Allegato E QUESTIONARIO SUI MODELLI INTERNI 1. Premessa Il questionario di cui al presente Allegato rappresenta una traccia utile per fornire alla Banca d'Italia una base informativa per la valutazione della rispondenza delle strutture interne della banca ai criteri qualitativi, indicati alla Parte seconda, Sez. III, par. 1, del presente Capitolo e la capacita' del modello di soddisfare i criteri quantitativi di cui alla Parte seconda, Sez. III, par. 2, del presente Capitolo. Le indicazione fornite sulla base del presente questionario consentono alla Banca d'Italia di venire in possesso degli elementi informativi minimi per avviare la procedura di riconoscimento del modello interno. Ove ritenuto necessario, pertanto, potranno essere richieste ulteriori informazioni al fine di approfondire aspetti particolari della organizzazione della banca e/o delle caratteristiche tecniche del modello. 2. Aspetti qualitativi I. Le strutture A. Consiglio di Amministrazione e alta direzione 1) Descrivere le linee guida generali sul tipo di attivita' (prodotti, mercati, funzioni) che vengono svolte e sulle relative politiche di controllo del rischio. Descrivere le modalita' con le quali vengono comunicate all'interno dell'azienda. Qualora esista un documento contenente le linee guida, allegarne copia. 2) Descrivere il sistema delle deleghe in materia di assunzione e gestione dei rischi connessi alla gestione del portafoglio di negoziazione. 3) Indicare gli organi aziendali che partecipano alla decisione di entrare in nuovi mercati o in nuovi prodotti. 4) Indicare il tipo di informazioni fornite al CdA, all'alta direzione e agli altri dirigenti responsabili e la periodicita' delle comunicazioni fornite dalle unita' addette alla negoziazione e da quelle addette al controllo. Allegare copia dei reports prodotti. 5) Indicare se il CdA prende in esame i risultati delle simulazioni sui movimenti delle principali variabili di mercato. B. Unita' di controllo del rischio 1) Indicare la posizione dell'unita' organizzativa preposta al controllo del rischio nell'organigramma e i responsabili ai quali risponde. 2) Descrivere le risorse professionali di cui dispone. 3) Descrivere quali tra le seguenti attivita' viene svolta dalla unita' di controllo del rischio, precisando il livello di responsabilita' e la frequenza degli interventi: a) progettazione del processo di controllo del rischio; b) progettazione del modello; c) monitoraggio e reporting sul livello di rischio; d) verifica del rispetto dei limiti assegnati e relativi interventi; e) verifica delle formule impiegate nel calcolo dei prodotti finanziari piu' complessi; f) manutenzione e aggiornamento dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del modello; g) valutazione dei rischi connessi con le svolgimento di nuove attivita'; h) effettuazione di test retrospettivi; i) effettuazione di prove di stress. 4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone. 5) Indicare se viene predisposta apposita manualistica relativa alle procedura di controllo del rischio. In caso positivo allegarne copia. C. Internal Auditing 1) Indicare la collocazione all'interno dell'organigramma e i responsabili a cui risponde. 2) Descrivere i compiti attribuiti all'ispettorato interno in materia di verifica del sistema di controllo del rischio. 3) Descrivere le risorse professionali di cui dispone la funzione di ispettorato interno. 4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone. 5) Descrivere il tipo di controlli effettuati nel corso della realizzazione del modello e nella fase di prima applicazione. 6) Indicare se sono stati richiesti ai revisori esterni rapporti sulla validita' e sul funzionamento del modello. In caso affermativo allegarne copia. 7) Descrivere il tipo di controlli effettuati sulle succursali estere che assumono posizioni di rischio sul portafoglio di negoziazione. D. Dealing Room 1) Descrivere l'organizzazione delle sale operative. 2) Descrivere le principali tipologie di attivita' svolte dalle unita' di negoziazione per strumenti e mercati. 3) Descrivere le modalita' del coordinamento tra le unita' di negoziazione. 4) Indicare le informazioni di cui dispone il trader circa la posizione di rischio calcolata sulla base del modello. Indicare, inoltre, la frequenza dell'aggiornamento. 5) Fornire un elenco dei principali software utilizzati dalle unita' di negoziazione. II) Il processo di controllo A. Deleghe e limiti 1) Descrivere l'articolazione delle deleghe all'interno della banca con riferimento alla gestione dei rischi del portafoglio di negoziazione. 2) Descrivere le modalita' di definizione e di formalizzazione dei limiti operativi precisando la periodicita' con la quale viene controllato il loro rispetto e la frequenza con la quale vengono rivisti. 3) Descrivere le modalita' di definizione e di assegnazione dei limiti tra le unita' di negoziazione sulla base delle indicazioni del modello. In particolare, descrivere come si tiene conto delle correlazioni dei rischi assunti dalle singole unita' di negoziazione nell'allocazione del capitale a rischio. 4) Indicare se vengono utilizzati anche limiti di negoziazione infragiornalieri. 5) Fornire la documentazione relativa ai limiti assegnati ai singoli responsabili operativi. 6) Descrivere la procedura che viene attivata e quali interventi sono previsti in caso di superamento dei limiti assegnati. Indicare se e' prevista la possibilita' di ricostruire ex-post l'eventuale superamento dei limiti assegnati. 7) Descrivere le procedure attraverso le quali la struttura delle deleghe viene resa nota all'interno della banca. 8) Descrivere i meccanismi di controllo previsti per la verifica del rispetto delle deleghe. B. Prove di stress 1) Descrivere il programma di prove di stress. 2) Descrivere quali scenari di stress - oltre a quelli prescritti dall'Accordo di Basilea - sono stati elaborati dalla banca date le caratteristiche del proprio portafoglio. 3) Indicare la frequenza con la quale gli scenari vengono rivisti. 4) Indicare i soggetti ai quali vengono sottoposti i risultati delle prove di stress. 5) Indicare se sono state individuate specifiche misure da intraprendere qualora venisse riscontrata una particolare vulnerabilita' dell'azienda a situazioni di tensione. III) I Sistemi informatici A. Misure di sicurezza 1) Descrivere le misure di protezione degli accessi previste. 2) Indicare se sono previste procedure di recovery. 3) Indicare se tali procedure sono state sottoposte a test e fornire i relativi risultati. B. Affidabilita' del sistema 1) Descrivere l'architettura dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del modello. 2) Descrivere le basi informative utilizzate distinguendo quelle aziendali da quelle esterne (es. Reuters, Telerate, ecc.), quelle statistiche da quelle di rilevazione della posizione. 3) Descrivere la frequenza con cui vengono aggiornati i parametri del modello. 4) Nel caso in cui vengano utilizzate piu' basi informative, descrivere le procedure di integrazione delle informazioni. 5) Indicare se esistono sistemi di controllo della qualita' dei dati utilizzati. 6) Indicare se l'acquisizione dei dati viene curata per tutte le unita' in Italia e all'estero. Descrivere le modalita' e i tempi dell'aggiornamento dei dati dall'estero. 7) Descrivere le procedure che vengono utilizzate per l'estrazione dei dati dalle basi informative. 8) Indicare se esistono inserimenti manuali nella procedura e descriverli. 9) Descrivere i controlli effettuati per valutare l'adeguatezza del sistema informativo in vista dell'adozione del modello. 10) Indicare se esiste una documentazione delle procedure utilizzate e dei risultati dei test effettuati. 11) Indicare l'unita' organizzativa alla quale fa capo la gestione delle basi dati del modello. 12) Indicare se sono previste modifiche o integrazioni dei sistemi informativi, precisando quali e in che tempi. 3. Aspetti quantitativi 1) Informazioni sulla performance del modello A. Informazioni generali sul VaR Fornire le seguenti informazioni: 1) valore minimo, massimo e medio del VaR giornaliero per un periodo non inferiore a sei mesi disaggregando il risultato complessivo per categorie di rischio o portafogli; 2) evoluzione della serie giornaliera dei profitti e delle perdite per un periodo di 3 mesi sul portafoglio di negoziazione e del VaR giornaliero calcolato dal modello; 3) numeri degli scostamenti tra risultati effettivi di negoziazione e valore a rischio; 4) eventuali aggiustamenti effettuati sulla base dei risultati dei test retrospettivi. Qualora siano usati criteri che richiedano "preliminarmente" un adeguato grado di liquidita' e/o diversificazione, fornire una ripartizione delle posizioni soggette al rischio specifico (nei due comparti) tra "liquide e diversificate" e "altre" e descrivere le modalita' con cui vengono trattate queste ultime. B. Prove di stress 1) Descrivere gli scenari di stress definiti dalla banca; 2) indicare la frequenza delle prove di stress e i destinatari dei risultati; 3) fornire i risultati ottenuti per le prove di stress definite dalla banca; 4) descrivere gli eventuali interventi sulle posizioni di rischio effettuati a seguito di risultati considerati non favorevoli delle prove di stress. Trattamento dei fattori di rischio. A. Rischio di tasso di interesse 1) indicare le modalita' di rappresentazione lungo la curva dei rendimenti delle posizioni a tasso fisso e a tasso indicizzato, sopra e sotto la linea (ad es.: metodo del valore attuale dei flussi, metodo della duration); 2) descrivere il procedimento di aggregazione delle posizioni (ad es.: vincoli imposti al clumping); 3) indicare il numero dei punti in cui viene scomposta la curva dei tassi dal modello; 4) descrivere come si tiene conto del rischio di variazione degli spread tra strumenti finanziari diversi; 5) indicare il numero delle valute considerate; 6) precisare se esistono valute che si ritiene di escludere dal calcolo del VaR a motivo della posizioni poco rilevanti assunte. Come viene quantificato il "rischio residuale" in questo caso? 7) descrivere le modalita' di aggregazione delle posizioni in valute diverse. B. Rischio di cambio 1) descrivere il metodo con cui viene calcolata la posizione di rischio per ogni valuta, a pronti e a termine; 2) precisare se esistono valute che si ritiene di escludere dal calcolo del VaR a motivo delle posizioni poco rilevanti assunte. Come viene quantificato il "rischio residuale" in questo caso? C. Rischio di variazione dei prezzi delle azioni 1) descrivere le modalita' di calcolo delle posizioni all'interno dei diversi mercati (utilizzo della volatilita' del mercato e dei beta collegati all'indice di mercato, utilizzo dei beta settoriali, utilizzo delle volatilita' delle singole azioni); descrivere le modalita' di aggregazione delle posizioni tra i diversi mercati. D. Rischio di variazione dei prezzi delle merci 1) descrivere il metodo con cui viene calcolata la posizione di rischio per ogni merce, a pronti e a termine. E. Rischi non lineari e volatilita' delle opzioni Descrivere i seguenti punti: 1) modelli di pricing adottati per le principali tipologie di opzioni; 2) metodologie per il calcolo dei rischi. 3) modalita' di aggregazione delle posizioni in opzioni (es.: maturity e Volatility ladder); 4) modalita' di aggregazione delle posizioni in opzioni con il resto delle posizioni in portafoglio; 5) utilizzo di approcci parametrici ovvero di analisi di scenario; 6) trattamento delle opzioni esotiche (se non sono di valore trascurabile); F. Rischio specifico 1) descrivere la metodologia con cui viene calcolato il rischio specifico nei due comparti. III) Metodologia di stima del modello e criteri di aggregazione del rischio Fornire informazioni sui seguenti punti: 1) tipo di modello in uso (ad esempio: varianza-covarianza, simulazione storica, Montecarlo); 2) periodo di detenzione delle posizioni utilizzato nel modello e intervallo di confidenza utilizzato; 3) ipotesi formulate sulla distribuzione statistica dei fattori di rischio (normalita', fat tails, ecc.); 4) lunghezza dell'intervallo temporale di osservazione; 5) modalita' di ponderazione delle osservazioni (media semplice, livellamento esponenziale, volatilita' condizionata, ecc.); 6) eventuali disponibilita' di elaborazioni basate su piu' intervalli temporali; 7) metodologia di aggregazione delle esposizioni "all'interno" e "tra" fattori di rischio (considerazione delle correlazioni); 8) eventuale disponibilita' di test sulla stabilita' delle volatilita' e delle correlazioni utilizzate; 9) periodicita' di aggiornamento dei parametri utilizzati. TITOLO IV - Capitolo 5 CONCENTRAZIONE DEI RISCHI SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa La presente disciplina e' diretta a limitare i rischi di instabilita' delle banche connessi alla concessione di finanziamenti di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza; essa accoglie i principi e le disposizioni della direttiva 92/121/CEE (l); si applica su base consolidata qualora l'impresa bancaria sia organizzata in forma di gruppo. Sono stabiliti limiti con riferimento sia all'entita' dei rischi nei confronti della singola controparte, sia all'ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore importo: la disciplina sui grandi rischi si propone, sotto il primo profilo, di limitare la potenziale perdita massima che la banca potrebbe subire in caso di insolvenza di una singola controparte; sotto il secondo, di mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del rischio creditizio. I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano non solo le operazioni creditizie mediante le quali la banca assicura al cliente il proprio sostegno finanziario, ma anche i rischi assunti ad altro titolo nei confronti della medesima controparte. La disciplina prevede, inoltre, che i rischi nei confronti di singoli clienti della medesima banca siano considerati unitariamente qualora tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico, Al fine di preservare una sana e prudente gestione, limiti piu' stringenti sono previsti nei confronti dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale della banca nonche' delle societa' nelle quali la banca possiede quote significative del capitale. In conformita' di quanto disposto dalla direttiva CEE, e' prevista una fase transitoria fino al 31.12.2001 nel corso della quale le banche allineeranno gradualmente la propria situazione a quella richiesta "a regime". Il rispetto dei limiti quantitativi previsti in materia di concentrazione dei rischi non elimina gli effetti dell'eventuale insolvenza dei maggiori clienti sull'equilibrio patrimoniale della banca. Le' quindi importante procedere con particolare cautela nella concessione di finanziamenti di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l'andamento economico dei clienti. In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela, la Banca d'Italia si riserva di fissare limiti piu' stringenti di quelli previsti in via generale. 2. Fonti normative La materia e' regolata dai seguenti articoli del TU.: - art. 53, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; - art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1; - art. 65 che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata; - art. 67, comma 1, lett. b), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o sue componenti aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; e inoltre: - dal decreto n. 242633 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993; - dalla direttiva 92/121/CEE del 21 dicembre 1992 sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "cliente", il singolo soggetto ovvero il "gruppo di clienti connessi" nei cui confronti la banca assuma rischi, inclusi le banche, gli organismi internazionali, gli Stati. Sono considerati "gruppo di clienti connessi" due o piu' soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto: a) uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica") (2); ovvero: b) indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla precedente lettera a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilita', se uno di essi si trova in difficolta' finanziarie, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficolta' di rimborso dei debiti (connessione "economica"). L'esercizio del controllo o comunque il possesso di azioni da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato non costituisce di per se' elemento idoneo per l'individuazione di un gruppo di clienti connessi (3) - "esposizione", la somma delle attivita' di rischio nei confronti di un cliente, cosi come definite dalla disciplina sul coefficiente di solvibilita' (4); vi rientrano, quindi - oltre ai finanziamenti - le azioni, le obbligazioni, i prestiti subordinati ecc; alle operazioni fuori bilancio aventi ad oggetto operazioni connesse ai tassi di interesse e di cambio si applicano i fattori di conversione indicati nella disciplina sul coefficiente di solvibilita' ai fini della quantificazione dell'"equivalente creditizio"; - "grandi rischi" le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza; - "patrimonio di vigilanza" l'aggregato definito al Cap. 1, Sezioni II e III, del presente Titolo; - "portafoglio non immobilizzato", portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (5). Nel portafoglio non immobilizzato sono anche compresi: - i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del portafoglio non immobilizzato (6); - le operazioni attive e passive di riporto e di pronti contro termine al ricorrere delle condizioni previste per il loro computo nelle attivita' di rischio (7); - le assunzioni e le concessioni di titoli in prestito, limitatamente a quelle i cui valori in garanzia e i cui titoli prestati appartengono al portafoglio non immobilizzato; - "posizione di rischio" l'esposizione ponderata secondo le regole specificamente previste dalla presente disciplina in considerazione della natura della controparte debitrice o delle eventuali garanzie acquisite (cfr. Sez. III del presente Capitolo). La posizione di rischio e' calcolata al netto degli elementi rettificativi del patrimonio di vigilanza specificamente riferibili alla controparte: da essa si deducono le rettifiche di tipo analitico e le minusvalenze nette riferite a titoli emessi dall'affidato; - "soggetti collegati": - L"azionista rilevante" il soggetto che, in via diretta o indiretta, detiene almeno il 15% del capitale sociale, o comunque il controllo, della societa' capogruppo ovvero della singola banca non appartenente ad un gruppo bancario (8). Non assume la qualifica di azionista rilevante l'Amministrazione centrale dello Stato (9); - le "societa' partecipate in misura rilevante", le societa' nelle quali la banca detiene una partecipazione non inferiore al 20% del capitale, o comunque di controllo. Sono escluse le societa' appartenenti al gruppo bancario e quelle comunque consolidate secondo il metodo dell'integrazione globale ovvero proporzionale (cfr. Sez. IV del presente Capitolo). Nel calcolo dell'esposizione riferita a soggetti collegati rientrano anche gli affidamenti concessi al gruppo di clienti legati a tali soggetti da connessione giuridica. 4. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e ai gruppi bancari. S. Responsabili dei procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo: - esonero dai limiti generali dei rapporti della banca autorizzata in Italia con la banca estera controllante avente sede in paesi extracomunitari e con le societa' da questa controllate (Sez. II, par. 3): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - esonero dalla disciplina delle succursali di banche extracomunitarie (Sez. II, par. 4): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - fissazione di limiti individuali e globali piu' stringenti di quelli generali (Sez. II, par. 5): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi. (1) Pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. 29 del 5 febbiaio 1993. (2) Ferma restando la responsabilita' della banca" in ordine alla corretta individuazione del gruppo di clienti connessi, accorre fare come minimo riferimento, per i rapporti tra societa', alle ipotesi di controllo rilevanti in materia di bilanci consolidati, cosi' come definite dall'art. 26 del d.lgs. n. 127/91 e, per le societa' bancarie e finanziarie, dall'art. 59, comma 1, lett. a) del T.U. (3) Quanto previsto per l'Amministrazione centrale dello Stato non si estende agli enti pubblici territoriali ovvero agli enti e societa' posseduti dall'Amministrazione centrale dello Stato. Per questi soggetti singolarmente considerati, valgono i criteri generali per l'individuazione del gruppo di clienti connessi. (4) Cfr. Cap. 2 del presente Titolo. (5) Cfr. Capitolo 1, parr. 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca dItalia. (6) Le operazioni "fuori bilancio" di copertura sono quelle effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attivita' o di passivita' in bilancio o "fuori bilancio". Un'operazione "fuori bilancio" e' considerata di copertura quando: a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attivita'/passivita' coperte e quelle del contratto di copertura; c) le condizioni previste ai precedenti punti a) e b) risultino documentate da evidenze interne della banca. (7) Cfr. "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti patrimoniali", sezione 3.1, paragrafo 1.3.3. (8) Per il calcolo della percentuale si fa riferimento al Titolo II Cap 1, delle presenti Istruzioni. (9) Sono invece considerati azionisti rilevanti gli enti pubblici territoriali. SEZIONE II LIMITI ALLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI 1. Limiti generali I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari sono tenuti a contenere: a) l'ammontare complessivo dei grandi rischi entro il limite di otto volte il patrimonio di vigilanza (limite globale); b) ciascuna posizione di rischio entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza (limite individuale). Per le posizioni di rischio riferite a soggetti collegati il limite individuale e' pari al 20% del patrimonio di vigilanza. Le singole banche appartenenti a gruppi bancari sono sottoposte a un limite individuale pari al 40% del proprio patrimonio di vigilanza. 2. Attivita' di rischio del portafoglio non immobilizzato Le attivita' di rischio che rientrano nel portafoglio non immobilizzato delle banche e dei gruppi bancari possono essere assunte anche oltre i limiti alla concentrazione dei rischi di cui al paragrafo I. In tal caso le banche e i gruppi bancari sono tenuti a mantenere un requisito patrimoniale a fronte della quota di esposizione riferita al portafoglio non immobilizzato che eccede i suddetti limiti (cfr. Cap. 3, Sez. VI, del presente Titolo). 3. Attivita' non soggette ai limiti I limiti alla concentrazione dei rischi non si applicano ai: - rapporti intercorrenti tra societa' appartenenti al medesimo gruppo bancario; - finanziamenti, inclusi quelli per operazioni di leasing, deliberati e non ancora stipulati. L'esonero e' esteso ai rapporti con la banca estera controllante, in via diretta o indiretta, avente sede in Paesi appartenenti all'Unione Europea e con le societa' da questa controllate purche' comprese nella medesima vigilanza su base consolidata cui sono soggette la banca estera e la banca concedente il finanziamento. La Banca d'Italia puo' esonerare i rapporti con la banca estera controllante, in via diretta o indiretta, avente sede in Paesi extracomunitari e con le societa' da questa controllate, purche' sussistano condizioni di reciprocita' e un adeguato sistema di vigilanza su base consolidata nel Paese d'origine. 4. Succursali italiane di banche extracomunitarie Alle succursali italiane di banche extracomunitarie si applica unicamente un limite individuale pari al proprio patrimonio di vigilanza (10). La Banca d'Italia puo' esonerare tali succursali dall'applicazione della presente disciplina quando le attivita' di tali enti sono sottoposte nei Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (11). 5. Provvedimenti della Banca d'Italia La Banca d'Italia puo' fissare limiti individuali e globali piu' stringenti di quelli previsti in via generale, nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che presentino profili di accentuata rischiosita' in relazione alla situazione tecnico-organizzativa (12). Particolare rilievo assume in questo ambito l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dei maggiori clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi. La Banca d'Italia puo', inoltre, fissare limiti individuali piu' stringenti nei confronti di soggetti che, in virtu' delle partecipazioni detenute nel capitale di banche appartenenti a un gruppo bancario, influenzano la gestione del gruppo. Le banche e i gruppi bancari sono tenuti ad assicurare il rispetto costante dei limiti alla concentrazione dei rischi. Qualora, per cause indipendenti dalla loro volonta' (ad esempio riduzioni del patrimonio, fusione fra soggetti affidati), tali limiti vengano superati, le banche e i gruppi bancari sono tenuti, nel piu' breve tempo possibile, a ricondurre le posizioni di rischio entro le soglie previste a tal fine, il soggetto debordante comunica alla Banca d'Italia gli interventi che intende adottare. (10) Il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa-madre, con le suo filiali e con le societa' da questa controllate. (11) Cfr. Tit VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni. (12) Cfr. Cap. 12 del presente Titolo. SEZIONE III CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE POSIZIONI DI RISCHIO 1. Sistema delle ponderazioni Le attivita' di rischio sono di norma assunte al valore nominale (ponderazione del 100%). Al fine di tenere conto della minore rischiosita' connessa alla natura della controparte debitrice e alle eventuali garanzie ricevute, si applicano i seguenti fattori di ponderazione, sostanzialmente analoghi a quelli adottati dalla disciplina sul coefficiente di solvibilita': a) zero per le attivita' di rischio verso i governi centrali, le banche centrali e l'Unione europea; b) 20% per le attivita' di rischio verso gli enti del settore pubblico (centrali e locali), le banche, le banche multilaterali di sviluppo e le imprese di investimento mobiliare; c) 50% per i crediti ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati o destinati a essere abitati o dati in locazione dal debitore delle attivita' di rischio; a) 100% perle altre attivita' di rischio. Per le attivita' di rischio nei confronti di banche si applicano coefficienti di ponderazione articolati in relazione alla vita residua dell'attivita' e al Paese di appartenenza della banca medesima (13). Nell'All. A del presente Capitolo sono riportate in dettaglio le classi di attivita' di rischio suddivise per i fattori di ponderazione sopra indicati. Le ponderazioni relative a garanzie ricevute sono applicabili solo se le garanzie sono esplicite e non soggette a condizione. In presenza di tali garanzie, le banche e i gruppi bancari hanno la facolta' di considerare l'esposizione in capo al soggetto garante purche' questi non possa opporre il beneficio della preventiva escussione del garantito (14). 2. Ponderazioni delle attivita' di rischio nelle ipotesi di unico azionista Le esposizioni nei confronti delle societa' controllate da un unico azionista sono sottoposte all'eventuale ponderazione piu' favorevole per questo prevista, valendo la garanzia di cui all'art. 2362 c.c.; tale principio non si estende ai crediti garantiti dalle suddette societa' ne' alle esposizioni nei confronti delle societa' indirettamente controllate, anche al 100%, dall'azionista unico. (13) Per i rapporti con le filiali di banche, ovunque insediate, si applica la medesima ponderazione prevista per i rapporti con la casa-madre. Tale principio non riguarda i rapporti con le filiazioni bancarie per le quali si fa riferimento al relativo paese di insediamento. (14) L'attivita' di rischio relative a contratti su tassi di interesse e di cambio sono considerate in capo alla controparte contraente. SEZIONE IV APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA Per l'applicazione della disciplina relativa alla concentrazione dei rischi su base consolidata si fa riferimento al complesso delle esposizioni delle societa' facenti parte del gruppo bancario e di quelle di cui la Banca d'Italia abbia richiesto il consolidamento secondo il metodo dell'integrazione globale ovvero proporzionale (15). Ai fini del calcolo dell'esposizione nei confronti delle societa' controllate congiuntamente e consolidate secondo il metodo dell'integrazione proporzionale, assume rilievo unicamente la parte dell'esposizione non oggetto di elisione nel processo di consolidamento. Nelle altre ipotesi di consolidamento, la Banca d'Italia si riserva di far conoscere di volta in volta alla banca interessata le modalita' di applicazione della presente disciplina con riferimento alle societa' incluse nella vigilanza su base consolidata, ma non appartenenti al gruppo bancario (16). (15) Nel caso del consolidamento proporzionale, l'esposizione delle societa' partecipate nei confronti di soggetti terzi viene ovviamente considerata in misura proporzionale alla partecipazione posseduta. (16) Si tratta delle ipotesi previste dall'art. 65, comma 1 , lett d-g), del T.U. Esse quindi riguardano: 1. le societa' finanziarie, avventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreche' tali societa' siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69 del TU.: 2. le societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti indicati ad punto 1; 3. le societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% anche congiuntamente, dai soggetti indicati ai punti l e 2; 4. le societa' finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle societa' indicate al punto 1, che controllano almeno una banca. SEZIONE V GRANDI RISCHI 1. Procedure per l'assunzione dei grandi rischi L'assunzione di rischi, nelle diverse forme in cui si assicura il sostegno finanziario alla clientela, deve avvenire nel rispetto di regole di comportamento che garantiscano alla banca la possibilita' di conoscere il rischio, valutarne la qualita', seguirne l'andamento nel tempo. Le' responsabilita' primaria dei vertici aziendali garantire che tali regole siano definite con attenzione, diffuse con chiarezza nell'organizzazione aziendale, rigorosamente rispettate. Poiche' l'insolvenza del grande prenditore puo' avere effetti di rilievo sulla solidita' patrimoniale, al rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla presente disciplina devono unirsi strumenti volti ad assicurare la buona qualita' dei crediti. In un contesto economico caratterizzato da una fitta rete di interdipendenze tra gli operatori, la valutazione del rischio dell'intermediario si arricchisce di nuovi contenuti che ne accrescono la complessita': essa deve comunque avvenire nella consapevolezza dei legami esistenti tra i diversi soggetti economici e dei riflessi che gli stessi possono avere sul rischio. Difficolta' specifiche possono essere poste dal fenomeno dei gruppi sia quando esso connoti la banca sia quando esso connoti il prenditore del credito. Per quanto concerne il gruppo bancario e' necessario che vengano conosciuti e tenuti sotto controllo i rischi che il gruppo stesso assume nel suo complesso. A tale scopo il gruppo deve dotarsi di strutture organizzative e sistemi informativi sufficientemente articolati e tali da coprire tutte le attivita' poste in essere dalle diverse unita' che compongono il gruppo. La capogruppo assicura in particolare che il sistema di delega di poteri adottato garantisca comunque la piena conoscenza, in capo alla stessa capogruppo, dei grandi rischi. Rientra nelle responsabilita' della capogruppo, e la competenza va rimessa al consiglio di amministrazione, effettuare una periodica verifica dell'andamento del rapporto di credito nei confronti dei grandi rischi e dei soggetti collegati. Inoltre il sistema di comunicazione interno deve essere sufficientemente fluido per cogliere le potenziali sinergie informative che si sviluppano nel gruppo grazie alle conoscenze che le singole unita' operative acquisiscono nei confronti della clientela e che, se opportunamente condivise, possono contribuire a migliorare, in maniera anche significativa la conoscenza globale della clientela, della sua capacita' di rimborso, della qualita' economica dei progetti intrapresi, dei fattori, anche congiunturali, che possono influire sull'andamento dei rischi. Dal lato del prenditore del credito e' di fondamentale importanza cogliere i legami esistenti tra i clienti: nel caso di imprese organizzate sotto forma di gruppo, infatti, la valutazione del merito creditizio riguarda anche il gruppo nel suo complesso. La banca assicura pertanto l'esistenza al proprio interno di una funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici. Inoltre, nel corso della istruttoria che precede l'assunzione del rischio, si avra' cura di acquisire dalla clientela i bilanci consolidati e comunque le informazioni necessarie per individuare l'esatta composizione, la situazione economico-patrimoniale e l'esposizione finanziaria del gruppo di appartenenza. La prosecuzione del rapporto e' subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni. Le banche verificano con attenzione le notizie e i dati forniti dalla clientela, utilizzando ogni strumento conoscitivo disponibile (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.). L'accentramento della gestione finanziaria che si realizza all'interno dei gruppi puo' rendere meno agevole per la banca l'individuazione del soggetto che in concreto utilizza l'affidamento: in tali casi e' pertanto necessario che la dialettica che normalmente caratterizza il rapporto con la clientela sia particolarmente sviluppata, in modo da consentire comunque alla banca di seguire e valutare la destinazione dei propri affidamenti. Particolare cautela e' adottata nel sostegno finanziario a gruppi che comprendono al proprio interno strutture societarie delle quali non sia chiara la funzione economica. (come ad esempio nel caso di societa' localizzate in centri off-shore). Il rigore e la professionalita' con cui le banche assumono grandi rischi e ne seguono l'andamento, costituiscono per la Banca d'Italia un costante punto di riferimento per le valutazioni di propria competenza nell'attivita' di vigilanza. 2. Segnalazioni alla Banca d'Italia Le banche segnalano alla Banca d'Italia, con cadenza trimestrale, i grandi rischi esistenti con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Le segnalazioni individuali vengono effettuate dalle singole banche, anche appartenenti a gruppi bancari, con esclusivo riferimento ai propri rischi e dalle capogruppo di gruppi bancari con riferimento ai rischi assunti dal gruppo unitariamente inteso. Le segnalazioni sono inviate dalle singole banche su supporto magnetico. Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno sono trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre) mentre quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre). Le segnalazioni su base consolidata sono inviate dalla capogruppo con apposita rilevazione su supporto magnetico. Quelle relative al 31 dicembre e al 30 giugno sono trasmesse entro il 25 del quarto mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre); quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 maggio e 25 novembre). Per l'individuazione dei grandi rischi su base consolidata e' utilizzato il patrimonio di vigilanza consolidato riferito a giugno, per le segnalazioni di giugno e settembre, e a dicembre per quelle di dicembre e del marzo successivo. Per quanto non specificatamente previsto nelle presenti Istruzioni con riferimento alle modalita' di redazione dello schema di segnalazione, si fa' rinvio al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali". SEZIONE VI REGIME TRANSITORIO 1. Limiti Le banche che alla data di entrata in vigore delle istruzioni sulla concentrazione dei rischi (1993) presentavano singole posizioni di rischio eccedenti i limiti fissati dalla presente disciplina possono graduare come segue il limite individuale: - 40% del patrimonio entro il 31.12.1998; - 25% del patrimonio entro il 31.12.2001. Le soglie previste per ciascuna delle scadenze sopra indicate sono inderogabili. Entro il 30 settembre 1994 le banche hanno comunicato alla Banca d'Italia le posizioni di rischio eccedenti il limite del 40% e hanno presentato un programma, approvato dal consiglio di amministrazione, degli interventi da adottare per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Il programma copre in dettaglio il periodo fino al 1998 e fornisce indicazioni sugli eventuali interventi necessari per conseguire il riallineamento all'obiettivo previsto fino al 2001. Entro il 30 giugno 1998 le banche hanno comunicato alla Banca d'Italia gli interventi che intendono adottare per il definitivo riallineamento ai limiti previsti dalla disciplina a regime. 2. Rischi a scadenza protratta I rischi in essere per i quali a ottobre 1993 fosse gia' stata contrattualmente stabilita una scadenza successiva al 31.12.2001 potranno essere mantenuti fino alla scadenza prefissata anche se comportano il superamento del limite individuale. Per tali rischi e per tutte le altre operazioni per le quali le banche sono tenute a rispettare termini contrattuali, qualunque sia la scadenza finale prevista nel contratto, le banche non sono tenute ad adottare iniziative di rientro (17). (17) Tali operazioni sono soggette alle segnalazioni di cui alla Sez. V del presente Capitolo.