Art. 2. 1. Sulla base delle liste di cui all'art. 1, comma 2, la direzione centrale per la riscossione del dipartimento delle entrate, utilizzando procedure automatizzate: a) predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi; b) emette, con imputazione della relativa spesa alla competente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, che sono spediti per raccomandata e i cui numeri identificativi sono riportati nei predetti elenchi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. 2. Gli elenchi di rimborso di cui al comma 1, lettera a), fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento e la quietanza e' redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2000 Il Ministro: Visco