(all. 9 - art. 1)
                                                           Allegato E
                  QUESTIONARIO SUI MODELLI INTERNI
1. Premessa
Il  questionario  di cui al presente Allegato rappresenta una traccia
utile  per  fornire  alla  Banca d'Italia una base informativa per la
valutazione  della rispondenza delle strutture interne della banca ai
criteri  qualitativi,  indicati alla Parte seconda, Sez. III, par. 1,
del  presente  Capitolo  e  la  capacita' del modello di soddisfare i
criteri quantitativi di cui alla Parte seconda, Sez. III, par. 2, del
presente Capitolo.
Le   indicazione   fornite   sulla  base  del  presente  questionario
consentono  alla  Banca d'Italia di venire in possesso degli elementi
informativi  minimi  per  avviare  la procedura di riconoscimento del
modello  interno.  Ove ritenuto necessario, pertanto, potranno essere
richieste  ulteriori  informazioni  al  fine  di approfondire aspetti
particolari    della    organizzazione    della   banca   e/o   delle
caratteristiche tecniche del modello.
2. Aspetti qualitativi
I. Le strutture
A. Consiglio di Amministrazione e alta direzione
1)   Descrivere  le  linee  guida  generali  sul  tipo  di  attivita'
(prodotti,  mercati,  funzioni)  che  vengono svolte e sulle relative
politiche  di  controllo  del rischio. Descrivere le modalita' con le
quali  vengono comunicate all'interno dell'azienda. Qualora esista un
documento contenente le linee guida, allegarne copia.
2)  Descrivere  il  sistema  delle deleghe in materia di assunzione e
gestione  dei  rischi  connessi  alla  gestione  del  portafoglio  di
negoziazione.
3)  Indicare  gli  organi aziendali che partecipano alla decisione di
entrare in nuovi mercati o in nuovi prodotti.
4)  Indicare  il  tipo  di  informazioni  fornite  al  CdA,  all'alta
direzione e agli altri dirigenti responsabili e la periodicita' delle
comunicazioni  fornite  dalle  unita'  addette alla negoziazione e da
quelle addette al controllo. Allegare copia dei reports prodotti.
5)  Indicare  se il CdA prende in esame i risultati delle simulazioni
sui movimenti delle principali variabili di mercato.
B. Unita' di controllo del rischio
1)  Indicare  la  posizione  dell'unita'  organizzativa  preposta  al
controllo  del  rischio  nell'organigramma  e i responsabili ai quali
risponde.
2) Descrivere le risorse professionali di cui dispone.
3)  Descrivere  quali  tra  le  seguenti attivita' viene svolta dalla
unita'   di   controllo   del   rischio,  precisando  il  livello  di
responsabilita' e la frequenza degli interventi:
a) progettazione del processo di controllo del rischio;
b) progettazione del modello;
c) monitoraggio e reporting sul livello di rischio;
d) verifica del rispetto dei limiti assegnati e relativi interventi;
e)   verifica  delle  formule  impiegate  nel  calcolo  dei  prodotti
finanziari piu' complessi;
f)  manutenzione  e  aggiornamento dei sistemi informativi utilizzati
per il funzionamento del modello;
g)  valutazione  dei  rischi  connessi  con  le  svolgimento di nuove
attivita';
h) effettuazione di test retrospettivi;
i) effettuazione di prove di stress.
4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone.
5)  Indicare se viene predisposta apposita manualistica relativa alle
procedura di controllo del rischio. In caso positivo allegarne copia.
C. Internal Auditing
1)   Indicare  la  collocazione  all'interno  dell'organigramma  e  i
responsabili a cui risponde.
2) Descrivere i compiti attribuiti all'ispettorato interno in materia
di verifica del sistema di controllo del rischio.
3)  Descrivere le risorse professionali di cui dispone la funzione di
ispettorato interno.
4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone.
5)  Descrivere  il  tipo  di  controlli  effettuati  nel  corso della
realizzazione del modello e nella fase di prima applicazione.
6)  Indicare  se  sono  stati  richiesti ai revisori esterni rapporti
sulla  validita' e sul funzionamento del modello. In caso affermativo
allegarne copia.
7) Descrivere il tipo di controlli effettuati sulle succursali estere
che assumono posizioni di rischio sul portafoglio di negoziazione.
D. Dealing Room
1) Descrivere l'organizzazione delle sale operative.
2)  Descrivere  le  principali  tipologie  di  attivita' svolte dalle
unita' di negoziazione per strumenti e mercati.
3)  Descrivere  le  modalita'  del  coordinamento  tra  le  unita' di
negoziazione.
4)  Indicare  le  informazioni  di  cui  dispone  il  trader circa la
posizione  di  rischio  calcolata  sulla  base del modello. Indicare,
inoltre, la frequenza dell'aggiornamento.
5)  Fornire un elenco dei principali software utilizzati dalle unita'
di negoziazione.
II) Il processo di controllo
A. Deleghe e limiti
1)  Descrivere  l'articolazione delle deleghe all'interno della banca
con   riferimento   alla  gestione  dei  rischi  del  portafoglio  di
negoziazione.
2)  Descrivere  le  modalita' di definizione e di formalizzazione dei
limiti  operativi  precisando  la  periodicita'  con  la  quale viene
controllato  il  loro  rispetto  e  la frequenza con la quale vengono
rivisti.
3)  Descrivere  le  modalita'  di  definizione  e di assegnazione dei
limiti tra le unita' di negoziazione sulla base delle indicazioni del
modello.  In  particolare,  descrivere  come  si  tiene  conto  delle
correlazioni  dei rischi assunti dalle singole unita' di negoziazione
nell'allocazione del capitale a rischio.
4)  Indicare  se  vengono  utilizzati  anche  limiti  di negoziazione
infragiornalieri.
5)  Fornire la documentazione relativa ai limiti assegnati ai singoli
responsabili operativi.
6) Descrivere la procedura che viene attivata e quali interventi sono
previsti  in caso di superamento dei limiti assegnati. Indicare se e'
prevista   la   possibilita'   di   ricostruire  ex-post  l'eventuale
superamento dei limiti assegnati.
7)  Descrivere  le  procedure  attraverso le quali la struttura delle
deleghe viene resa nota all'interno della banca.
8)  Descrivere i meccanismi di controllo previsti per la verifica del
rispetto delle deleghe.
B. Prove di stress
1) Descrivere il programma di prove di stress.
2)  Descrivere  quali  scenari  di stress - oltre a quelli prescritti
dall'Accordo  di  Basilea  - sono stati elaborati dalla banca date le
caratteristiche del proprio portafoglio.
3) Indicare la frequenza con la quale gli scenari vengono rivisti.
4)  Indicare i soggetti ai quali vengono sottoposti i risultati delle
prove di stress.
5)   Indicare   se   sono  state  individuate  specifiche  misure  da
intraprendere    qualora    venisse   riscontrata   una   particolare
vulnerabilita' dell'azienda a situazioni di tensione.
III) I Sistemi informatici
A. Misure di sicurezza
1) Descrivere le misure di protezione degli accessi previste.
2) Indicare se sono previste procedure di recovery.
3)  Indicare se tali procedure sono state sottoposte a test e fornire
i relativi risultati.
B. Affidabilita' del sistema
1)  Descrivere  l'architettura dei sistemi informativi utilizzati per
il funzionamento del modello.
2)  Descrivere  le  basi  informative  utilizzate distinguendo quelle
aziendali  da  quelle  esterne  (es. Reuters, Telerate, ecc.), quelle
statistiche da quelle di rilevazione della posizione.
3) Descrivere la frequenza con cui vengono aggiornati i parametri del
modello.
4)  Nel  caso  in  cui  vengano  utilizzate  piu'  basi  informative,
descrivere le procedure di integrazione delle informazioni.
5)  Indicare se esistono sistemi di controllo della qualita' dei dati
utilizzati.
6)  Indicare  se  l'acquisizione  dei  dati viene curata per tutte le
unita'  in  Italia  e  all'estero.  Descrivere le modalita' e i tempi
dell'aggiornamento dei dati dall'estero.
7)  Descrivere  le  procedure che vengono utilizzate per l'estrazione
dei dati dalle basi informative.
8)  Indicare  se  esistono  inserimenti  manuali  nella  procedura  e
descriverli.
9)  Descrivere  i controlli effettuati per valutare l'adeguatezza del
sistema informativo in vista dell'adozione del modello.
10)  Indicare se esiste una documentazione delle procedure utilizzate
e dei risultati dei test effettuati.
11)  Indicare  l'unita'  organizzativa alla quale fa capo la gestione
delle basi dati del modello.
12)  Indicare  se  sono previste modifiche o integrazioni dei sistemi
informativi, precisando quali e in che tempi.
3. Aspetti quantitativi
1) Informazioni sulla performance del modello
A. Informazioni generali sul VaR
Fornire le seguenti informazioni:
1)  valore minimo, massimo e medio del VaR giornaliero per un periodo
non  inferiore  a sei mesi disaggregando il risultato complessivo per
categorie di rischio o portafogli;
2)  evoluzione  della  serie giornaliera dei profitti e delle perdite
per  un  periodo  di 3 mesi sul portafoglio di negoziazione e del VaR
giornaliero calcolato dal modello;
3) numeri degli scostamenti tra risultati effettivi di negoziazione e
valore a rischio;
4)  eventuali  aggiustamenti  effettuati sulla base dei risultati dei
test  retrospettivi.  Qualora  siano  usati  criteri  che  richiedano
"preliminarmente"    un    adeguato    grado    di   liquidita'   e/o
diversificazione,  fornire  una ripartizione delle posizioni soggette
al rischio specifico (nei due comparti) tra "liquide e diversificate"
e  "altre"  e descrivere le modalita' con cui vengono trattate queste
ultime.
B. Prove di stress
1) Descrivere gli scenari di stress definiti dalla banca;
2)  indicare  la  frequenza delle prove di stress e i destinatari dei
risultati;
3) fornire i risultati ottenuti per le prove di stress definite dalla
banca;
4)  descrivere  gli  eventuali  interventi sulle posizioni di rischio
effettuati  a  seguito  di risultati considerati non favorevoli delle
prove di stress.
Trattamento dei fattori di rischio.
A. Rischio di tasso di interesse
1)  indicare  le  modalita'  di  rappresentazione  lungo la curva dei
rendimenti delle posizioni a tasso fisso e a tasso indicizzato, sopra
e  sotto  la  linea  (ad  es.:  metodo del valore attuale dei flussi,
metodo della duration);
2)  descrivere  il  procedimento  di aggregazione delle posizioni (ad
es.: vincoli imposti al clumping);
3)  indicare  il numero dei punti in cui viene scomposta la curva dei
tassi dal modello;
4)  descrivere  come  si  tiene conto del rischio di variazione degli
spread tra strumenti finanziari diversi;
5) indicare il numero delle valute considerate;
6)  precisare  se  esistono  valute  che  si ritiene di escludere dal
calcolo del VaR a motivo della posizioni poco rilevanti assunte. Come
viene quantificato il "rischio residuale" in questo caso?
7)  descrivere le modalita' di aggregazione delle posizioni in valute
diverse.
B. Rischio di cambio
1)  descrivere  il  metodo  con  cui  viene calcolata la posizione di
rischio per ogni valuta, a pronti e a termine;
2)  precisare  se  esistono  valute  che  si ritiene di escludere dal
calcolo del VaR a motivo delle posizioni poco rilevanti assunte. Come
viene quantificato il "rischio residuale" in questo caso?
C. Rischio di variazione dei prezzi delle azioni
1) descrivere le modalita' di calcolo delle posizioni all'interno dei
diversi  mercati  (utilizzo  della volatilita' del mercato e dei beta
collegati  all'indice  di  mercato,  utilizzo  dei  beta  settoriali,
utilizzo  delle  volatilita'  delle  singole  azioni);  descrivere le
modalita' di aggregazione delle posizioni tra i diversi mercati.
D. Rischio di variazione dei prezzi delle merci
1)  descrivere  il  metodo  con  cui  viene calcolata la posizione di
rischio per ogni merce, a pronti e a termine.
E. Rischi non lineari e volatilita' delle opzioni
Descrivere i seguenti punti:
1)  modelli  di  pricing  adottati  per  le  principali  tipologie di
opzioni;
2) metodologie per il calcolo dei rischi.
3)  modalita'  di  aggregazione  delle  posizioni  in  opzioni  (es.:
maturity e Volatility ladder);
4)  modalita' di aggregazione delle posizioni in opzioni con il resto
delle posizioni in portafoglio;
5) utilizzo di approcci parametrici ovvero di analisi di scenario;
6)  trattamento  delle  opzioni  esotiche  (se  non  sono  di  valore
trascurabile);
F. Rischio specifico
1)  descrivere  la  metodologia  con  cui  viene calcolato il rischio
specifico nei due comparti.
III)  Metodologia  di stima del modello e criteri di aggregazione del
rischio
Fornire informazioni sui seguenti punti:
1)   tipo   di  modello  in  uso  (ad  esempio:  varianza-covarianza,
simulazione storica, Montecarlo);
2)  periodo  di  detenzione  delle posizioni utilizzato nel modello e
intervallo di confidenza utilizzato;
3)  ipotesi  formulate  sulla distribuzione statistica dei fattori di
rischio (normalita', fat tails, ecc.);
4) lunghezza dell'intervallo temporale di osservazione;
5)  modalita'  di  ponderazione  delle  osservazioni (media semplice,
livellamento esponenziale, volatilita' condizionata, ecc.);
6) eventuali disponibilita' di elaborazioni basate su piu' intervalli
temporali;
7)  metodologia  di  aggregazione  delle  esposizioni "all'interno" e
"tra" fattori di rischio (considerazione delle correlazioni);
8)   eventuale   disponibilita'   di   test  sulla  stabilita'  delle
volatilita' e delle correlazioni utilizzate;
9) periodicita' di aggiornamento dei parametri utilizzati.
                       TITOLO IV - Capitolo 5
                      CONCENTRAZIONE DEI RISCHI
                              SEZIONE I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
La presente disciplina e' diretta a limitare i rischi di instabilita'
delle  banche  connessi  alla concessione di finanziamenti di importo
rilevante  rispetto  al  patrimonio  di  vigilanza;  essa  accoglie i
principi e le disposizioni della direttiva 92/121/CEE (l); si applica
su  base  consolidata  qualora  l'impresa bancaria sia organizzata in
forma di gruppo.
Sono  stabiliti limiti con riferimento sia all'entita' dei rischi nei
confronti  della  singola  controparte, sia all'ammontare complessivo
delle  esposizioni  di  maggiore  importo:  la  disciplina sui grandi
rischi  si propone, sotto il primo profilo, di limitare la potenziale
perdita massima che la banca potrebbe subire in caso di insolvenza di
una   singola   controparte;   sotto  il  secondo,  di  mantenere  un
soddisfacente grado di frazionamento del rischio creditizio.
I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano non solo
le  operazioni  creditizie  mediante  le  quali  la banca assicura al
cliente il proprio sostegno finanziario, ma anche i rischi assunti ad
altro titolo nei confronti della medesima controparte.
La disciplina prevede, inoltre, che i rischi nei confronti di singoli
clienti  della medesima banca siano considerati unitariamente qualora
tra  i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o
economico,
Al  fine  di  preservare  una  sana  e prudente gestione, limiti piu'
stringenti  sono  previsti  nei  confronti dei soggetti che detengono
partecipazioni  rilevanti  nel  capitale  della  banca  nonche' delle
societa'  nelle  quali  la  banca  possiede  quote  significative del
capitale.
In  conformita'  di  quanto disposto dalla direttiva CEE, e' prevista
una  fase  transitoria  fino  al  31.12.2001 nel corso della quale le
banche  allineeranno  gradualmente  la  propria  situazione  a quella
richiesta "a regime".
Il   rispetto   dei   limiti  quantitativi  previsti  in  materia  di
concentrazione  dei  rischi  non  elimina  gli effetti dell'eventuale
insolvenza  dei  maggiori  clienti sull'equilibrio patrimoniale della
banca.  Le' quindi importante procedere con particolare cautela nella
concessione  di  finanziamenti  di  importo  rilevante, valutando con
rigore  il  merito  creditizio  e seguendo con attenzione l'andamento
economico dei clienti.
In  mancanza  di  adeguate  strutture per la selezione e il controllo
della  maggiore  clientela,  la  Banca d'Italia si riserva di fissare
limiti piu' stringenti di quelli previsti in via generale.
2. Fonti normative
La materia e' regolata dai seguenti articoli del TU.:
- art. 53, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia, in
conformita'  delle  deliberazioni  del  CICR,  il  potere  di emanare
disposizioni  di  carattere generale aventi a oggetto il contenimento
del rischio nelle sue diverse configurazioni;
-  art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di
adottare,  ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1;
-  art.  65  che  definisce  i  soggetti  inclusi  nell'ambito  della
vigilanza consolidata;
- art. 67, comma 1, lett. b), che, al fine di realizzare la vigilanza
consolidata,  attribuisce  alla  Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con
provvedimenti  di  carattere  generale  o  particolare, disposizioni,
concernenti  il  gruppo  bancario  complessivamente considerato o sue
componenti  aventi  ad  oggetto il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni;
e inoltre:
-  dal decreto n. 242633 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno
1993;
-  dalla direttiva 92/121/CEE del 21 dicembre 1992 sulla vigilanza ed
il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi.
3. Definizioni
Ai fini della presente disciplina si definiscono:
-  "cliente",  il  singolo  soggetto  ovvero  il  "gruppo  di clienti
connessi"  nei  cui  confronti  la  banca  assuma  rischi, inclusi le
banche, gli organismi internazionali, gli Stati.
Sono considerati "gruppo di clienti connessi" due o piu' soggetti che
costituiscono  un  insieme  unitario  sotto il profilo del rischio in
quanto:
a)  uno  di  essi  ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri
(connessione "giuridica") (2);
ovvero:
b)  indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui
alla  precedente  lettera  a),  esistono, tra i soggetti considerati,
legami  tali  che, con tutta probabilita', se uno di essi si trova in
difficolta'  finanziarie,  l'altro,  o  tutti  gli  altri, potrebbero
incontrare   difficolta'   di   rimborso   dei   debiti  (connessione
"economica").
L'esercizio  del  controllo o comunque il possesso di azioni da parte
dell'Amministrazione  centrale dello Stato non costituisce di per se'
elemento idoneo per l'individuazione di un gruppo di clienti connessi
(3)
- "esposizione", la somma delle attivita' di rischio nei confronti di
un  cliente,  cosi come definite dalla disciplina sul coefficiente di
solvibilita'  (4); vi rientrano, quindi - oltre ai finanziamenti - le
azioni,  le obbligazioni, i prestiti subordinati ecc; alle operazioni
fuori  bilancio  aventi  ad  oggetto  operazioni connesse ai tassi di
interesse  e di cambio si applicano i fattori di conversione indicati
nella  disciplina  sul  coefficiente  di  solvibilita'  ai fini della
quantificazione dell'"equivalente creditizio";
- "grandi rischi" le posizioni di rischio di importo pari o superiore
al 10% del patrimonio di vigilanza;
-  "patrimonio  di vigilanza" l'aggregato definito al Cap. 1, Sezioni
II e III, del presente Titolo;
-  "portafoglio non immobilizzato", portafoglio costituito dai valori
mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (5).
Nel portafoglio non immobilizzato sono anche compresi:
- i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute
stipulati  a  fini  di  negoziazione  e quelli assunti a copertura di
rischi  relativi a valori mobiliari del portafoglio non immobilizzato
(6);
-  le  operazioni  attive  e  passive  di  riporto e di pronti contro
termine  al  ricorrere  delle condizioni previste per il loro computo
nelle attivita' di rischio (7);
- le assunzioni e le concessioni di titoli in prestito, limitatamente
a   quelle  i  cui  valori  in  garanzia  e  i  cui  titoli  prestati
appartengono al portafoglio non immobilizzato;
-  "posizione  di  rischio" l'esposizione ponderata secondo le regole
specificamente  previste  dalla presente disciplina in considerazione
della  natura  della controparte debitrice o delle eventuali garanzie
acquisite (cfr. Sez. III del presente Capitolo).
La  posizione  di  rischio  e'  calcolata  al  netto  degli  elementi
rettificativi  del  patrimonio di vigilanza specificamente riferibili
alla controparte: da essa si deducono le rettifiche di tipo analitico
e le minusvalenze nette riferite a titoli emessi dall'affidato;
- "soggetti collegati":
- L"azionista rilevante" il soggetto che, in via diretta o indiretta,
detiene  almeno il 15% del capitale sociale, o comunque il controllo,
della societa' capogruppo ovvero della singola banca non appartenente
ad  un  gruppo  bancario  (8).  Non  assume la qualifica di azionista
rilevante l'Amministrazione centrale dello Stato (9);
-  le  "societa'  partecipate in misura rilevante", le societa' nelle
quali  la  banca  detiene una partecipazione non inferiore al 20% del
capitale,   o   comunque  di  controllo.  Sono  escluse  le  societa'
appartenenti al gruppo bancario e quelle comunque consolidate secondo
il  metodo  dell'integrazione globale ovvero proporzionale (cfr. Sez.
IV del presente Capitolo).
Nel  calcolo dell'esposizione riferita a soggetti collegati rientrano
anche  gli  affidamenti  concessi  al gruppo di clienti legati a tali
soggetti da connessione giuridica.
4. Destinatari della disciplina
Le  presenti  disposizioni  si  applicano  alle banche autorizzate in
Italia e ai gruppi bancari.
S. Responsabili dei procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi
di cui al presente Capitolo:
- esonero dai limiti generali dei rapporti della banca autorizzata in
Italia  con  la  banca  estera  controllante  avente  sede  in  paesi
extracomunitari  e  con  le  societa' da questa controllate (Sez. II,
par.  3):  Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per
territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
-    esonero    dalla   disciplina   delle   succursali   di   banche
extracomunitarie  (Sez.  II,  par.  4):  Titolare della Filiale della
Banca   d'Italia  competente  per  territorio  e  Capo  del  Servizio
Vigilanza sugli Enti Creditizi;
-  fissazione  di  limiti  individuali  e  globali piu' stringenti di
quelli generali (Sez. II, par. 5): Titolare della Filiale della Banca
d'Italia  competente  per  territorio  e  Capo del Servizio Vigilanza
sugli Enti Creditizi.
(1) Pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. 29
del 5 febbiaio 1993.
(2)  Ferma  restando  la  responsabilita' della banca" in ordine alla
corretta  individuazione del gruppo di clienti connessi, accorre fare
come minimo riferimento, per i rapporti tra societa', alle ipotesi di
controllo  rilevanti  in  materia  di bilanci consolidati, cosi' come
definite  dall'art.  26  del  d.lgs.  n.  127/91  e,  per le societa'
bancarie e finanziarie, dall'art. 59, comma 1, lett. a) del T.U.
(3) Quanto previsto per l'Amministrazione centrale dello Stato non si
estende  agli  enti pubblici territoriali ovvero agli enti e societa'
posseduti  dall'Amministrazione  centrale  dello  Stato.  Per  questi
soggetti  singolarmente  considerati,  valgono i criteri generali per
l'individuazione del gruppo di clienti connessi.
(4) Cfr. Cap. 2 del presente Titolo.
(5) Cfr. Capitolo 1, parr. 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci delle
banche: schemi e regole di compilazione" della Banca dItalia.
(6)   Le   operazioni  "fuori  bilancio"  di  copertura  sono  quelle
effettuate  dalla  banca al fine di proteggere dal rischio di avverse
variazioni  dei  tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi
di  mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o
"fuori  bilancio"  o  di  insiemi  di  attivita'  o  di passivita' in
bilancio o "fuori bilancio".
Un'operazione "fuori bilancio" e' considerata di copertura quando:
a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura;
b)    sia    elevata   la   correlazione   tra   le   caratteristiche
tecnico-finanziarie   (scadenza,  tasso  di  interesse,  ecc.)  delle
attivita'/passivita' coperte e quelle del contratto di copertura;
c)  le  condizioni  previste  ai  precedenti  punti a) e b) risultino
documentate da evidenze interne della banca.
(7)  Cfr.  "Istruzioni  per  la  compilazione  delle segnalazioni sul
patrimonio  di  vigilanza  e  sui coefficienti patrimoniali", sezione
3.1, paragrafo 1.3.3.
(8)  Per  il calcolo della percentuale si fa riferimento al Titolo II
Cap 1, delle presenti Istruzioni.
(9)  Sono  invece  considerati  azionisti rilevanti gli enti pubblici
territoriali.
                             SEZIONE II
                LIMITI ALLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI
1. Limiti generali
I  gruppi  bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari sono
tenuti a contenere:
a)  l'ammontare complessivo dei grandi rischi entro il limite di otto
volte il patrimonio di vigilanza (limite globale);
b)  ciascuna  posizione  di  rischio  entro  il  limite  del  25% del
patrimonio di vigilanza (limite individuale).
Per  le  posizioni di rischio riferite a soggetti collegati il limite
individuale e' pari al 20% del patrimonio di vigilanza.
Le  singole banche appartenenti a gruppi bancari sono sottoposte a un
limite individuale pari al 40% del proprio patrimonio di vigilanza.
2. Attivita' di rischio del portafoglio non immobilizzato
Le   attivita'   di   rischio   che  rientrano  nel  portafoglio  non
immobilizzato  delle  banche  e  dei  gruppi  bancari  possono essere
assunte anche oltre i limiti alla concentrazione dei rischi di cui al
paragrafo I.
In  tal  caso le banche e i gruppi bancari sono tenuti a mantenere un
requisito  patrimoniale  a fronte della quota di esposizione riferita
al  portafoglio  non immobilizzato che eccede i suddetti limiti (cfr.
Cap. 3, Sez. VI, del presente Titolo).
3. Attivita' non soggette ai limiti
I limiti alla concentrazione dei rischi non si applicano ai:
- rapporti intercorrenti tra societa' appartenenti al medesimo gruppo
bancario;
- finanziamenti, inclusi quelli per operazioni di leasing, deliberati
e non ancora stipulati.
L'esonero  e' esteso ai rapporti con la banca estera controllante, in
via diretta o indiretta, avente sede in Paesi appartenenti all'Unione
Europea  e  con  le  societa'  da questa controllate purche' comprese
nella  medesima  vigilanza  su  base consolidata cui sono soggette la
banca estera e la banca concedente il finanziamento.
La  Banca  d'Italia  puo'  esonerare  i  rapporti con la banca estera
controllante,  in  via  diretta  o  indiretta,  avente  sede in Paesi
extracomunitari  e  con  le  societa'  da questa controllate, purche'
sussistano  condizioni  di  reciprocita'  e  un  adeguato  sistema di
vigilanza su base consolidata nel Paese d'origine.
4. Succursali italiane di banche extracomunitarie
Alle  succursali  italiane  di  banche  extracomunitarie  si  applica
unicamente  un  limite  individuale  pari  al  proprio  patrimonio di
vigilanza (10).
La  Banca  d'Italia  puo' esonerare tali succursali dall'applicazione
della  presente  disciplina  quando  le  attivita'  di tali enti sono
sottoposte  nei Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti
a quelli che vengono applicati alle banche italiane (11).
5. Provvedimenti della Banca d'Italia
La  Banca  d'Italia  puo'  fissare  limiti individuali e globali piu'
stringenti  di  quelli  previsti in via generale, nei confronti delle
banche  e  dei  gruppi  bancari  che presentino profili di accentuata
rischiosita' in relazione alla situazione tecnico-organizzativa (12).
Particolare  rilievo  assume  in  questo  ambito  l'adeguatezza della
struttura   organizzativa  a  selezionare  la  clientela,  a  seguire
l'evoluzione  della  situazione  economico-finanziaria  dei  maggiori
clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.
La  Banca  d'Italia  puo',  inoltre,  fissare limiti individuali piu'
stringenti   nei   confronti   di   soggetti  che,  in  virtu'  delle
partecipazioni  detenute  nel  capitale  di  banche appartenenti a un
gruppo bancario, influenzano la gestione del gruppo.
Le  banche  e  i gruppi bancari sono tenuti ad assicurare il rispetto
costante  dei  limiti  alla  concentrazione  dei rischi. Qualora, per
cause  indipendenti  dalla  loro  volonta'  (ad esempio riduzioni del
patrimonio,  fusione  fra  soggetti  affidati),  tali  limiti vengano
superati,  le  banche  e i gruppi bancari sono tenuti, nel piu' breve
tempo possibile, a ricondurre le posizioni di rischio entro le soglie
previste  a  tal  fine,  il  soggetto  debordante comunica alla Banca
d'Italia gli interventi che intende adottare.
(10)  Il  limite  individuale  si  applica,  di conseguenza, anche al
complesso   dei   rapporti  che  le  succursali  italiane  di  banche
extracomunitarie hanno con la casa-madre, con le suo filiali e con le
societa' da questa controllate.
(11) Cfr. Tit VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni.
(12) Cfr. Cap. 12 del presente Titolo.
                             SEZIONE III
      CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE POSIZIONI DI RISCHIO
1. Sistema delle ponderazioni
Le  attivita'  di  rischio  sono  di norma assunte al valore nominale
(ponderazione  del  100%).  Al  fine  di  tenere  conto  della minore
rischiosita'  connessa alla natura della controparte debitrice e alle
eventuali  garanzie  ricevute,  si  applicano  i  seguenti fattori di
ponderazione,   sostanzialmente  analoghi  a  quelli  adottati  dalla
disciplina sul coefficiente di solvibilita':
a)  zero  per  le  attivita'  di rischio verso i governi centrali, le
banche centrali e l'Unione europea;
b)  20%  per  le  attivita'  di  rischio  verso  gli enti del settore
pubblico  (centrali  e locali), le banche, le banche multilaterali di
sviluppo e le imprese di investimento mobiliare;
c) 50% per i crediti ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di
tipo  residenziale  abitati  o  destinati  a essere abitati o dati in
locazione dal debitore delle attivita' di rischio;
a) 100% perle altre attivita' di rischio.
Per  le  attivita'  di  rischio  nei confronti di banche si applicano
coefficienti  di  ponderazione  articolati  in  relazione  alla  vita
residua  dell'attivita'  e  al  Paese  di  appartenenza  della  banca
medesima (13).
Nell'All.  A  del  presente  Capitolo  sono riportate in dettaglio le
classi   di   attivita'   di  rischio  suddivise  per  i  fattori  di
ponderazione sopra indicati.
Le ponderazioni relative a garanzie ricevute sono applicabili solo se
le  garanzie  sono esplicite e non soggette a condizione. In presenza
di  tali  garanzie, le banche e i gruppi bancari hanno la facolta' di
considerare  l'esposizione in capo al soggetto garante purche' questi
non  possa  opporre  il  beneficio  della  preventiva  escussione del
garantito (14).
2.  Ponderazioni  delle  attivita'  di rischio nelle ipotesi di unico
azionista
Le  esposizioni  nei confronti delle societa' controllate da un unico
azionista  sono sottoposte all'eventuale ponderazione piu' favorevole
per  questo  prevista, valendo la garanzia di cui all'art. 2362 c.c.;
tale  principio  non  si  estende ai crediti garantiti dalle suddette
societa'   ne'   alle   esposizioni   nei  confronti  delle  societa'
indirettamente controllate, anche al 100%, dall'azionista unico.
(13)  Per  i rapporti con le filiali di banche, ovunque insediate, si
applica  la  medesima  ponderazione  prevista  per  i rapporti con la
casa-madre.  Tale principio non riguarda i rapporti con le filiazioni
bancarie  per  le  quali  si  fa  riferimento  al  relativo  paese di
insediamento.
(14)  L'attivita'  di  rischio  relative  a  contratti  su  tassi  di
interesse  e  di  cambio  sono  considerate  in capo alla controparte
contraente.
                             SEZIONE IV
          APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA
Per  l'applicazione della disciplina relativa alla concentrazione dei
rischi  su  base  consolidata  si  fa  riferimento al complesso delle
esposizioni  delle  societa'  facenti  parte del gruppo bancario e di
quelle  di  cui  la  Banca d'Italia abbia richiesto il consolidamento
secondo  il  metodo  dell'integrazione  globale  ovvero proporzionale
(15).
Ai  fini  del  calcolo  dell'esposizione nei confronti delle societa'
controllate   congiuntamente   e   consolidate   secondo   il  metodo
dell'integrazione  proporzionale,  assume rilievo unicamente la parte
dell'esposizione   non   oggetto   di   elisione   nel   processo  di
consolidamento.
Nelle  altre  ipotesi di consolidamento, la Banca d'Italia si riserva
di  far  conoscere  di  volta  in  volta  alla  banca  interessata le
modalita'  di  applicazione della presente disciplina con riferimento
alle  societa'  incluse  nella  vigilanza su base consolidata, ma non
appartenenti al gruppo bancario (16).
(15)  Nel  caso del consolidamento proporzionale, l'esposizione delle
societa' partecipate nei confronti di soggetti terzi viene ovviamente
considerata in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.
(16)  Si  tratta  delle ipotesi previste dall'art. 65, comma 1 , lett
d-g), del T.U.
Esse quindi riguardano:
1.  le  societa'  finanziarie,  avventi sede legale in un altro Stato
comunitario,  che  controllano  una  capogruppo  o  una singola banca
italiana,  sempreche'  tali  societa'  siano  incluse nella vigilanza
consolidata  di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69
del TU.:
2.  le  societa'  bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai
soggetti indicati ad punto 1;
3. le societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno
per  il  20% anche congiuntamente, dai soggetti indicati ai punti l e
2;
4. le societa' finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle societa'
indicate al punto 1, che controllano almeno una banca.
                              SEZIONE V
                            GRANDI RISCHI
1. Procedure per l'assunzione dei grandi rischi
L'assunzione  di  rischi,  nelle  diverse forme in cui si assicura il
sostegno  finanziario  alla  clientela, deve avvenire nel rispetto di
regole  di  comportamento che garantiscano alla banca la possibilita'
di  conoscere il rischio, valutarne la qualita', seguirne l'andamento
nel   tempo.  Le'  responsabilita'  primaria  dei  vertici  aziendali
garantire  che tali regole siano definite con attenzione, diffuse con
chiarezza nell'organizzazione aziendale, rigorosamente rispettate.
Poiche'  l'insolvenza  del  grande  prenditore  puo' avere effetti di
rilievo   sulla   solidita'  patrimoniale,  al  rispetto  dei  limiti
quantitativi   fissati   dalla   presente  disciplina  devono  unirsi
strumenti volti ad assicurare la buona qualita' dei crediti.
In  un  contesto  economico  caratterizzato  da  una  fitta  rete  di
interdipendenze   tra  gli  operatori,  la  valutazione  del  rischio
dell'intermediario   si   arricchisce   di  nuovi  contenuti  che  ne
accrescono   la  complessita':  essa  deve  comunque  avvenire  nella
consapevolezza  dei legami esistenti tra i diversi soggetti economici
e dei riflessi che gli stessi possono avere sul rischio.
Difficolta'  specifiche  possono essere poste dal fenomeno dei gruppi
sia  quando  esso  connoti  la  banca  sia  quando  esso  connoti  il
prenditore del credito.
Per  quanto  concerne  il  gruppo  bancario e' necessario che vengano
conosciuti  e  tenuti  sotto  controllo i rischi che il gruppo stesso
assume  nel  suo  complesso.  A  tale scopo il gruppo deve dotarsi di
strutture   organizzative   e  sistemi  informativi  sufficientemente
articolati e tali da coprire tutte le attivita' poste in essere dalle
diverse unita' che compongono il gruppo.
La  capogruppo  assicura  in  particolare che il sistema di delega di
poteri adottato garantisca comunque la piena conoscenza, in capo alla
stessa  capogruppo,  dei grandi rischi. Rientra nelle responsabilita'
della  capogruppo,  e  la  competenza  va  rimessa  al  consiglio  di
amministrazione, effettuare una periodica verifica dell'andamento del
rapporto  di  credito  nei confronti dei grandi rischi e dei soggetti
collegati.
Inoltre   il   sistema   di   comunicazione   interno   deve   essere
sufficientemente   fluido   per   cogliere   le  potenziali  sinergie
informative  che  si sviluppano nel gruppo grazie alle conoscenze che
le   singole   unita'  operative  acquisiscono  nei  confronti  della
clientela  e  che, se opportunamente condivise, possono contribuire a
migliorare,  in  maniera  anche  significativa  la conoscenza globale
della  clientela,  della  sua  capacita'  di rimborso, della qualita'
economica  dei progetti intrapresi, dei fattori, anche congiunturali,
che possono influire sull'andamento dei rischi.
Dal  lato  del  prenditore  del credito e' di fondamentale importanza
cogliere  i  legami  esistenti  tra  i  clienti:  nel caso di imprese
organizzate sotto forma di gruppo, infatti, la valutazione del merito
creditizio  riguarda  anche  il  gruppo  nel  suo complesso. La banca
assicura  pertanto  l'esistenza  al  proprio  interno di una funzione
incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici.
Inoltre,  nel  corso  della  istruttoria che precede l'assunzione del
rischio,  si  avra'  cura  di  acquisire  dalla  clientela  i bilanci
consolidati  e  comunque  le  informazioni necessarie per individuare
l'esatta   composizione,   la   situazione  economico-patrimoniale  e
l'esposizione finanziaria del gruppo di appartenenza. La prosecuzione
del  rapporto  e'  subordinata  al  periodico  aggiornamento  di tali
informazioni.
Le banche verificano con attenzione le notizie e i dati forniti dalla
clientela,   utilizzando   ogni   strumento  conoscitivo  disponibile
(archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.).
L'accentramento   della   gestione   finanziaria   che   si  realizza
all'interno  dei  gruppi  puo'  rendere  meno  agevole  per  la banca
l'individuazione del soggetto che in concreto utilizza l'affidamento:
in tali casi e' pertanto necessario che la dialettica che normalmente
caratterizza   il  rapporto  con  la  clientela  sia  particolarmente
sviluppata,  in  modo  da consentire comunque alla banca di seguire e
valutare la destinazione dei propri affidamenti.
Particolare cautela e' adottata nel sostegno finanziario a gruppi che
comprendono  al  proprio interno strutture societarie delle quali non
sia  chiara  la  funzione  economica.  (come  ad  esempio nel caso di
societa' localizzate in centri off-shore).
Il  rigore  e  la  professionalita' con cui le banche assumono grandi
rischi  e ne seguono l'andamento, costituiscono per la Banca d'Italia
un  costante  punto  di  riferimento  per  le  valutazioni di propria
competenza nell'attivita' di vigilanza.
2. Segnalazioni alla Banca d'Italia
Le  banche  segnalano alla Banca d'Italia, con cadenza trimestrale, i
grandi  rischi esistenti con riferimento alla fine dei mesi di marzo,
giugno, settembre e dicembre.
Le  segnalazioni individuali vengono effettuate dalle singole banche,
anche  appartenenti  a  gruppi  bancari, con esclusivo riferimento ai
propri rischi e dalle capogruppo di gruppi bancari con riferimento ai
rischi assunti dal gruppo unitariamente inteso.
Le  segnalazioni  sono  inviate  dalle  singole  banche  su  supporto
magnetico.
Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno sono trasmesse
entro  il  25  del  terzo  mese  successivo  a  quello di riferimento
(rispettivamente,  25 marzo e 25 settembre) mentre quelle relative al
31  marzo  e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello
di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre).
Le segnalazioni su base consolidata sono inviate dalla capogruppo con
apposita  rilevazione  su  supporto  magnetico. Quelle relative al 31
dicembre  e  al  30 giugno sono trasmesse entro il 25 del quarto mese
successivo  a  quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25
ottobre);  quelle  relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25
del secondo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente,
25 maggio e 25 novembre).
Per  l'individuazione  dei  grandi  rischi  su  base  consolidata  e'
utilizzato  il patrimonio di vigilanza consolidato riferito a giugno,
per le segnalazioni di giugno e settembre, e a dicembre per quelle di
dicembre e del marzo successivo.
Per  quanto  non  specificatamente previsto nelle presenti Istruzioni
con   riferimento   alle  modalita'  di  redazione  dello  schema  di
segnalazione,   si   fa'  rinvio  al  fascicolo  "Istruzioni  per  la
compilazione  delle  segnalazioni  sul  patrimonio di vigilanza e sui
coefficienti prudenziali".
                             SEZIONE VI
                         REGIME TRANSITORIO
1. Limiti
Le  banche  che alla data di entrata in vigore delle istruzioni sulla
concentrazione  dei  rischi  (1993) presentavano singole posizioni di
rischio  eccedenti i limiti fissati dalla presente disciplina possono
graduare come segue il limite individuale:
- 40% del patrimonio entro il 31.12.1998;
- 25% del patrimonio entro il 31.12.2001.
Le  soglie  previste  per ciascuna delle scadenze sopra indicate sono
inderogabili.  Entro  il 30 settembre 1994 le banche hanno comunicato
alla  Banca  d'Italia le posizioni di rischio eccedenti il limite del
40%  e  hanno  presentato  un  programma,  approvato dal consiglio di
amministrazione,  degli  interventi  da  adottare per raggiungere gli
obiettivi  stabiliti. Il programma copre in dettaglio il periodo fino
al  1998  e fornisce indicazioni sugli eventuali interventi necessari
per conseguire il riallineamento all'obiettivo previsto fino al 2001.
Entro  il  30  giugno  1998  le  banche  hanno  comunicato alla Banca
d'Italia  gli  interventi  che  intendono  adottare per il definitivo
riallineamento ai limiti previsti dalla disciplina a regime.
2. Rischi a scadenza protratta
I  rischi  in  essere  per  i  quali  a ottobre 1993 fosse gia' stata
contrattualmente  stabilita  una  scadenza  successiva  al 31.12.2001
potranno  essere  mantenuti  fino  alla  scadenza prefissata anche se
comportano il superamento del limite individuale.
Per  tali  rischi  e  per  tutte  le altre operazioni per le quali le
banche  sono  tenute a rispettare termini contrattuali, qualunque sia
la  scadenza finale prevista nel contratto, le banche non sono tenute
ad adottare iniziative di rientro (17).
(17) Tali operazioni sono soggette alle segnalazioni di cui alla Sez.
V del presente Capitolo.