IL DIRIGENTE GENERALE
                del Dipartimento della programmazione
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il decreto del
Presidente  della  Repubblica  2 febbraio  1994, n. 196 ed il decreto
ministeriale  27 dicembre  1996,  n.  704, concernenti il riordino di
questo Ministero;
  Visto  l'art.  20  della  legge  11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni   e  integrazioni  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire;
  Visto  il  decreto-legge  17 maggio  1996,  n. 280, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   18 luglio   1996,  n.  382  recante:
"Disposizioni urgenti nel settore sanitario";
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  e  l'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge del 28 dicembre
1998,  n.  450,  convertito  con modificazioni dalla legge 26 gennaio
1999,  n.  39,  che  rendono disponibile - per la realizzazione degli
interventi  di  edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della citata
legge  n.  67  del 1988 - la somma di lire 4.000 miliardi di cui lire
1.200 miliardi per l'anno 1999, lire 1.300 miliardi per l'anno 2000 e
lire 1.500 miliardi per l'anno 2001;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Visto  l'art. 4, lettera b), del Regolamento approvato con delibera
CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  257  del  2 novembre  1999,  che  individua  tra  le  funzioni da
trasferire  al  Ministero  della sanita' l'ammissione a finanziamento
dei  progetti  in  materia  di  edilizia  sanitaria,  suscettibili di
immediata  realizzazione,  ai sensi del citato art. 20 della legge n.
67 del 1988;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  30 maggio  1997,  che stabilisce i
criteri  per  l'avvio  della  seconda fase del programma nazionale di
investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  168  del 21 luglio 1998, di approvazione del
quadro  programmatico  per il completamento del suddetto programma di
investimenti  che  assegna  alla  regione  Toscana  la  quota di lire
963.208  milioni  per  il secondo e terzo triennio del programma, dei
quali  lire  288.704 milioni gia' assegnati alla regione con delibera
CIPE  6 maggio  1998  concernente  "Articolo  20 della legge 11 marzo
1988, n. 67 - Seconda fase - Programma specifico per l'utilizzo delle
risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450";
  Vista   la   circolare   del   Ministro   della  sanita'  prot.  n.
100/scps/6.7691  del  18 giugno  1997,  nella quale sono indicati gli
obiettivi  e  le  modalita'  di  avvio  della seconda fase del citato
programma di investimenti;
  Vista  la  delibera  della giunta regionale n. 328 del 30 settembre
1997;
  Visto  l'accordo  di  programma quadro concernente il completamento
del  piano  di edilizia sanitaria della regione Toscana, sottoscritto
nell'ambito  dell'Intesa  istituzionale di programma tra il Governo e
la  giunta della regione Toscana, approvata con deliberazione CIPE n.
29/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999;
  Viste  le  richieste  di  finanziamento  presentate  dalla  regione
Toscana  per  un  importo totale di lire 332.664 milioni, di cui lire
60.654  milioni con nota prot. n. 11/45002/1.15 del 24 dicembre 1998,
lire  29.925  milioni  con  nota prot. n. 11/13513/1.15 del 12 aprile
1999,  lire  106.880  con  nota  prot. n. 11/15006/1.15 del 21 aprile
1999,  lire  33.500  milioni  con  nota  prot.  n. 105/23852/1.15 del
21 luglio   1999   e   lire   101.705   milioni  con  nota  prot.  n.
105/25668/1.15 del 12 agosto 1999;
                              Decreta:
  A  valere  sulle  autorizzazioni di spesa del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, previste dall'art. 50,
connna  1,  lettera  c),  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448, ed
incrementate   dall'art.   4-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  del
28 dicembre  1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 gennaio  1999,  n.  39,  sono  ammessi  a finanziamento i quindici
progetti  di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante
del presente decreto.
  Restano  a  carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti
dalle modifiche delle aliquote I.V.A.
  La  regione  assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori
inerenti i sopraindicati progetti avverranno entro i termini previsti
dalla  circolare  del  Ministro  del  bilancio e della programmazione
economica   e  del  Ministro  della  sanita'  del  10 febbraio  1994,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 52 del
4 marzo 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 novembre 1999
                                      Il dirigente generale: Dirindin
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1999
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 155