Art. 2.
  1.  Sulla base delle liste di cui all'art. 1, comma 2, la direzione
centrale   per   la   riscossione  del  dipartimento  delle  entrate,
utilizzando procedure automatizzate:
    a) predispone  gli  elenchi  di rimborso e determina per ciascuna
partita l'ammontare degli interessi;
    b) emette,  con  imputazione della relativa spesa alla competente
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero
delle   finanze,   ordinativi   diretti   collettivi   di   pagamento
estinguibili  mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non
trasferibili  della Banca d'Italia, che sono spediti per raccomandata
e i cui numeri identificativi sono riportati nei predetti elenchi, in
corrispondenza di ogni partita da rimborsare.
  2.  Gli  elenchi  di  rimborso di cui al comma 1, lettera a), fanno
parte  integrante  degli  ordinativi  di  pagamento e la quietanza e'
redatta  con  l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei
rimborsi  e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi,
riportati negli elenchi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 febbraio 2000
                                                   Il Ministro: Visco