ALLEGATO A "RISCHIO PAESE": METODOLOGIE DI CALCOLO Metodologia analitica Le banche esposte in misura rilevante verso i paesi appartenenti alla zona B (27) calcolano le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" sulla base di metodologie che: - selezionino i paesi piu' rischiosi per classi di rischio attraverso la ponderazione dei fattori rilevanti per l'apprezzamento del "rischio paese", quali, ad esempio, "performance" sul servizio del debito, indicatori macroeconomici, "performance" sui mercati, assetto istituzionale dei sistemi economici; - associno a tali classi percentuali differenziate di rettifica forfettaria; - applichino ai "crediti non garantiti", vantati nei confronti di soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti nei paesi ritenuti "a rischio" le corrispondenti percentuali di rettifica forfettaria. Tra i soggetti residenti nei paesi ritenuti "a rischio" sono incluse le succursali in Italia di banche estere aventi sede in tali paesi ed escluse le succursali di banche nazionali aventi sede nei paesi a rischio. Piu' in generale occorre distinguere se la controparte sia una filiazione ovvero una succursale di una banca. Nel primo caso, deve farsi riferimento al paese di insediamento della filiazione stessa; nel secondo caso, al paese di residenza della casa-madre. L'importo complessivo delle riduzioni di valore collegate al "rischio paese", determinato sulla base delle metodologie citate, non puo', in ogni caso, risultare inferiore a quello che deriverebbe dall'applicazione della specifica metodologia di misurazione del "rischio paese" definita, secondo criteri analoghi, in collaborazione con le banche in sede ABI. Tale metodologia prevede la suddivisione dei paesi "a rischio" in sei classi di rischiosita', alle quali sono associate percentuali di rettifica forfettaria pari, rispettivamente, al 15, 20, 25, 30, 40 e 60 per cento del valore nominale dei crediti. Le banche che adottano la metodologia analitica sono tenute a valutare i singoli paesi nei confronti dei quali il sistema bancario presenta una "esposizione non garantita" pari o superiore a 12,5 milioni di curo. Per gli altri paesi, le medesime banche applicano una rettifica forfettaria pari al 30 per cento, fatta salva la facolta', da valutare in collaborazione con le banche in sede ABI, di estendere, su richiesta, la metodologia analitica anche a questi paesi, presi singolarmente; l'eventuale passaggio di un paese alla metodologia analitica rivestirebbe carattere di definitivita' per tutte le banche che adottano tale metodologia. Qualora i "crediti non garantiti" siano assistiti (in tutto o in parte) da garanzie riferibili a paesi della zona B inclusi in una classe di rischio piu' bassa (28) ovvero da garanzie personali rilasciate da soggetti residenti in tali paesi, si applica la percentuale di rettifica relativa al paese del soggetto garante. Metodologia semplificata Le banche non tenute ad applicare la "metodologia analitica" effettuano le svalutazioni di vigilanza connesse al "rischio paese" per un importo pari al 30 per cento di tutti i crediti non garantiti vantati nei confronti di soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti nei paesi appartenenti alla zona B (29) (30). Disposizioni comuni alle due metodologie Le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" sono pari alla differenza positiva tra le rettifiche apportate sulla base delle metodologie indicate (analitica e semplificata) e le svalutazioni (totali o parziali) effettuate, sino alla data di riferimento della segnalazione, sui crediti giuridicamente non estinti (31). Per i crediti in sofferenza verso soggetti residenti in paesi "a rischio" le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" sono effettuate soltanto in misura pari alla differenza positiva tra le rettifiche forfettarie e le eventuali svalutazioni di tipo analitico apportate in bilancio. Per i crediti verso soggetti residenti in paesi "a rischio" acquistati a un valore inferiore a quello nominale, le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" sono calcolate sottraendo lo sconto ottenuto nell'acquisto dall'ammontare delle rettifiche forfettarie effettuate sulla base del valore nominale del credito. Nell'applicazione delle metodologie suindicate, l'aggregato "crediti non garantiti" e' composto da tutti i crediti, per cassa e di firma, non assistiti da garanzia, vantati verso soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti nei paesi inclusi nelle classi di rischio (metodologia analitica) ovvero nei paesi appartenenti alla zona B (metodologia semplificata). Tra i soggetti residenti nei paesi a "rischio" sono incluse le succursali in Italia di banche estere aventi sede in tali paesi e sono escluse le succursali di banche nazionali situate nei paesi a "rischio". Sono considerati garantiti - e quindi esclusi dal calcolo delle riduzioni di valore collegate al "rischio paese" - i crediti (o la parte di crediti) assistiti da garanzie reali o personali prestate da soggetti residenti in paesi appartenenti alla zona A (metodologia semplificata) ovvero non ricompresi nelle classi di rischio (metodologia analitica) e destinate a coprire il "rischio paese". Quest'ultimo requisito si ritiene soddisfatto quando il contratto di garanzia assicuri la specifica copertura del "rischio paese" o la copertura generalizzata di tutti i rischi, incluso quindi quello del "rischio paese". Non soddisfano invece il citato requisito le garanzie personali rilasciate a copertura solo dell'insolvenza del debitore. Le garanzie reali ammesse sono quelle elencate nel Cap. 2, Sez. II, par. 2.3 del presente Titolo (32), nonche' i titoli in portafoglio emessi da soggetti residenti nei paesi a rischio che abbiano formato oggetto di cessioni a termine nei confronti di soggetti residenti nei paesi della zona A. Tra le garanzie personali sono presi in considerazione ai fini di copertura del rischio paese, anche i contratti derivati che producono effetti di traslazione del rischio equivalenti a quelli delle tradizionali forme di garanzia. Nel caso in cui una banca acquisisca titoli, a seguito di operazioni di cartolarizzazione, emessi da soggetti residenti in paesi "a rischio", la riduzione di valore puo' non essere effettuata purche' i debitori sottostanti siano residenti in paesi della Zona A e sussistano clausole contrattuali che escludano espressamente la possibilita' che i flussi di pagamenti transitino per la societa' emittente. I finanziamenti con piano di ammortamento assistiti da garanzie con durata inferiore a quella dei finanziamenti stessi sono da considerarsi garantiti per la quota parte corrispondente alle rate che scadono nel periodo di durata della garanzia. Nel caso di metodologia analitica, ai crediti garantiti in tutto o in parte da titoli emessi da amministrazioni centrali di altri paesi "a rischio" ovvero da garanzie personali rilasciate da soggetti residenti in tali paesi si applica, per la relativa quota garantita, la percentuale di rettifica relativa al paese del garante, se piu' favorevole di quella relativa al paese del debitore principale. I crediti commerciali concorrono a formare l'aggregato "crediti non garantiti" per un importo pari al 15 per cento del loro valore nominale. Sono considerati commerciali i crediti che hanno durata contrattuale non superiore a 18 mesi, sono esplicitamente connessi con operazioni di commercio internazionale e sono rimborsabili con il ricavato di tali operazioni. Rientrano tra i crediti commerciali anche le operazioni di sconto prosoluto di carta commerciale emessa da soggetti residenti nei paesi a rischio, purche' siano di durata non superiore a 18 mesi e connesse con operazioni di import-export. I crediti commerciali per i quali sussistono situazioni di mancato pagamento per capitale o interesse da almeno un mese concorrono, invece, alla formazione dell'aggregato per il loro valore nominale. Dall'aggregato "crediti non garantiti" vanno esclusi: a) i crediti espressi nella valuta del paese "a rischio" e finanziati con provvista nella medesima valuta e i crediti erogati dalle succursali in Italia di banche estere a favore di soggetti residenti nel paese di origine della propria casa madre; b) i crediti di firma che assistono operazioni di raccolta effettuate da imprese appartenenti al medesimo gruppo della banca e residenti in paesi "a rischio", a condizione che le somme raccolte vengano utilizzate per finanziare la banca medesima o altre imprese del gruppo residenti in paesi non "a rischio" e che tali somme restino nella disponibilita' di tali soggetti finanziati. Se il piano di ammortamento dell'operazione di finanziamento presenta una o piu' scadenze antecedenti a quelle della corrispondente raccolta, quest'ultima condizione si considera soddisfatta nel caso in cui le somme rimborsate all'impresa finanziatrice vengano da questa depositate presso la banca ovvero presso le altre imprese del gruppo residenti in paesi non "a rischio". c) i crediti per cassa concessi a imprese del gruppo residenti nei paesi 'a rischio" e destinati a consentire il rimborso dei debiti (o di quote degli stessi) assunti a seguito delle operazioni di raccolta di cui al precedente punto b) che presentino scadenze antecedenti a quelle delle corrispondenti operazioni di finanziamento. Le banche possono, inoltre, escludere dall'aggregato dei crediti non garantiti le operazioni effettuate in cofinanziamento con le banche multilaterali di sviluppo (33). L'esclusione potra' essere consentita dalla Banca d'Italia, previa valutazione delle caratteristiche dell'operazione di cofinanziamento, e, in particolare, del grado di coinvolgimento delle banche multilaterati nonche' del trattamento loro riservato rispetto agli altri creditori. (27) Sono equiparati ai paesi appartenenti alla zona B i paesi appartenenti alla zona A che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione del debito sovrano da non piu' di 5 anni. (28) Oppure non ricompresi nelle classi di rischio. (29) Sono equiparati ai paesi appartenenti alla zona B i paesi appartenenti alla zona A che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione del debito sovrano da non piu' di 5 anni. (30) Ivi incluse le succursali in Italia di banche estere aventi sede in tali paesi ed escluse le succursali di banche italiane insediate in paesi appartenenti alla zona B. (31) Per le esemplificazioni di calcolo si rinvia al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia. (32) Per le banche che adottano la metodologia analitica le garanzie reali indicate nel richiamato paragrafo possono essere rilasciate anche da soggetti non appartenenti a paesi della zona A purche' non ricompresi nelle classi di rischio. (33) Ai fini della presente normativa, tra le banche multilaterali di sviluppo viene considerato anche il Banco Latino-Americano de Exportaciones (Bladex). TITOLO IV - Capitolo 2 COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA' SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE l. Premessa La disponibilita' di mezzi patrimoniali adeguati alle dimensioni dell'operativita' aziendale costituisce il fondamentale presidio a fronte dei diversi profili di rischio tipici dell'attivita' bancaria, primo fra tutti quello creditizio. La presente disciplina individua il requisito patrimoniale minimo che le banche e i gruppi bancari devono costantemente rispettare a fronte del rischio di solvibilita' della controparte; tale requisito e' determinato come quota percentuale del complesso delle attivita' aziendali ponderate in relazione al grado di rischio proprio di ciascuna di esse. In presenza di particolari situazioni aziendali, la Banca d'Italia puo' richiedere che una singola banca, o un gruppo bancario, osservi un requisito patrimoniale piu' elevato di quello stabilito in via generale. Le indicazioni della Banca d'Italia hanno carattere minimale; il rispetto della normativa non fa venire meno l'esigenza che i competenti organi aziendali tengano sotto costante controllo l'adeguatezza patrimoniale in relazione alle caratteristiche dell'attivita' svolta. 2. Fonti normative La materia e' regolata dai seguenti articoli del T.U.: - art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale; - art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma l; - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata; - art. 67, comma 1, lett. a), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni dei CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale; e inoltre: - dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari; - dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994 (1); - dalla direttiva 89/299/CEE del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri delle banche, cosi' come modificata dalla direttiva 92/16/CEE del 16 marzo 1992 e dalla direttiva 91/633/CEE del 3 dicembre 1991 recante disposizioni applicative relative alla direttiva 89/299/CEE; - dalla direttiva 89/647/CEE del 18 dicembre 1989 in materia di coefficiente di solvibilita' delle banche, come modificata dalla direttiva 95/15/CE del 31 maggio 1995, dalla direttiva 96/10/CE del 21 marzo 1996 e dalle direttive 98/32/CE e 98/33/CE, entrambe del 22 giugno 1998; - dall'Accordo internazionale di Basilea dell'11 luglio 1988 sulla valutazione del patrimonio e sui coefficienti patrimoniali minimi delle banche, aggiornato ad aprile 1998, e dall'"Emendamento all'Accordo sul Capitale per incorporarvi i rischi di mercato" del gennaio 1996, aggiornato ad aprile 1998. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "contratti perfettamente congruenti", i contratti a termine su tassi di cambio (forward foreign exchanges contracts) o contratti analoghi nei quali il capitale di riferimento e' equivalente ai flussi monetari se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente o parzialmente nella medesima valuta; - "mercati ufficiali", i mercati regolamentati di cui agli artt. 61 e seguenti del T.U.F. e relative disposizioni di attuazione nonche' gli altri mercati che presentano le seguenti caratteristiche: a) funzionano regolarmente; b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorita' del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso nonche' quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato; c) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata; - "partecipazione", il possesso da parte della banca o del gruppo bancario di azioni o quote nel capitale di altri soggetti, secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87; - "portafoglio immobilizzato" portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per finalita' di stabile investimento; - "portafoglio non immobilizzato", portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (2); Nel "portafoglio non immobilizzato" sono anche compresi i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del "portafoglio non immobilizzato" (3). 4. Destinatari della disciplina A livello individuale, le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia con esclusione delle succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede in paesi del Gruppo dei Dieci (4). La Banca d'Italia puo' escludere dai destinatari della disciplina le succursali in Italia di banche extracomunitarie non appartenenti al Gruppo dei Dieci quando le attivita' di tali enti sono sottoposte nei paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (5). A livello consolidato, le presenti disposizioni si applicano: - alle capogruppo di gruppi bancari; - alle singole banche italiane, non appartenenti a gruppi bancari, che abbiano partecipazioni di controllo congiunto in societa' bancarie, finanziarie e strumentali. 5. Responsabili dei procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo: - trattamento specifico delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti (Sez. II, par. 2.5): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - riconoscimento della validita' degli accordi di compensazione contrattuale (Sez. II, par. 5): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - previsione di un requisito patrimoniale individuale piu' elevato (Sez. II par. 10): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - previsione di un requisito patrimoniale consolidato piu' elevato (Sez. III, par. 3): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi. (1) Cfr. G.U. n. 24 del 3l.1.1994. (2) Cfr. capitolo 1, parr. 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia (3) le operazioni "fuori bilancio" di copertura sono quelle effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o "fuori bilancio"o di insiemi di attivita' o di passivita' in bilancio o "fuori bilancio". Un'operazione "fuori bilancio" e' considerata di copertura quando: a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attivita'/passivita' coperte e quelle del contratto di copertura; c) le condizioni previste ai precedenti punti a) e b) risultino documentate da evidenze interne della banca. (4) Nel calcolo del patrimonio le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie succursali estere. (5) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni. SEZIONE II COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA' INDIVIDUALE 1. Requisito minimo di patrimonializzazione Le banche devono costantemente mantenere un ammontare minimo di patrimonio di vigilanza pari all'8 per cento del complesso delle attivita' ponderate in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio creditizio). Per le banche appartenenti a gruppi bancari l'ammontare minimo di patrimonio e' pari al 7 per cento. Si applica in ogni caso quanto previsto nella Sez. III del presente Capitolo, in materia di coefficiente di solvibilita' consolidato. Sono esclusi dalle attivita' di rischio le attivita' dedotte dal patrimonio di vigilanza e gli strumenti finanziari che costituiscono il portafoglio non immobilizzato della banca; a questi ultimi si applicano i requisiti di cui al Cap. 3 del presente Titolo. 2. Calcolo delle attivita' di rischio: il sistema delle ponderazioni Il rischio creditizio delle diverse attivita' che compongono il denominatore del rapporto viene valutato sulla base dei seguenti fattori: - natura delle controparti debitrici; - rischio paese; - garanzie ricevute. Nell'All. A del presente Capitolo e' riportato l'elenco delle diverse tipologie di attivita' di rischio, in bilancio e fuori bilancio, distinte per fattori di ponderazione. 2.1 Natura delle controparti debitrici Il sistema di ponderazione, che misura il rischio di inadempienza dei debitori della banca in relazione alla loro natura, si articola nei seguenti fattori moltiplicativi, salvo quanto previsto ai parr. 2.2 e 2.3 della presente Sezione: a) 0 per le attivita' di rischio verso i governi centrali, le banche centrali e l'Unione Europea; b) 20 per cento per le attivita' di rischio verso gli enti del settore pubblico (centrali e locali), le banche (6) e le imprese di investimento; c) 50 per cento per i crediti ipotecari e le operazioni di leasing su immobili (cfr. par. 3 della presente Sezione); d) 100 per cento per le attivita' di rischio verso il settore privato; per le partecipazioni, gli strumenti innovativi di capitale, le attivita' subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza; e) 200 per cento per le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi (7). Le operazioni fuori bilancio verso il settore privato, relative a contratti derivati, sono ponderate al 50 per cento in considerazione della minore rischiosita' che caratterizza normalmente le controparti di tali contratti. 2.2 Ponderazioni delle attivita' di rischio nelle ipotesi di unico azionista Le esposizioni nei confronti delle societa' controllate da un unico azionista sono sottoposte all'eventuale ponderazione piu' favorevole per questo prevista, valendo la garanzia di cui all'art. 2362 c.c.; tale principio non si estende ai crediti garantiti dalle suddette societa' ne' alle esposizioni nei confronti delle societa' indirettamente controllate, anche al 100%, dall'azionista unico. 2.3 Rischio paese Le attivita' di rischio verso i governi centrali, le banche centrali, gli enti del settore pubblico e le banche dei paesi rientranti nella zona A hanno ponderazione 0 o 20 per cento, a seconda dei casi, come specificato al par. 2.1 della presente Sezione. Le attivita' di rischio verso le controparti diverse dalle banche dei paesi rientranti nella zona B hanno ponderazione 100 per cento. Le attivita' di rischio con durata residua fino a 1 anno nei confronti di banche della zona B o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti sono ponderate al 20 per cento. Si applica la ponderazione 0 per cento se la controparte e' costituita da governi e banche centrali e le attivita' denominate nella valuta del paese debitore sono finanziate con provvista nella medesima valuta. Nei confronti delle controparti di paesi che abbiano concluso accordi di ristrutturazione del debito estero nei precedenti cinque anni si applicano le ponderazioni previste per i paesi della zona B. 2.4 Garanzie ricevute Nella misurazione del grado di rischio degli attivi le banche tengono conto anche delle eventuali garanzie personali e reali ricevute. Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non devono essere soggette a condizione. Alle attivita' di rischio, assistite in tutto o in parte da garanzie personali, si applica, rispettivamente per intero o pro-quota, il fattore di ponderazione previsto per il soggetto garante se piu' favorevole di quello del debitore principale. Ai fini della minore ponderazione sono prese in considerazione le garanzie personali solo se il garante assume l'impegno, giuridicamente vincolante, di soddisfare le obbligazioni relative a specifici debiti facenti capo a un determinato soggetto. I fattori di ponderazione dei garanti sono gli stessi di quelli indicati ai precedenti punti a) e b) del par. 2.1 della presente Sezione. Nel caso di garanzie rilasciate da governi o banche centrali della c.d. zona B, si applica la ponderazione preferenziale pari a 0 soltanto se il credito garantito e' espresso nella comune valuta nazionale del garante e del debitore ed e' finanziato con provvista nella medesima valuta. Nel caso di garanzie rilasciate da banche della zona B, si applica la ponderazione preferenziale del 20 per cento soltanto se l'operazione sottostante ha durata residua pari o inferiore a 1 anno. Tra le garanzie reali sono ammesse le seguenti: a) depositi di contanti presso la banca; b) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla banca e depositati presso la stessa; e) valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dall'Unione Europea; d) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo; e) valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona A; f) depositi di contante presso altre banche della zona A; g) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A. Le banche applicano, per intero o pro-quota, alle attivita' di rischio, garantite in tutto o in parte dai valori sopra citati, la ponderazione: - pari a 0 se si tratta di garanzie di cui ai punti a), b), e c); - del 20 per cento se si tratta delle altre garanzie. La ponderazione si applica a un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia al momento della stipula del contratto e ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati: - 10 per cento per i titoli di Stato e i certificati di deposito; - 20 per cento negli altri casi. Fanno eccezione i valori di cui ai punti a), b) e f), ai quali non si applica alcuno scarto prudenziale. 2.5 Crediti cartolarizzati In caso di cartolarizzazione di propri crediti (8), le banche portano a conoscenza della Banca d'Italia la struttura tecnico-giuridica delle operazioni e forniscono ogni elemento utile che consenta di valutare se e in quale misura l'operazione comporti un effettivo trasferimento dei rischi su altri soggetti. Qualora risulti che i rischi, o una parte di essi, permangono in capo alla banca cedente, la Banca d'Italia stabilisce uno specifico trattamento ai fini del coefficiente di solvibilita', dandone apposita comunicazione alla banca. 3. Operazioni su immobili 3.1 Crediti ipotecari su immobili residenziali I crediti ipotecari destinati all'acquisto di immobili residenziali possono essere assoggettati alla ponderazione del 50 per cento a condizione che: a) il debitore sia una persona fisica che contrae il mutuo non nell'esercizio dell'impresa o di una attivita' professionale autonoma; b) l'immobile sia utilizzato dal debitore o dato dallo stesso in affitto; c) l'importo del credito al momento della sottoscrizione del contratto, sommato al capitale residuo di eventuali precedenti mutui ipotecari non ecceda le percentuali fissate dalle disposizioni in materia con riferimento, al valore dell'immobile (9); d) i crediti non siano classificati tra le sofferenze o tra gli incagli. 3.2 Crediti ipotecari su immobili non residenziali I crediti totalmente garantiti da ipoteche su immobili non residenziali (locali per uffici o per il commercio) situati in Italia possono essere ponderati al 50 per cento per una quota dei prestiti contenuta entro il 50 per cento del valore di mercato dell'immobile oppure entro la minor somma tra il 50 per cento del valore di mercato dell'immobile e il 60 per cento del valore del credito ipotecario. Alla parte del prestito eccedente si applica la ponderazione del 100 per cento. La ponderazione del 50 per cento e' subordinata alla circostanza che il credito non sia classificato tra le sofferenze o tra gli incagli. Per valore di mercato si intende il prezzo al quale il bene immobile potrebbe essere venduto alla data della stima mediante contratto privato tra un venditore e un acquirente tra loro indipendenti, assumendo che l'immobile sia offerto pubblicamente sul mercato e che le condizioni del mercato ne consentano l'ordinata alienazione nel periodo di tempo normalmente necessario per negoziare la vendita, tenuto conto della natura dell'immobile. Il valore di mercato deve essere calcolato da due periti indipendenti, che elaborano due distinte valutazioni nel momento in cui il prestito e' contratto. Il prestito deve basarsi sulla piu' bassa delle due valutazioni. L'immobile deve essere nuovamente valutato da un perito almeno una volta l'anno (10). Per valore del credito ipotecario si intende il valore dell'immobile determinato da un perito in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilita' dell'immobile stesso. Nella stima di tale valore non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario deve essere documentato in modo chiaro e trasparente. Il valore del credito ipotecario e le ipotesi sottostanti circa lo sviluppo del mercato in questione devono essere nuovamente valutati almeno ogni tre anni oppure nel caso in cui il valore di mercato faccia registrare un calo superiore al 10 per cento. La ponderazione del 50 per cento e' applicabile, nei limiti sopra definiti, solo agli immobili utilizzati dal proprietario o da questi dati in locazione. Le banche possono applicare la ponderazione del 50 per cento, nei limiti sopra definiti, anche ai prestiti gia' in essere al 18 marzo 1999. In tale caso gli immobili dovranno essere stimati secondo i criteri di valutazione sopra delineati entro i successivi tre anni. Nel caso di crediti ipotecari su immobili non residenziali ubicati in un paese estero, la ponderazione del 50 per cento e' ammessa purche' il paese appartenga all'Unione Europea, le competenti autorita' di vigilanza consentano la medesima ponderazione e siano rispettate le specifiche condizioni previste dalla regolamentazione del suddetto paese. 3.3 Strumenti finanziari emessi a fronte di crediti ipotecari Gli strumenti finanziari - limitatamente a quelli definiti all'art. 1, conuna 2, lett. a), b), c) ed e) del T.U.F.- emessi a fronte di crediti garantiti da ipoteche sono ponderati al 50 per cento a condizione che: 1) i suddetti strumenti finanziari siano completamente e direttamente riferibili a un insieme di crediti ipotecari di cui all'All. A punti 3.1 e 3.6, del presente Capitolo; 2) i crediti ipotecari non siano classificati tra le sofferenze o tra gli incagli al momento dell'emissione degli strumenti finanziari stessi; 3) gli investitori in tali strumenti - o un fiduciario o un rappresentante incaricato per loro conto - godano di diritti aventi un grado di priorita' sufficientemente elevato sulle voci dell'attivo ipotecarie sottostanti, proporzionalmente alla loro quota nel totale degli strumenti finanziari. Occorre cioe' che sia contrattualmente prevista la possibilita' di escutere l'ipoteca per soddisfare "pro-quota" le ragioni creditorie dei detentori dei titoli in questione. Nel caso di strumenti finanziari emessi a fronte di crediti o prestiti di cui al punto 1) erogati da banche di paesi dell'Unione Europea o dei G-10, tali crediti devono soddisfare il requisito di cui al punto 2) secondo le regole vigenti nei rispettivi paesi. Tra gli strumenti finanziari assistiti da crediti ipotecari rientrano i titoli denominati mortgage-backed securities, con esclusione di quelli caratterizzati dal piu' elevato grado di subordinazione nel rimborso (c.d junior notes), emessi a seguito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti ipotecari (cfr. par. 2.5 della presente Sezione). 3.4 Operazioni di leasing Sono ponderate al 50 per cento le operazioni di leasing aventi ad oggetto immobili residenziali e immobili destinati ad uso professionale (locali per uffici o per il commercio), situati in Italia, non classificate tra le sofferenze o tra gli incagli a condizione che la banca conservi la proprieta' integrale dell'immobile fino al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto da parte del locatario. Per le operazioni di leasing aventi ad oggetto immobili residenziali la ponderazione del 50 per cento e' ammessa a condizione che siano verificate le altre condizioni previste al par. 3.1 della presente Sezione. 4. Settori economici di appartenenza delle controparti debitrici e dei garanti Per l'individuazione delle diverse categorie di controparti e di garanti occorre fare riferimento ai criteri di seguito riportati. 4.1 Governi e banche centrali Relativamente all'amministrazione pubblica italiana, nel settore "governi e banche centrali" (ponderazione 0) rientrano gli organi costituzionali, i Ministeri, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), la Banca d'Italia e Ufficio Italiano Cambi. 4.2 Enti del settore pubblico centrale e locale e banche multilaterali di sviluppo Tra gli "enti del settore pubblico centrale e locale" (ponderazione del 20 per cento) rientrano i seguenti soggetti: a) gli enti pubblici territoriali; b) gli enti pubblici, nazionali o locali, che svolgono in via principale attivita' amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro; c) gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, privi di personalita' giuridica. Non rientrano fra gli enti del settore pubblico gli organismi con personalita' giuridica pubblica che svolgono attivita' di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative. Per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nei settori "governi e banche centrali" (ponderazione 0) (11) ed "enti del settore pubblico" (ponderazione 20 per cento) di paesi esteri, si distinguono due ipotesi: - se si tratta di paesi appartenenti all'Unione Europea o al Gruppo dei Dieci, occorre riferirsi ai criteri definiti dalle competenti autorita' di vigilanza bancaria di tali paesi; - se si tratta di altri paesi della zona A (12), occorre riferirsi in via analogica ai criteri stabiliti per la pubblica amministrazione italiana. Le banche multilaterali di sviluppo comprendono: la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Societa' finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, la Nordic investment Bank, la Banca di sviluppo dei Caraibi, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo europeo per gli investimenti e la Societa' interamericana di investimento. 4.3 Banche e imprese di investimento mobiliare Alle succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie si applica la ponderazione prevista per la casa madre. Analogamente, alle succursali all'estero delle banche italiane si applica la ponderazione del 20 per cento prevista per le banche italiane. La ponderazione del 20 per cento e' ammessa anche alle esposizioni nei confronti di imprese di investimento mobiliare dei paesi dell'UE e del G-10 nonche' degli altri paesi della zona A nei quali sussistano regole prudenziali giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle delle direttive 89/647/CEE e 93/6/CE o all'Accordo di Basilea del luglio 1988. La ponderazione del 20 per cento e' estesa, altresi', alle esposizioni recanti l'esplicita garanzia delle medesime imprese di investimento. 4.4 Settore privato Il settore privato e' costituito da tutti i soggetti per i quali non si applicano ponderazioni pari a 0 e al 20 per cento. Nel settore privato sono quindi ricompresi anche gli enti pubblici diversi da quelli di cui ai precedenti punti a), b) e c). 5. Operazioni fuori bilancio Le operazioni fuori bilancio si suddividono in due categorie: - garanzie rilasciate e impegni; - contratti derivati. Le operazioni fuori bilancio vanno ponderate calcolando per ciascuna l'ammontare dell'"equivalente creditizio". Questo si ottiene moltiplicando il valore nominale delle singole operazioni per un fattore di conversione che tiene conto della probabilita' che, a fronte dell'operazione, si determini un'esposizione creditizia per cassa di cui viene stimata l'entita'. I fattori di conversione per determinare gli "equivalenti creditizi" di garanzie e impegni sono i seguenti: - 100 per cento perle garanzie egli impegni a "rischio pieno"; - 50 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio medio"; - 20 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio medio-basso"; - 0 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio basso". Gli "equivalenti creditizi" possono essere calcolati secondo il metodo del valore corrente o dell'esposizione originaria. A partire dal 31.12.2000, gli "equivalenti creditizi" sono calcolati esclusivamente secondo il metodo del valore corrente. I criteri per l'individuazione delle tipologie di rischio e per il calcolo degli equivalenti creditizi sono indicati nell'All. B, parr. 1 e 2, del presente Capitolo. Le banche che concludono con controparti (13) sia italiane sia estere accordi di compensazione - ai quali e' possibile riconoscere un effetto di riduzione del rischio di credito per i contratti derivati e che presentano le caratteristiche indicate nell'All. B, par. 3, del presente Capitolo - effettuano il calcolo degli equivalenti creditizi secondo quanto previsto nel medesimo All. B, par. 3, del presente Capitolo. Le banche applicano immediatamente la metodologia di calcolo sopra indicata e sottopongono alla Banca d'Italia gli schemi contrattuali, corredati dei necessari pareri giuridici. La Banca d'Italia, ove ravvisi che l'accordo sottoposto non presenta le caratteristiche necessarie perche' vi sia un'effettiva riduzione del rischio di credito, rende noto alla banca o alle banche interessate che non e' possibile applicare i metodi di calcolo degli equivalenti creditizi previsti nell'All. B, par. 3, del presente Capitolo. 6. Deduzioni Dalla somma delle attivita' di rischio ponderate si deducono le componenti negative del patrimonio di vigilanza che rappresentano elementi rettificativi del valore delle attivita' di rischio, distinte per le varie classi di ponderazione. 7. Periodicita' delle segnalazioni e modalita' di calcolo del coefficiente di solvibilita' individuale Il calcolo del coefficiente di solvibilita' individuale si effettua con periodicita' trimestrale, con riferimento alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Il coefficiente di solvibilita' riferito al 31 dicembre di ciascun anno e' calcolato con gli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio, anche se quest'ultimo non e' stato ancora approvato. Tale disposizione si applica anche al calcolo del coefficiente riferito al 30 giugno di ciascun anno. In relazione a cio', gli amministratori procedono, ai fini del calcolo del coefficiente, alle valutazioni delle attivita' di rischio risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno con gli stessi criteri previsti per la redazione del bilancio. Il numeratore del coefficiente di solvibilita' individuale e' costituito dal patrimonio di vigilanza individuale riferito alle medesime date. 8. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia Le banche segnalano i dati relativi al coefficiente di solvibilita' in apposita sezione della matrice dei conti. Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre); quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre). Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia. Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilita' aziendale, devono essere utilizzati strumenti di controllo interno che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali. Per la redazione dello schema di segnalazione relativo al coefficiente di solvibilita' individuale si rinvia al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia. 9. Adempimenti degli organi aziendali Gli organi aziendali, almeno due volte l'anno e con riferimento alle situazioni in essere al 31 dicembre e al 30 giugno, valutano la coerenza dei livelli di crescita dell'attivita' aziendale in relazione allo sviluppo del patrimonio di vigilanza al fine di assicurare, anche in prospettiva, l'adeguatezza. Gli organi aziendali si adoperano affinche' il grado di patrimonializzazione presenti, rispetto al minimo fissato, margini tali da assorbire eventuali oscillazioni nei volumi di attivita'. Qualora, in dipendenza di eventi eccezionali, gli enti destinatari delle presenti disposizioni vengano a trovarsi o stiano per trovarsi al di fuori del parametro patrimoniale richiesto, e' necessario che gli organi aziendali assumano sollecitamente adeguate iniziative per il riallineamento delle grandezze interessate. Le decisioni assunte sono sottoposte all'esame della Banca d'Italia. 10. Provvedimenti concernenti singole banche La Banca d'Italia ha facolta' di stabilire nei confronti di singole banche un piu' elevato requisito minimo di patrimnonializzazione anche mediante modifiche nella formazione degli aggregati e nelle relative ponderazioni. I conseguenti provvedimenti vengono adottati in presenza di elementi di accentuata rischiosita' con particolare riguardo: - alla qualita', alla concentrazione e ai criteri di valutazione degli impieghi; - alla situazione di liquidita'; - alla adeguatezza dell'assetto organizzativo sia in termini di struttura organizzativa sia con riguardo ai sistemi di direzione (programmazione, controllo, ecc.). Il provvedimento viene pubblicato nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia. La banca per la quale e' previsto un requisito patrimoniale piu' elevato ne fa menzione nel primo bilancio approvato dopo il provvedimento della Banca d'Italia. Forma inoltre oggetto di specifica valutazione il grado di adeguatezza patrimoniale richiesto alle banche che pongano in essere a favore di altre banche piani straordinari di intervento per il superamento di situazioni di crisi. (6) Ivi comprese le banche multilaterali di sviluppo. (7) Cfr. Cap. IX, SEX. III, del presente Titolo. (8) Con riferimmo alle operazioni di cartolarizzazione, si rammenta che alle missioni di valori mobiliari connesse con tali operazioni si applicano le disposizioni in materia di "emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari" (cfr. Tit IX, Cap. 1, delle presenti Istruzioni). (9) Cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez. II, par. 1, delle presenti Istruzioni. (10) Per i prestiti di importo non superiore a 1 milione di euro e al 5 per cento del patrimonio di vigilanza della banca finanziatrice, l'immobile puo' essere valutato da un perito con frequenza triennale. (11) Salvo quanto indicato al par. 2.3 della presente Sezione. (12) Per i paesi della zona B si fa rinvio a quanto disposto al par. 2.3 della presente Sezione. (13) Per controparti si intendono tutti i soggetti (incluse le persone fisiche) che hanno la facolta' di contrarre accordi di compensazione contrattuale. SEZIONE III COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA' CONSOLIDATO 1. Metodologia di calcolo del coefficiente di solvibilita' consolidato La capogruppo provvede a calcolare il coefficiente di solvibilita' consolidato secondo le istruzioni di seguito indicate. 1.1 Requisito minimo patrimonializzazione Il gruppo bancario e' tenuto a rispettare un requisito minimo di patrimonio consolidato pari all'8 per cento del complesso delle attivita' ponderate in relazione ai rischi di perdite per inadempimento dei debitori (rischio creditizio). 1.2 Struttura del coefficiente di solvibilita' consolidato La struttura del coefficiente di solvibilita' consolidato e' analoga a quella del coefficiente di solvibilita' individuale previsto nella Sez. II del presente Capitolo. Pertanto, salvo quanto diversamente disposto nel seguito della presente Sezione, ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilita' consolidato trovano applicazione le medesime regole previste per il calcolo del coefficiente di solvibilita' individuale delle banche. 1.3 Perimetro e metodi di consolidamento Per il calcolo del coefficiente di solvibilita' consolidato, le societa' ed enti appartenenti al gruppo bancario sono sottoposti al consolidamento dei propri conti con quelli della capogruppo attraverso il metodo dell'integrazione globale. I soggetti sottoposti a controllo congiunto sono consolidati con il metodo dell'integrazione proporzionale. I soggetti collegati almeno al 20 per cento sono trattati con il metodo del patrimonio netto (14). Sono escluse dal perimetro del gruppo bancario e dal consolidamento dei conti le societa' di investimento a capitale variabile. La Banca d'Italia puo', con provvedimento specifico, prevedere l'inclusione delle SICAV nel gruppo bancario per motivi di sana e prudente gestione. La Banca d'Italia ha facolta' di richiedere sia alla capogruppo sia alla singola banca non appartenente a un gruppo bancario il calcolo del coefficiente di solvibilita' consolidato anche con riferimento alla situazione e alle attivita' dei seguenti soggetti: a) societa' bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario ovvero la singola banca; b) societa' finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano la capogruppo del gruppo bancario o la singola banca italiana, sempreche' tali societa' siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia; c) societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui al precedente punto b); d) societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento, anche congiuntamente, dai soggetti di cui ai precedenti punti b) e c); e) societa' finanziarie diverse dalla capogruppo e dalle societa' di cui al precedente punto b) che controllano almeno una banca. 1.4 Gruppi bancari aventi rilievo internazionale In relazione alla disciplina prevista dall'Accordo di Basilea dell'11 luglio 1988 in materia di coefficienti patrimoniali minimi, nel calcolo del coefficiente consolidato dei gruppi bancari aventi rilievo internazionale (cioe' che includono succursali o controllate estere) non si tiene conto delle garanzie reali indicate nei punti e),f), e g) del par. 2.4 della Sez. II del presente Capitolo. I crediti ipotecari su immobili non residenziali (cfr. Sez. II, par. 3.2, del presente Capitolo), le operazioni di leasing sui medesimi immobili (cfr. Sez. II, par. 3.4, del presente Capitolo) e le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi a fronte di crediti ipotecari (15) (cfr. Sez. II, par. 3.3 del presente Capitolo) sono ponderati al 100 per cento qualora gli stessi siano posti in essere direttamente dalla banca con succursali o controllate all'estero. 2. Compiti della capogruppo e delle societa' componenti il gruppo bancario La capogruppo emana, nei confronti delle societa' componenti il gruppo bancario, le disposizioni necessarie per il calcolo del coefficiente di solvibilita' consolidato e assicura il costante rispetto del requisito minimo di patrimonializzazione richiesto per il gruppo. A tal fine la capogruppo si avvale dei poteri di controllo sulle attivita' poste in essere dalle societa' componenti il gruppo bancario che le competono ai sensi di quanto previsto nel Tit. I, Cap. 2, Sez. III, delle presenti Istruzioni. Condizione necessaria per assicurare il rispetto delle disposizioni e' l'esistenza nel gruppo di un' adeguata organizzazione amministrativa e contabile nonche' di idonee procedure di controllo. Le societa' controllate sono tenute a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo. In particolare, gli amministratori delle societa' del gruppo forniscono alla capogruppo tutti gli elementi necessari per il calcolo del coefficiente in esame e la necessaria collaborazione per il rispetto delle presenti istruzioni. 2.1 Adempimenti degli organi aziendali Gli organi aziendali della capogruppo, almeno due volte l'anno, con riferimento alle situazioni al 31 dicembre e al 30 giugno, valutano la coerenza dei livelli di crescita dell'attivita' del gruppo nel suo complesso in relazione allo sviluppo del patrimonio di vigilanza consolidato al fine di assicurarne, anche in prospettiva, l'adeguatezza. Gli organi aziendali della capogruppo si adoperano affinche' il grado di patrimonializzazione del gruppo stesso presenti, rispetto al minimo fissato, margini tali da assorbire eventuali oscillazioni nei volumi di attivita'. Qualora, in dipendenza di eventi eccezionali, i gruppi destinatari delle presenti disposizioni vengano a trovarsi o stiano per trovarsi al di fuori del requisito patrimoniale richiesto, e' necessario che gli organi aziendali assumano sollecitamente adeguate iniziative per il riallineamento delle grandezze interessate. Tali iniziative possono consistere in disposizioni della capogruppo nei confronti delle societa' componenti il gruppo bancario. Le decisioni assunte dalla capogruppo e dalle societa' componenti il gruppo medesimo sono sottoposte all'esame della Banca d'Italia. 3. Provvedimenti concernenti singoli gruppi bancari La Banca d'Italia ha facolta' di stabilire nei confronti di singoli gruppi bancari un piu' elevato requisito minimo di patrimonializzazione anche mediante modifiche nella formazione degli aggregati e nelle relative ponderazioni. Tali provvedimenti vengono adottati in presenza di elementi di accentuata rischiosita' con particolare riguardo: - alla qualita', alla concentrazione e ai criteri di valutazione degli impieghi; - alla situazione di liquidita'; - alla adeguatezza dell'assetto organizzativo sia in termini di struttura organizzativa sia con riguardo ai sistemi di direzione (programmazione, controllo, ecc.) di cui il gruppo si avvale. Forma inoltre oggetto di specifica valutazione il grado di adeguatezza patrimoniale richiesto alle banche appartenenti al gruppo bancario che pongano in essere, a favore di altre banche, piani straordinari di intervento per il superamento di situazioni di crisi. Provvedimenti particolari possono essere adottati se la situazione patrimoniale del gruppo, pur rispettando il requisito minimo richiesto, e' fortemente condizionata dalla presente di "interessi di minoranza" (16), i quali rappresentano risorse non pienamente disponibili per coprire perdite in qualsiasi societa' componente il gruppo. Allo scopo possono essere imposti coefficienti specifici e puo' essere revocata la facolta' riconosciuta alle singole banche appartenenti al gruppo bancario di usufruire del requisito ridotto pari al 7 per cento delle attivita' di rischio. 4. Inoltro delle segnalazioni sul coefficiente di solvibilita' consolidato alla Banca d'Italia Il calcolo del coefficiente di solvibilita' su base consolidata si effettua due volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre e del 30 giugno. La capogruppo e, nei casi specificamente previsti, la singola banca segnalano i dati relativi al coefficiente di solvibilita' consolidato con apposita rilevazione su supporto magnetico secondo le modalita' e gli schemi di segnalazione previsti nel fascicolo Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia. Le segnalazioni vanno trasmesse entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alla data di riferimento (rispettivamente, del 31 dicembre e del 30 giugno). (14) La Banca d'Italia si riserva la facolta' di richiedere per le societa' collegate almeno al 20 per cento un diverso metodo di consolidamento ove ritenga che venga a configurarsi una situazione di piu' ampia integrazione con il soggetto partecipante. (15) Ad eccezione di quelle aventi ad oggetto immobili residenziali alle quali si applica sempre la Ponderazione del 50 per cento. (16) Trattasi di elementi patrimoniali di minoranze in societa' controllate.