e
seguenti del T.U.F. e relative disposizioni di attuazione nonche' gli
altri mercati che presentano le seguenti caratteristiche:
a) funzionano regolarmente;
b)  sono  disciplinati  da regole, emesse o approvate dalle autorita'
del  paese  d'origine  del  mercato,  che  definiscono  le condizioni
operative, di accesso nonche' quelle che un contratto deve soddisfare
per essere efficacemente trattato;
c)  hanno  un  meccanismo  di  compensazione  il quale richiede che i
contratti  derivati  siano  soggetti  alla  costituzione  di  margini
giornalieri che forniscono una protezione adeguata;
-  "partecipazione",  il  possesso  da parte della banca o del gruppo
bancario  di  azioni  o quote nel capitale di altri soggetti, secondo
quanto  prescritto  dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 1992,
n. 87;
-  "portafoglio  immobilizzato"  portafoglio  costituito  dai  valori
mobiliari detenuti per finalita' di stabile investimento;
-  "portafoglio non immobilizzato", portafoglio costituito dai valori
mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (2);
Nel  "portafoglio  non immobilizzato" sono anche compresi i contratti
derivati  e  le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a
fini  di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi
a valori mobiliari del "portafoglio non immobilizzato" (3).
4. Destinatari della disciplina
A  livello  individuale,  le  presenti disposizioni si applicano alle
banche  autorizzate  in  Italia  con  esclusione  delle succursali in
Italia di banche extracomunitarie aventi sede in paesi del Gruppo dei
Dieci (4).
La  Banca d'Italia puo' escludere dai destinatari della disciplina le
succursali  in  Italia di banche extracomunitarie non appartenenti al
Gruppo dei Dieci quando le attivita' di tali enti sono sottoposte nei
paesi  di  origine  a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che
vengono applicati alle banche italiane (5).
A livello consolidato, le presenti disposizioni si applicano:
- alle capogruppo di gruppi bancari;
-  alle  singole  banche italiane, non appartenenti a gruppi bancari,
che   abbiano  partecipazioni  di  controllo  congiunto  in  societa'
bancarie, finanziarie e strumentali.
5. Responsabili dei procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi
di cui al presente Capitolo:
-  trattamento  specifico  delle  operazioni di cartolarizzazione dei
crediti  (Sez.  II,  par.  2.5):  Titolare  della Filiale della Banca
d'Italia  competente  per  territorio  e  Capo del Servizio Vigilanza
sugli Enti Creditizi;
-  riconoscimento  della  validita'  degli  accordi  di compensazione
contrattuale  (Sez.  II,  par. 5): Titolare della Filiale della Banca
d'Italia  competente  per  territorio  e  Capo del Servizio Vigilanza
sugli Enti Creditizi;
-  previsione  di  un requisito patrimoniale individuale piu' elevato
(Sez.  II  par.  10):  Titolare  della  Filiale  della Banca d'Italia
competente  per  territorio  e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti
Creditizi;
-  previsione  di  un requisito patrimoniale consolidato piu' elevato
(Sez.  III,  par.  3):  Titolare  della  Filiale della Banca d'Italia
competente  per  territorio  e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti
Creditizi.
(1) Cfr. G.U. n. 24 del 3l.1.1994.
(2) Cfr. capitolo 1, parr. 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci delle
banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia
(3)   le   operazioni  "fuori  bilancio"  di  copertura  sono  quelle
effettuate  dalla  banca al fine di proteggere dal rischio di avverse
variazioni  dei  tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi
di  mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o
"fuori bilancio"o di insiemi di attivita' o di passivita' in bilancio
o  "fuori bilancio". Un'operazione "fuori bilancio" e' considerata di
copertura quando:
a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura;
b)    sia    elevata   la   correlazione   tra   le   caratteristiche
tecnico-finanziarie   (scadenza,  tasso  di  interesse,  ecc.)  delle
attivita'/passivita' coperte e quelle del contratto di copertura;
c)  le  condizioni  previste  ai  precedenti  punti a) e b) risultino
documentate da evidenze interne della banca.
(4) Nel calcolo del patrimonio le banche italiane tengono conto anche
degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie succursali estere.
(5) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni.
                             SEZIONE II
              COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA' INDIVIDUALE
1. Requisito minimo di patrimonializzazione
Le  banche  devono  costantemente  mantenere  un  ammontare minimo di
patrimonio  di  vigilanza  pari  all'8  per cento del complesso delle
attivita'   ponderate   in   relazione   ai  rischi  di  perdita  per
inadempimento dei debitori (rischio creditizio).
Per  le  banche  appartenenti  a gruppi bancari l'ammontare minimo di
patrimonio  e'  pari  al  7 per cento. Si applica in ogni caso quanto
previsto  nella  Sez.  III  del  presente  Capitolo,  in  materia  di
coefficiente di solvibilita' consolidato.
Sono  esclusi  dalle  attivita'  di  rischio le attivita' dedotte dal
patrimonio  di vigilanza e gli strumenti finanziari che costituiscono
il  portafoglio  non  immobilizzato  della  banca; a questi ultimi si
applicano i requisiti di cui al Cap. 3 del presente Titolo.
2. Calcolo delle attivita' di rischio: il sistema delle ponderazioni
Il  rischio  creditizio  delle  diverse  attivita'  che compongono il
denominatore  del  rapporto  viene  valutato  sulla base dei seguenti
fattori:
- natura delle controparti debitrici;
- rischio paese;
- garanzie ricevute.
Nell'All. A del presente Capitolo e' riportato l'elenco delle diverse
tipologie  di  attivita'  di  rischio,  in bilancio e fuori bilancio,
distinte per fattori di ponderazione.
2.1 Natura delle controparti debitrici
Il sistema di ponderazione, che misura il rischio di inadempienza dei
debitori  della  banca in relazione alla loro natura, si articola nei
seguenti fattori moltiplicativi, salvo quanto previsto ai parr. 2.2 e
2.3 della presente Sezione:
a)  0 per le attivita' di rischio verso i governi centrali, le banche
centrali e l'Unione Europea;
b)  20  per  cento  per  le  attivita'  di rischio verso gli enti del
settore  pubblico  (centrali e locali), le banche (6) e le imprese di
investimento;
c) 50 per cento per i crediti ipotecari e le operazioni di leasing su
immobili (cfr. par. 3 della presente Sezione);
d)  100  per  cento  per  le  attivita'  di  rischio verso il settore
privato; per le partecipazioni, gli strumenti innovativi di capitale,
le    attivita'    subordinate    e    gli    strumenti   ibridi   di
patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza;
e) 200 per cento per le partecipazioni in imprese non finanziarie con
risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi (7).
Le  operazioni  fuori  bilancio  verso il settore privato, relative a
contratti  derivati, sono ponderate al 50 per cento in considerazione
della minore rischiosita' che caratterizza normalmente le controparti
di tali contratti.
2.2  Ponderazioni  delle  attivita' di rischio nelle ipotesi di unico
azionista
Le  esposizioni  nei confronti delle societa' controllate da un unico
azionista  sono sottoposte all'eventuale ponderazione piu' favorevole
per  questo  prevista, valendo la garanzia di cui all'art. 2362 c.c.;
tale  principio  non  si  estende ai crediti garantiti dalle suddette
societa'   ne'   alle   esposizioni   nei  confronti  delle  societa'
indirettamente controllate, anche al 100%, dall'azionista unico.
2.3 Rischio paese
Le attivita' di rischio verso i governi centrali, le banche centrali,
gli  enti del settore pubblico e le banche dei paesi rientranti nella
zona  A hanno ponderazione 0 o 20 per cento, a seconda dei casi, come
specificato al par. 2.1 della presente Sezione.
Le attivita' di rischio verso le controparti diverse dalle banche dei
paesi  rientranti  nella  zona B hanno ponderazione 100 per cento. Le
attivita'  di  rischio con durata residua fino a 1 anno nei confronti
di  banche  della  zona  B  o  recanti  l'esplicita  garanzia di tali
soggetti sono ponderate al 20 per cento. Si applica la ponderazione 0
per  cento  se  la  controparte  e'  costituita  da  governi e banche
centrali  e  le  attivita' denominate nella valuta del paese debitore
sono finanziate con provvista nella medesima valuta.
Nei confronti delle controparti di paesi che abbiano concluso accordi
di  ristrutturazione  del debito estero nei precedenti cinque anni si
applicano le ponderazioni previste per i paesi della zona B.
2.4 Garanzie ricevute
Nella misurazione del grado di rischio degli attivi le banche tengono
conto anche delle eventuali garanzie personali e reali ricevute.
Le  garanzie  ricevute  devono  essere  esplicite e non devono essere
soggette a condizione.
Alle  attivita' di rischio, assistite in tutto o in parte da garanzie
personali,  si  applica,  rispettivamente  per intero o pro-quota, il
fattore  di  ponderazione  previsto  per  il soggetto garante se piu'
favorevole di quello del debitore principale.
Ai  fini  della  minore  ponderazione sono prese in considerazione le
garanzie   personali   solo   se   il   garante   assume   l'impegno,
giuridicamente  vincolante,  di soddisfare le obbligazioni relative a
specifici debiti facenti capo a un determinato soggetto.
I  fattori  di  ponderazione  dei  garanti  sono gli stessi di quelli
indicati  ai  precedenti  punti  a)  e b) del par. 2.1 della presente
Sezione.
Nel  caso  di  garanzie rilasciate da governi o banche centrali della
c.d.  zona  B,  si  applica  la  ponderazione  preferenziale pari a 0
soltanto  se  il  credito  garantito  e' espresso nella comune valuta
nazionale  del  garante e del debitore ed e' finanziato con provvista
nella medesima valuta.
Nel caso di garanzie rilasciate da banche della zona B, si applica la
ponderazione  preferenziale del 20 per cento soltanto se l'operazione
sottostante ha durata residua pari o inferiore a 1 anno.
Tra le garanzie reali sono ammesse le seguenti:
a) depositi di contanti presso la banca;
b)  valori  (diversi  dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e
dagli  strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla banca e
depositati presso la stessa;
e)  valori  emessi  da  governi  o  banche  centrali  della  zona A o
dall'Unione Europea;
d)  valori  (diversi  dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e
dagli  strumenti  ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche
multilaterali di sviluppo;
e) valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona A;
f) depositi di contante presso altre banche della zona A;
g)  valori  (diversi  dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e
dagli  strumenti  ibridi  di  patrimonializzazione)  emessi da banche
della zona A.
Le  banche  applicano,  per  intero  o  pro-quota,  alle attivita' di
rischio,  garantite  in  tutto o in parte dai valori sopra citati, la
ponderazione:
- pari a 0 se si tratta di garanzie di cui ai punti a), b), e c);
- del 20 per cento se si tratta delle altre garanzie.
La  ponderazione  si applica a un importo che non ecceda il valore di
mercato  della  garanzia  al  momento  della  stipula del contratto e
ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati:
- 10 per cento per i titoli di Stato e i certificati di deposito;
- 20 per cento negli altri casi.
Fanno eccezione i valori di cui ai punti a), b) e f), ai quali non si
applica alcuno scarto prudenziale.
2.5 Crediti cartolarizzati
In caso di cartolarizzazione di propri crediti (8), le banche portano
a  conoscenza  della  Banca  d'Italia  la struttura tecnico-giuridica
delle  operazioni  e  forniscono  ogni elemento utile che consenta di
valutare  se  e  in  quale  misura l'operazione comporti un effettivo
trasferimento dei rischi su altri soggetti.
Qualora risulti che i rischi, o una parte di essi, permangono in capo
alla  banca  cedente,  la  Banca  d'Italia  stabilisce  uno specifico
trattamento   ai  fini  del  coefficiente  di  solvibilita',  dandone
apposita comunicazione alla banca.
3. Operazioni su immobili
3.1 Crediti ipotecari su immobili residenziali
I  crediti  ipotecari destinati all'acquisto di immobili residenziali
possono  essere  assoggettati  alla  ponderazione  del 50 per cento a
condizione che:
a)  il  debitore  sia  una  persona  fisica  che contrae il mutuo non
nell'esercizio   dell'impresa   o   di  una  attivita'  professionale
autonoma;
b)  l'immobile  sia  utilizzato  dal  debitore o dato dallo stesso in
affitto;
c)   l'importo  del  credito  al  momento  della  sottoscrizione  del
contratto,  sommato al capitale residuo di eventuali precedenti mutui
ipotecari  non  ecceda  le  percentuali fissate dalle disposizioni in
materia con riferimento, al valore dell'immobile (9);
d)  i  crediti  non  siano  classificati  tra le sofferenze o tra gli
incagli.
3.2 Crediti ipotecari su immobili non residenziali
I   crediti   totalmente   garantiti  da  ipoteche  su  immobili  non
residenziali (locali per uffici o per il commercio) situati in Italia
possono  essere  ponderati al 50 per cento per una quota dei prestiti
contenuta  entro  il 50 per cento del valore di mercato dell'immobile
oppure entro la minor somma tra il 50 per cento del valore di mercato
dell'immobile  e  il  60 per cento del valore del credito ipotecario.
Alla  parte del prestito eccedente si applica la ponderazione del 100
per cento.
La  ponderazione del 50 per cento e' subordinata alla circostanza che
il credito non sia classificato tra le sofferenze o tra gli incagli.
Per  valore di mercato si intende il prezzo al quale il bene immobile
potrebbe  essere  venduto  alla  data  della stima mediante contratto
privato  tra  un  venditore  e  un  acquirente tra loro indipendenti,
assumendo  che l'immobile sia offerto pubblicamente sul mercato e che
le  condizioni  del  mercato ne consentano l'ordinata alienazione nel
periodo  di  tempo  normalmente  necessario per negoziare la vendita,
tenuto conto della natura dell'immobile.
Il   valore   di   mercato   deve  essere  calcolato  da  due  periti
indipendenti,  che  elaborano due distinte valutazioni nel momento in
cui  il  prestito  e'  contratto. Il prestito deve basarsi sulla piu'
bassa  delle  due  valutazioni.  L'immobile  deve  essere  nuovamente
valutato da un perito almeno una volta l'anno (10).
Per  valore del credito ipotecario si intende il valore dell'immobile
determinato  da  un perito in base ad un prudente apprezzamento della
futura  negoziabilita'  dell'immobile  stesso.  Nella  stima  di tale
valore   non   possono   intervenire   considerazioni   di  carattere
speculativo. Il valore del credito ipotecario deve essere documentato
in modo chiaro e trasparente.
Il  valore  del  credito ipotecario e le ipotesi sottostanti circa lo
sviluppo  del  mercato in questione devono essere nuovamente valutati
almeno  ogni  tre  anni  oppure  nel caso in cui il valore di mercato
faccia registrare un calo superiore al 10 per cento.
La  ponderazione  del  50  per cento e' applicabile, nei limiti sopra
definiti,  solo agli immobili utilizzati dal proprietario o da questi
dati in locazione.
Le  banche  possono  applicare  la ponderazione del 50 per cento, nei
limiti  sopra  definiti, anche ai prestiti gia' in essere al 18 marzo
1999.  In  tale  caso  gli immobili dovranno essere stimati secondo i
criteri di valutazione sopra delineati entro i successivi tre anni.
Nel caso di crediti ipotecari su immobili non residenziali ubicati in
un  paese estero, la ponderazione del 50 per cento e' ammessa purche'
il  paese  appartenga  all'Unione Europea, le competenti autorita' di
vigilanza  consentano  la medesima ponderazione e siano rispettate le
specifiche  condizioni  previste  dalla regolamentazione del suddetto
paese.
3.3 Strumenti finanziari emessi a fronte di crediti ipotecari
Gli  strumenti  finanziari - limitatamente a quelli definiti all'art.
1,  conuna  2,  lett. a), b), c) ed e) del T.U.F.- emessi a fronte di
crediti  garantiti  da  ipoteche  sono  ponderati  al  50 per cento a
condizione che:
1) i suddetti strumenti finanziari siano completamente e direttamente
riferibili  a un insieme di crediti ipotecari di cui all'All. A punti
3.1 e 3.6, del presente Capitolo;
2) i crediti ipotecari non siano classificati tra le sofferenze o tra
gli  incagli  al  momento  dell'emissione  degli strumenti finanziari
stessi;
3)  gli  investitori  in  tali  strumenti  -  o  un  fiduciario  o un
rappresentante  incaricato  per loro conto - godano di diritti aventi
un grado di priorita' sufficientemente elevato sulle voci dell'attivo
ipotecarie  sottostanti, proporzionalmente alla loro quota nel totale
degli strumenti finanziari.
Occorre  cioe'  che  sia contrattualmente prevista la possibilita' di
escutere  l'ipoteca  per soddisfare "pro-quota" le ragioni creditorie
dei detentori dei titoli in questione.
Nel  caso  di  strumenti  finanziari  emessi  a  fronte  di crediti o
prestiti  di  cui  al punto 1) erogati da banche di paesi dell'Unione
Europea  o  dei  G-10, tali crediti devono soddisfare il requisito di
cui al punto 2) secondo le regole vigenti nei rispettivi paesi.
Tra gli strumenti finanziari assistiti da crediti ipotecari rientrano
i  titoli  denominati  mortgage-backed  securities, con esclusione di
quelli  caratterizzati  dal  piu' elevato grado di subordinazione nel
rimborso  (c.d  junior  notes),  emessi  a  seguito  di operazioni di
cartolarizzazione dei crediti ipotecari (cfr. par. 2.5 della presente
Sezione).
3.4 Operazioni di leasing
Sono  ponderate  al  50  per cento le operazioni di leasing aventi ad
oggetto   immobili   residenziali   e   immobili   destinati  ad  uso
professionale  (locali  per  uffici  o  per il commercio), situati in
Italia,  non  classificate  tra  le  sofferenze  o  tra gli incagli a
condizione   che   la   banca   conservi   la   proprieta'  integrale
dell'immobile fino al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto
da parte del locatario.
Per  le operazioni di leasing aventi ad oggetto immobili residenziali
la  ponderazione  del  50 per cento e' ammessa a condizione che siano
verificate  le  altre  condizioni previste al par. 3.1 della presente
Sezione.
4.  Settori  economici  di appartenenza delle controparti debitrici e
dei garanti
Per  l'individuazione  delle  diverse  categorie  di controparti e di
garanti occorre fare riferimento ai criteri di seguito riportati.
4.1 Governi e banche centrali
Relativamente  all'amministrazione  pubblica  italiana,  nel  settore
"governi  e  banche  centrali"  (ponderazione 0) rientrano gli organi
costituzionali, i Ministeri, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto
per  i  servizi  assicurativi  del  commercio estero (SACE), la Banca
d'Italia e Ufficio Italiano Cambi.
4.2   Enti   del   settore   pubblico  centrale  e  locale  e  banche
multilaterali di sviluppo
Tra  gli  "enti del settore pubblico centrale e locale" (ponderazione
del 20 per cento) rientrano i seguenti soggetti:
a) gli enti pubblici territoriali;
b)  gli  enti  pubblici,  nazionali  o  locali,  che  svolgono in via
principale  attivita' amministrativa o di erogazione di servizi senza
scopo di lucro;
c)  gli  altri  organismi  pubblici,  nazionali  o  locali,  privi di
personalita' giuridica.
Non  rientrano  fra  gli  enti del settore pubblico gli organismi con
personalita'  giuridica pubblica che svolgono attivita' di produzione
di  beni  e servizi destinabili alla vendita, sia pure per obbligo di
legge o a condizioni non remunerative.
Per  l'individuazione  dei  soggetti  da  ricomprendere  nei  settori
"governi  e  banche  centrali"  (ponderazione  0)  (11)  ed "enti del
settore  pubblico"  (ponderazione  20  per cento) di paesi esteri, si
distinguono due ipotesi:
-  se  si tratta di paesi appartenenti all'Unione Europea o al Gruppo
dei  Dieci,  occorre  riferirsi  ai criteri definiti dalle competenti
autorita' di vigilanza bancaria di tali paesi;
- se si tratta di altri paesi della zona A (12), occorre riferirsi in
via  analogica  ai  criteri stabiliti per la pubblica amministrazione
italiana.
Le   banche   multilaterali   di   sviluppo   comprendono:  la  Banca
internazionale  per  la  ricostruzione  e  lo  sviluppo,  la Societa'
finanziaria  internazionale,  la Banca interamericana di sviluppo, la
Banca  asiatica  di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, il Fondo
di  ristabilimento del Consiglio d'Europa, la Nordic investment Bank,
la   Banca   di  sviluppo  dei  Caraibi,  la  Banca  europea  per  la
ricostruzione  e lo sviluppo, il Fondo europeo per gli investimenti e
la Societa' interamericana di investimento.
4.3 Banche e imprese di investimento mobiliare
Alle  succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie si applica
la  ponderazione  prevista  per  la  casa  madre.  Analogamente, alle
succursali   all'estero   delle   banche   italiane   si  applica  la
ponderazione del 20 per cento prevista per le banche italiane.
La  ponderazione  del  20 per cento e' ammessa anche alle esposizioni
nei  confronti di imprese di investimento mobiliare dei paesi dell'UE
e  del  G-10  nonche'  degli  altri  paesi  della  zona  A  nei quali
sussistano   regole   prudenziali   giudicate  dalla  Banca  d'Italia
equivalenti   a   quelle  delle  direttive  89/647/CEE  e  93/6/CE  o
all'Accordo  di  Basilea  del luglio 1988. La ponderazione del 20 per
cento  e'  estesa,  altresi',  alle  esposizioni  recanti l'esplicita
garanzia delle medesime imprese di investimento.
4.4 Settore privato
Il  settore privato e' costituito da tutti i soggetti per i quali non
si applicano ponderazioni pari a 0 e al 20 per cento.
Nel  settore  privato  sono quindi ricompresi anche gli enti pubblici
diversi da quelli di cui ai precedenti punti a), b) e c).
5. Operazioni fuori bilancio
Le operazioni fuori bilancio si suddividono in due categorie:
- garanzie rilasciate e impegni;
- contratti derivati.
Le  operazioni fuori bilancio vanno ponderate calcolando per ciascuna
l'ammontare   dell'"equivalente   creditizio".   Questo   si  ottiene
moltiplicando  il  valore  nominale  delle  singole operazioni per un
fattore  di  conversione  che  tiene  conto della probabilita' che, a
fronte  dell'operazione,  si  determini un'esposizione creditizia per
cassa di cui viene stimata l'entita'.
I  fattori di conversione per determinare gli "equivalenti creditizi"
di garanzie e impegni sono i seguenti:
- 100 per cento perle garanzie egli impegni a "rischio pieno";
- 50 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio medio";
- 20 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio medio-basso";
- 0 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio basso".
Gli  "equivalenti  creditizi"  possono  essere  calcolati  secondo il
metodo  del  valore corrente o dell'esposizione originaria. A partire
dal   31.12.2000,   gli   "equivalenti   creditizi"   sono  calcolati
esclusivamente secondo il metodo del valore corrente.
I  criteri  per  l'individuazione delle tipologie di rischio e per il
calcolo  degli equivalenti creditizi sono indicati nell'All. B, parr.
1 e 2, del presente Capitolo.
Le banche che concludono con controparti (13) sia italiane sia estere
accordi  di  compensazione  -  ai  quali  e' possibile riconoscere un
effetto  di riduzione del rischio di credito per i contratti derivati
e che presentano le caratteristiche indicate nell'All. B, par. 3, del
presente Capitolo - effettuano il calcolo degli equivalenti creditizi
secondo  quanto  previsto  nel  medesimo All. B, par. 3, del presente
Capitolo.
Le  banche  applicano  immediatamente la metodologia di calcolo sopra
indicata  e sottopongono alla Banca d'Italia gli schemi contrattuali,
corredati dei necessari pareri giuridici.
La  Banca d'Italia, ove ravvisi che l'accordo sottoposto non presenta
le  caratteristiche  necessarie perche' vi sia un'effettiva riduzione
del  rischio  di  credito,  rende  noto  alla  banca  o  alle  banche
interessate  che non e' possibile applicare i metodi di calcolo degli
equivalenti  creditizi  previsti  nell'All.  B,  par. 3, del presente
Capitolo.
6. Deduzioni
Dalla  somma  delle  attivita'  di  rischio  ponderate si deducono le
componenti  negative  del  patrimonio  di vigilanza che rappresentano
elementi   rettificativi  del  valore  delle  attivita'  di  rischio,
distinte per le varie classi di ponderazione.
7.  Periodicita'  delle  segnalazioni  e  modalita'  di  calcolo  del
coefficiente di solvibilita' individuale
Il  calcolo  del coefficiente di solvibilita' individuale si effettua
con periodicita' trimestrale, con riferimento alle date del 31 marzo,
30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
Il  coefficiente  di  solvibilita' riferito al 31 dicembre di ciascun
anno  e'  calcolato  con gli stessi criteri adottati per la redazione
del bilancio, anche se quest'ultimo non e' stato ancora approvato.
Tale  disposizione  si  applica  anche  al  calcolo  del coefficiente
riferito  al  30  giugno  di  ciascun  anno. In relazione a cio', gli
amministratori  procedono, ai fini del calcolo del coefficiente, alle
valutazioni delle attivita' di rischio risultanti dalla situazione in
essere  al 30 giugno con gli stessi criteri previsti per la redazione
del bilancio.
Il   numeratore  del  coefficiente  di  solvibilita'  individuale  e'
costituito  dal  patrimonio  di  vigilanza  individuale riferito alle
medesime date.
8. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia
Le  banche  segnalano i dati relativi al coefficiente di solvibilita'
in apposita sezione della matrice dei conti.
Le  segnalazioni  relative  al  31  dicembre  e  al  30  giugno vanno
trasmesse  entro  il  25  del  terzo  mese  successivo  a  quello  di
riferimento  (rispettivamente,  25  marzo  e  25  settembre);  quelle
relative  al  31  marzo  e  al  30  settembre  entro  il  25 del mese
successivo  a  quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25
ottobre).
Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono
responsabili  per  la  correttezza  dei  dati  segnalati  alla  Banca
d'Italia.
Per  assicurare  la  necessaria  coerenza  dei  dati segnalati con le
risultanze  della  contabilita'  aziendale,  devono essere utilizzati
strumenti   di   controllo  interno  che  prevedano  anche  forme  di
visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.
Per   la   redazione   dello   schema  di  segnalazione  relativo  al
coefficiente  di  solvibilita'  individuale  si  rinvia  al fascicolo
"Istruzioni  per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di
vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.
9. Adempimenti degli organi aziendali
Gli  organi aziendali, almeno due volte l'anno e con riferimento alle
situazioni  in  essere  al  31  dicembre  e al 30 giugno, valutano la
coerenza   dei   livelli  di  crescita  dell'attivita'  aziendale  in
relazione  allo  sviluppo  del  patrimonio  di  vigilanza  al fine di
assicurare, anche in prospettiva, l'adeguatezza.
Gli   organi   aziendali   si   adoperano   affinche'   il  grado  di
patrimonializzazione  presenti,  rispetto  al minimo fissato, margini
tali da assorbire eventuali oscillazioni nei volumi di attivita'.
Qualora,  in  dipendenza  di eventi eccezionali, gli enti destinatari
delle  presenti disposizioni vengano a trovarsi o stiano per trovarsi
al  di  fuori del parametro patrimoniale richiesto, e' necessario che
gli  organi aziendali assumano sollecitamente adeguate iniziative per
il riallineamento delle grandezze interessate.
Le decisioni assunte sono sottoposte all'esame della Banca d'Italia.
10. Provvedimenti concernenti singole banche
La  Banca  d'Italia ha facolta' di stabilire nei confronti di singole
banche  un  piu'  elevato  requisito  minimo di patrimnonializzazione
anche  mediante  modifiche  nella  formazione degli aggregati e nelle
relative ponderazioni.
I  conseguenti provvedimenti vengono adottati in presenza di elementi
di accentuata rischiosita' con particolare riguardo:
-  alla  qualita',  alla  concentrazione  e ai criteri di valutazione
degli impieghi;
- alla situazione di liquidita';
-  alla  adeguatezza  dell'assetto  organizzativo  sia  in termini di
struttura  organizzativa  sia  con  riguardo  ai sistemi di direzione
(programmazione, controllo, ecc.).
Il  provvedimento  viene pubblicato nel Bollettino di Vigilanza della
Banca  d'Italia.  La  banca  per  la  quale  e' previsto un requisito
patrimoniale piu' elevato ne fa menzione nel primo bilancio approvato
dopo il provvedimento della Banca d'Italia.
Forma   inoltre   oggetto   di  specifica  valutazione  il  grado  di
adeguatezza  patrimoniale richiesto alle banche che pongano in essere
a  favore  di  altre  banche  piani straordinari di intervento per il
superamento di situazioni di crisi.
(6) Ivi comprese le banche multilaterali di sviluppo.
(7) Cfr. Cap. IX, SEX. III, del presente Titolo.
(8)  Con  riferimmo alle operazioni di cartolarizzazione, si rammenta
che alle missioni di valori mobiliari connesse con tali operazioni si
applicano  le  disposizioni  in  materia  di  "emissioni e offerte in
Italia  di  valori  mobiliari"  (cfr.  Tit IX, Cap. 1, delle presenti
Istruzioni).
(9) Cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez. II, par. 1, delle presenti Istruzioni.
(10) Per i prestiti di importo non superiore a 1 milione di euro e al
5  per  cento  del patrimonio di vigilanza della banca finanziatrice,
l'immobile puo' essere valutato da un perito con frequenza triennale.
(11) Salvo quanto indicato al par. 2.3 della presente Sezione.
(12)  Per i paesi della zona B si fa rinvio a quanto disposto al par.
2.3 della presente Sezione.
(13)  Per  controparti  si  intendono  tutti  i  soggetti (incluse le
persone  fisiche)  che  hanno  la  facolta'  di  contrarre accordi di
compensazione contrattuale.
                             SEZIONE III
              COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA' CONSOLIDATO
1.   Metodologia   di   calcolo   del  coefficiente  di  solvibilita'
consolidato
La  capogruppo  provvede  a calcolare il coefficiente di solvibilita'
consolidato secondo le istruzioni di seguito indicate.
1.1 Requisito minimo patrimonializzazione
Il  gruppo  bancario  e'  tenuto  a rispettare un requisito minimo di
patrimonio  consolidato  pari  all'8  per  cento  del complesso delle
attivita'   ponderate   in   relazione   ai  rischi  di  perdite  per
inadempimento dei debitori (rischio creditizio).
1.2 Struttura del coefficiente di solvibilita' consolidato
La  struttura del coefficiente di solvibilita' consolidato e' analoga
a  quella del coefficiente di solvibilita' individuale previsto nella
Sez. II del presente Capitolo.
Pertanto,  salvo  quanto  diversamente  disposto  nel  seguito  della
presente   Sezione,   ai   fini   del  calcolo  del  coefficiente  di
solvibilita'  consolidato  trovano  applicazione  le  medesime regole
previste  per il calcolo del coefficiente di solvibilita' individuale
delle banche.
1.3 Perimetro e metodi di consolidamento
Per  il  calcolo  del  coefficiente  di  solvibilita' consolidato, le
societa'  ed  enti appartenenti al gruppo bancario sono sottoposti al
consolidamento   dei   propri   conti  con  quelli  della  capogruppo
attraverso il metodo dell'integrazione globale.
I  soggetti  sottoposti a controllo congiunto sono consolidati con il
metodo dell'integrazione proporzionale.
I  soggetti  collegati  almeno  al  20 per cento sono trattati con il
metodo del patrimonio netto (14).
Sono  escluse  dal perimetro del gruppo bancario e dal consolidamento
dei  conti le societa' di investimento a capitale variabile. La Banca
d'Italia  puo',  con  provvedimento specifico, prevedere l'inclusione
delle  SICAV  nel  gruppo  bancario  per  motivi  di  sana e prudente
gestione.
La  Banca  d'Italia ha facolta' di richiedere sia alla capogruppo sia
alla  singola  banca non appartenente a un gruppo bancario il calcolo
del  coefficiente  di  solvibilita' consolidato anche con riferimento
alla situazione e alle attivita' dei seguenti soggetti:
a)  societa'  bancarie,  finanziarie  e  strumentali non comprese nel
gruppo  bancario  ma controllate dalla persona fisica o giuridica che
controlla il gruppo bancario ovvero la singola banca;
b)  societa'  finanziarie,  aventi  sede  legale  in  un  altro Stato
comunitario,  che  controllano la capogruppo del gruppo bancario o la
singola  banca italiana, sempreche' tali societa' siano incluse nella
vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia;
c)  societa'  bancarie,  finanziarie  e  strumentali  controllate dai
soggetti di cui al precedente punto b);
d)  societa'  bancarie,  finanziarie e strumentali partecipate almeno
per  il  20  per  cento, anche congiuntamente, dai soggetti di cui ai
precedenti punti b) e c);
e)  societa' finanziarie diverse dalla capogruppo e dalle societa' di
cui al precedente punto b) che controllano almeno una banca.
1.4 Gruppi bancari aventi rilievo internazionale
In relazione alla disciplina prevista dall'Accordo di Basilea dell'11
luglio  1988  in  materia  di  coefficienti  patrimoniali minimi, nel
calcolo  del  coefficiente  consolidato  dei  gruppi  bancari  aventi
rilievo  internazionale (cioe' che includono succursali o controllate
estere)  non  si  tiene conto delle garanzie reali indicate nei punti
e),f), e g) del par. 2.4 della Sez. II del presente Capitolo.
I  crediti ipotecari su immobili non residenziali (cfr. Sez. II, par.
3.2,  del  presente  Capitolo), le operazioni di leasing sui medesimi
immobili  (cfr.  Sez.  II,  par.  3.4,  del  presente  Capitolo) e le
operazioni  aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi a fronte di
crediti ipotecari (15) (cfr. Sez. II, par. 3.3 del presente Capitolo)
sono  ponderati  al  100  per cento qualora gli stessi siano posti in
essere   direttamente   dalla  banca  con  succursali  o  controllate
all'estero.
2.  Compiti  della  capogruppo  e delle societa' componenti il gruppo
bancario
La  capogruppo  emana,  nei  confronti  delle  societa' componenti il
gruppo  bancario,  le  disposizioni  necessarie  per  il  calcolo del
coefficiente  di  solvibilita'  consolidato  e  assicura  il costante
rispetto  del  requisito minimo di patrimonializzazione richiesto per
il gruppo.
A  tal  fine  la  capogruppo  si avvale dei poteri di controllo sulle
attivita'  poste  in  essere  dalle  societa'  componenti  il  gruppo
bancario  che  le  competono  ai sensi di quanto previsto nel Tit. I,
Cap. 2, Sez. III, delle presenti Istruzioni.
Condizione  necessaria  per assicurare il rispetto delle disposizioni
e'   l'esistenza   nel   gruppo   di   un'   adeguata  organizzazione
amministrativa e contabile nonche' di idonee procedure di controllo.
Le   societa'   controllate   sono  tenute  a  dare  attuazione  alle
disposizioni   emanate   dalla   capogruppo.   In   particolare,  gli
amministratori  delle  societa' del gruppo forniscono alla capogruppo
tutti gli elementi necessari per il calcolo del coefficiente in esame
e  la  necessaria  collaborazione  per  il  rispetto  delle  presenti
istruzioni.
2.1 Adempimenti degli organi aziendali
Gli  organi  aziendali della capogruppo, almeno due volte l'anno, con
riferimento  alle  situazioni al 31 dicembre e al 30 giugno, valutano
la coerenza dei livelli di crescita dell'attivita' del gruppo nel suo
complesso  in  relazione  allo  sviluppo  del patrimonio di vigilanza
consolidato   al   fine   di   assicurarne,   anche  in  prospettiva,
l'adeguatezza.
Gli organi aziendali della capogruppo si adoperano affinche' il grado
di  patrimonializzazione  del  gruppo  stesso  presenti,  rispetto al
minimo  fissato, margini tali da assorbire eventuali oscillazioni nei
volumi di attivita'.
Qualora,  in  dipendenza  di eventi eccezionali, i gruppi destinatari
delle  presenti disposizioni vengano a trovarsi o stiano per trovarsi
al  di  fuori del requisito patrimoniale richiesto, e' necessario che
gli  organi aziendali assumano sollecitamente adeguate iniziative per
il riallineamento delle grandezze interessate.
Tali  iniziative  possono consistere in disposizioni della capogruppo
nei confronti delle societa' componenti il gruppo bancario.
Le  decisioni assunte dalla capogruppo e dalle societa' componenti il
gruppo medesimo sono sottoposte all'esame della Banca d'Italia.
3. Provvedimenti concernenti singoli gruppi bancari
La  Banca  d'Italia ha facolta' di stabilire nei confronti di singoli
gruppi    bancari    un    piu'    elevato    requisito   minimo   di
patrimonializzazione  anche mediante modifiche nella formazione degli
aggregati e nelle relative ponderazioni.
Tali  provvedimenti  vengono  adottati  in  presenza  di  elementi di
accentuata rischiosita' con particolare riguardo:
-  alla  qualita',  alla  concentrazione  e ai criteri di valutazione
degli impieghi;
- alla situazione di liquidita';
-  alla  adeguatezza  dell'assetto  organizzativo  sia  in termini di
struttura  organizzativa  sia  con  riguardo  ai sistemi di direzione
(programmazione, controllo, ecc.) di cui il gruppo si avvale.
Forma   inoltre   oggetto   di  specifica  valutazione  il  grado  di
adeguatezza patrimoniale richiesto alle banche appartenenti al gruppo
bancario  che  pongano  in  essere,  a  favore di altre banche, piani
straordinari di intervento per il superamento di situazioni di crisi.
Provvedimenti  particolari  possono  essere adottati se la situazione
patrimoniale   del   gruppo,  pur  rispettando  il  requisito  minimo
richiesto, e' fortemente condizionata dalla presente di "interessi di
minoranza"   (16),  i  quali  rappresentano  risorse  non  pienamente
disponibili  per  coprire perdite in qualsiasi societa' componente il
gruppo.
Allo  scopo  possono  essere  imposti  coefficienti  specifici e puo'
essere   revocata   la  facolta'  riconosciuta  alle  singole  banche
appartenenti  al  gruppo  bancario di usufruire del requisito ridotto
pari al 7 per cento delle attivita' di rischio.
4.  Inoltro  delle  segnalazioni  sul  coefficiente  di  solvibilita'
consolidato alla Banca d'Italia
Il  calcolo  del  coefficiente di solvibilita' su base consolidata si
effettua  due volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre
e del 30 giugno.
La  capogruppo  e, nei casi specificamente previsti, la singola banca
segnalano i dati relativi al coefficiente di solvibilita' consolidato
con apposita rilevazione su supporto magnetico secondo le modalita' e
gli  schemi  di segnalazione previsti nel fascicolo Istruzioni per la
compilazione  delle  segnalazioni  sul  patrimonio di vigilanza e sui
coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.
Le  segnalazioni  vanno  trasmesse entro il 25 aprile e il 25 ottobre
successivi alla data di riferimento (rispettivamente, del 31 dicembre
e del 30 giugno).
(14)  La  Banca  d'Italia si riserva la facolta' di richiedere per le
societa'  collegate  almeno  al  20  per  cento  un diverso metodo di
consolidamento ove ritenga che venga a configurarsi una situazione di
piu' ampia integrazione con il soggetto partecipante.
(15)  Ad  eccezione di quelle aventi ad oggetto immobili residenziali
alle quali si applica sempre la Ponderazione del 50 per cento.
(16)  Trattasi  di  elementi  patrimoniali  di  minoranze in societa'
controllate.