Art. 3.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per  il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Vai
di   Cornia"  e'  tenuto  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 febbraio 2000
                                      Il direttore generale: Di Salvo