Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata "Val di Cornia", provenienti da vigneti non ancora iscritti all'Albo dei predetti vini, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti di detta denominazione di origine controllata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.