Art. 2.
  I  soggetti  che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata "Val di
Cornia",  provenienti  da  vigneti  non  ancora iscritti all'Albo dei
predetti  vini, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti
dell'art.  15  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei
rispettivi  terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi
all'apposito  Albo  dei  vigneti  di  detta  denominazione di origine
controllata  entro  sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione del
presente decreto.