(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
                     CONTROLLATA "VAL DI CORNIA"
                               Art. 1.
                        Denominazione e vini
    La  denominazione  di  origine  controllata  "Val  di  Cornia" e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle  condizioni e ai requisiti
prescritti  dal  presente  disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:  Bianco,  Rosso, Rosato, Vermentino, Ansonica, Ciliegiolo,
Cabernet  Sauvignon,  Merlot,  Sangiovese, Aleatico passito, Ansonica
passito  e alla sottozona Suvereto anche con i riferimenti ai vitigni
Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese.
    Le  menzioni  Riserva o Superiore sono riservate per le tipologie
Rosso, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot.
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
    I vini della denominazione di origine controllata "Val di Cornia"
devono  essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai  vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
                         "Val di Cornia" bianco:
      Trebbiano Toscano: almeno il 50%;
      Vermentino bianco: massimo 50%.
    Possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve a bacca
bianca  provenienti  da  vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le
rispettive  province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad
un massimo del 20%.
                     "Val di Cornia" rosso o rosato:
      Sangiovese: almeno il 50%;
      Cabernet  Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad
un massimo del 50%.
    Possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve a bacca
rossa,  provenienti  da  vitigni  raccomandati e/o autorizzati per le
rispettive  province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad
un massimo del 20%.
    La   denominazione   di   origine  controllata  "Val  di  Cornia"
Vermentino   riservata   al  vino  proveniente  da  uve  del  vitigno
Vermentino per almeno l'85%.
    Possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve a bacca
bianca  provenienti  da  vitigni  raccomandati  e/o  autorizzati  per
rispettive  province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad
un massimo del 15%.
    La  denominazione di origine controllata "Val di Cornia" Ansonica
e'  riservata  al  vino  proveniente  da uve dei vitigno Ansonica per
almeno l'85%.
    Possono  concorrere  al  produzione  di detto vino le uve a bacca
bianca  provenienti  da  vitigni  raccomandati e/o autorizzati per le
rispettive  province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad
un massimo del 15%.
    La   denominazione   di   origine  controllata  "Val  di  Cornia"
Ciliegiolo  e'  riservata  al  vino proveniente dalle uve del vitigno
Ciliegiolo per almeno l'85%.
    Possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve a bacca
rossa  provenienti  da  vitigni,  raccomanti  e/o  autorizzati per le
rispettive  province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad
un massimo del 15%.
     La denominazione di origine controllata "Val di Cornia" Cabernet
Sauvignon  e'  riservata  al  vino  proveniente dalle uve del vitigno
Cabernet Sauvignon per almeno l'85%.
    Possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve a bacca
rossa  provenienti  da  vitigni  raccomandati  e/o autorizzati per le
rispettive province, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del
15%.
    La denominazione di origine controllata "Val di Cornia" Merlot e'
riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Merlot per almeno
l'85%.
    Possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve a bacca
rossa  provenienti  da  vitigni  raccomandati  e/o autorizzati per le
province  di  produzione, da soli o congiuntamente fino ad un massimo
del 15%.
    La   denominazione   di   origine  controllata  "Val  di  Cornia"
Sangiovese  e'  riservata  al  vino proveniente dalle uve del vitigno
Sangiovese per almeno l'85%.
    Possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve a bacca
rossa  provenienti  da  vitigni  raccomandati  e/o autorizzati per le
rispettive province, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del
15%.
    La  denominazione di origine controllata "Val di Cornia" Aleatico
passito  e'  riservata  al  vino  ottenuto  dalle  uve provenienti da
vigneti   aventi  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
ampelografica: Aleatico 100%.
    La  denominazione di origine controllata "VaI di Cornia" Ansonica
passito riservata al vino proveniente da uve del vitigno Ansonica per
il 100%.
    I   vini   della  sottozona  "Suvereto"  devono  essere  ottenuti
esclusivamente   dalle  uve  provenienti  dalla  zona  di  produzione
delimitata  nel  successivo  art.  3  da  vigneti, aventi nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    "Val di Cornia Suvereto":
      Cabernet Sauvignon: minimo 50%;
      Merlot: massimo 50%.
    Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto vino uve a bacca
rossa,  non  aromatiche,  provenienti  da  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati  per  la  provincia di Livorno, da soli o congiuntamente,
fino ad un massimo del 10%.
    "Val di Cornia Suvereto" Merlot:
      Merlot: almeno l'85%.
    Possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve a bacca
rossa,  non  aromatiche,  provenienti  da  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati  per  la  provincia di Livorno, da soli o congiuntamente,
fino ad un massimo del 15%.
    "Val di Cornia Suvereto" Cabernet Sauvignon:
      Cabernet Sauvignon almeno l'85%.
    Possono, concorrere alla produzione di detto vino le uve, a bacca
rossa,  non  aromatiche,  provenienti  da  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati  per  la  provincia di Livorno, da soli o congiuntamente,
fino ad un massimo del 15%.
    "Val di Cornia Suvereto" Sangiovese:
      Sangiovese: almeno l'85%.
    Possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve a bacca
rossa,   non  aromatiche,  provenienti  da  vitigni  autorizzati  e/o
raccomandati  per  la  provincia di Livorno, da soli o congiuntamente
fino ad un massimo deI 15%.
                               Art. 3.
                    Zona di produzione delle uve
    La  zona  di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  "Val di Cornia" ricade nelle
province di Livorno e Pisa e comprende i terreni vocati alla qualita'
rispettivamente:
      in provincia di Livorno: tutto il territorio amministrativo dei
comuni  di  Suvereto  e Sasseta e parte del territorio amministrativo
dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima;
      in  provincia  di  Pisa: tutto il territorio amministrativo del
comune di Monteverdi Marittimo.
    Detta  zona  si  divide  in  due  parti,  zona  sud-ovest  e zona
nord-est, ed e' cosi' delimitata:
Zona sud-ovest.
    Partendo  da  Piombino,  il  limite  segue  viale Unita' d'Italia
quindi  continua lungo la strada della Principessa fino a Fiorentina.
Da   qui   prosegue  verso  Venturina  lungo  la  strada  provinciale
piombinese,  e  superato il Ponte di Ferro, volge verso la strada per
Campo  all'Olmo,  incontra  la  strada  provinciale  della  Rinsacca,
continua  per  detta  strada deviando poi lungo la strada vicinale di
Montegemoli fino ad incontrare la ferrovia. La delimitazione continua
verso  nord  seguendo la ferrovia fino alla stazione di Populonia. Da
qui prosegue verso la strada vicinale di Poggio all'Agnello, incontra
la  strada  che  porta  alla  Principessa,  continua per detta strada
deviando  poi  lungo la strada poderale che porta al podere Poggio al
Lupo.  Da  questo  podere, seguendo la direzione di questa strada, il
limite  raggiunge  un'altra  strada  poderale tramite la quale arriva
alla strada della Principessa.
    Da  qui  la  linea di delimitazione prosegue a sud lungo la detta
strada,  devia  lungo  la  strada  poderale che porta al podere della
Fornace e raggiunge il mare seguendo la stessa direzione.
Zona nord-est.
    Dall'incrocio  della  ferrovia con il confine tra la provincia di
Livorno  con  quella  di  Grosseto,  il  limite  segue  verso nord la
ferrovia stessa fino ad incontrare fosso Valnera. Da qui risalendo il
corso  di tale fosso arriva alla strada comunale di Riotorto-Piombino
e  continua  su  di  essa,  entra nel comune di Campiglia Marittima e
arriva  alla  strada comunale di Casalappi. Da qui il limite prosegue
su  questa  strada,  deviando poi lungo la strada comunale piombinese
fino  al  confine  tra  il  comune di Campiglia Marittima e quello di
Suvereto.  Da  questo  punto la linea di delimitazione prosegue verso
ovest   identificandosi   con  il  confine  tra  i  due  comuni  fino
all'incrocio con il fosso Riomerdancio, risale il corso di tale fosso
fino  a quota 28 e continua a nord lungo la strada provinciale Pisana
fino  alla  strada  statale  n.  398. Da qui il limite prosegue verso
Venturina,  si  identifica  con  questa  strada  devia a sud lungo la
strada  per  Cignarella,  arriva al fosso di Riomerdancio seguendo la
stessa  direzione,  segue  il  corso di detto fossa al fiume Cornia e
segue il corso di quest'uItimo fino alla vecchia strada statale n. 1.
Il  limite continua quindi verso nord lungo la vecchia strada Aurelia
fino  a  localita'  Lumiere  da dove prosegue lungo la via Remigliano
deviando  in  direzione sud-ovest per la strada delle Lotrine fino ad
incontrare   la  ferrovia.  Continuando  verso  nord  il  confine  si
identifica con la ferrovia fino al confine deI comune di San Vincenzo
e  si  ricollega  al  punto di partenza seguendo i confini dei comuni
citati al capoverso iniziale.
    La  delimitazione  della  sottozona  di produzione delle uve atta
alla  produzione  dei  vini  "Suvereto"  coincide  con  i confini del
territorio  amministrativo  del comune di Suvereto, sito in provincia
di Livorno.
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
    Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione
dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Val di Cornia"
devono  essere  quelle normali della zona e atte a conferire alle uve
le specifiche caratteristiche di qualita'.
    I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti idonei per le
produzioni  dei  vini  di  cui si tratta; sono da escludere i terreni
eccessivamente  umidi  o  insufficientemente  soleggiati o di pianura
alluvionale.
    Per  i  nuovi  impianti  e  reimpianti  la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento  i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona.
    La  regione  Toscana puo' consentire diverse forme di allevamento
qualora  siano  tali  da  migliorare  la  gestione  dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
    Le  produzioni massime di uva a ettaro in coltura specializzata e
i titoli alcolometrici volumici naturali sono i seguenti:
=====================================================================
                      |                      | Titolo alcolometrico
                      |    Produzione uva    |   volumico naturale
      Tipologia       |     tonn./ettaro     |     minimo % vol.
=====================================================================
"Val di Cornia" bianco|        12,00         |         11,00
---------------------------------------------------------------------
"Val di Cornia" rosso |        10,00         |         12,00
---------------------------------------------------------------------
"Val di Cornia" rosato|        10,00         |         11,00
---------------------------------------------------------------------
"Val di Cornia"       |                      |
Vermentino            |        10,00         |         11,50
---------------------------------------------------------------------
"Val di Conia"        |                      |
Ansonica              |        10,00         |         11,50
---------------------------------------------------------------------
"Val di Cornia"       |                      |
Ciliegiolo            |        10,00         |         12,00
---------------------------------------------------------------------
"Val di Cornia"       |                      |
Cabernet              |        10,00         |         12,00
---------------------------------------------------------------------
"Vai di Cornia" Merlot|        10,00         |         12,00
---------------------------------------------------------------------
"Vai di Cornia"       |                      |
Sangiovese            |        10,00         |         12,00
---------------------------------------------------------------------
"Val di Cornia"       |                      |
Aleatico passito      |         6,00         |         16,00
---------------------------------------------------------------------
"Val di Cornia"       |                      |
Ansonica passito      |         7,00         |         17,00
    Per  quanto  riguarda  le  tipologie  qualificate con le menzioni
"superiore"  o  "riserva"  la  resa  uva/ha  di  tonn.  9 e il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo e' di 12% vol.
    Per la produzione dei vini della sottozona "Suvereto" e' prevista
una  resa  massima  di  uva/ha  di  9 tonn. e un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 12,50% vol.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
    Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio   e   l'arricchimento   del   titolo   alcolometrico   e
l'appassimento  delle  uve devono essere effettuate nell'ambito della
zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
    Per  la  produzione  dei  vini  della  sottozona "Suvereto", tali
operazioni  devono  essere svolte tutte all'interno del territorio di
produzione della sottozona delimitato dall'art. 3.
    E'  consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.
1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti
concentrati  ottenuti  da  uve  dei  vigneti  iscritti all'albo della
stessa   denominazione   d'origine   controllata   oppure  con  mosto
concentrato  rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
    La  resa  massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva  e  la  produzione massima di vino per ettaro, comprese le
aggiunte  occorrenti  per la elaborazione dei vini liquorosi, sono le
seguenti:
=====================================================================
          Tipologia          |Resa uva/vino %|Produzione max vino hl.
=====================================================================
   "Val di Cornia" bianco    |      70       |         84,00
---------------------------------------------------------------------
   "Val di Cornia" rosso e   |               |
           rosato            |      70       |         70,00
---------------------------------------------------------------------
"Val di Cornia" Vermentino e |               |
          Ansonica           |      70       |         70,00
---------------------------------------------------------------------
 "Val di Cornia" Ciliegiolo, |               |
    Sangiovese, Cabernet     |               |
     Sauvignon e Merlot      |      70       |         70,00
---------------------------------------------------------------------
  "Val di Cornia" Aleatico   |               |
           passito           |      40       |         24,00
---------------------------------------------------------------------
  "Val di Cornia" Ansonica   |               |
           passito           |      40       |         28,00
    Per  i  vini della sottozona "Suvereto" la resa massima di uva in
vino non deve essere superiore al 68%.
    Qualora  la resa uva/vino superi i limiti sopraindicati ma non il
75%  per  i  vini  "Val di Cornia" bianco, rosso, rosato, Vermentino,
Ansonica, Ciliegiolo, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot, il 45%
per i vini "Val di Cornia" Aleatico e Ansonica passito e il 73% per i
vicini  della  sottozona "Suvereto", anche se la produzione ad ettaro
resta  sotto  del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione  di  origine  controllata. Oltre detto limite decade il
diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata  per  tutta la
partita.
    I  vini  "Val di Cornia" Sangiovese, "Val di Cornia" Merlot, "Val
di  Cornia"  Cabernet  Sauvignon nonche' le tipologie "Val di Cornia"
con la menzione "superiore" devono essere sottoposte ad un periodo di
invecchiamento di diciotto mesi, di cui almeno sei mesi in legno.
    Detti   vini   quando   siano   sottoposti   ad   un  periodo  di
invecchiamento  non  inferiore a ventiquattro mesi possono optare per
la menzione "Riserva".
    Per  i  vini  "Val  di  Cornia"  sottozona Suvereto il periodo di
invecchiamento  e affinamento si protrae per almeno ventisei mesi, di
cui  quindici mesi in recipienti di legno di capacita' inferiore a 30
hl e almeno sei mesi in bottiglia prima dell'immissione in commercio.
    Il periodo di invecchiamento decorre dal 1o novembre dell'anno di
produzione delle uve.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    I  vini  di  cui  all'art.  1 all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
      "Val di Cornia" bianco:
        colore: giallo paglierino di limpidezza brillante;
        odore: delicato piu' o meno fruttato;
        sapore: secco, fresco;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
        acidita' totale minima: 5,5 g/l;
        estratto secco netto: 16,0 g/l.
      "Val di Cornia" Ansonica:
        colore: giallo paglierino, brillante;
        odore: intenso, caratteristico;
        sapore: secco, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
        acidita' totale minima: 5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 16 g/l.
      "Val di Cornia" Vermentino:
        colore: giallo paglierino, brillante;
        odore: delicato, caratteristico;
        sapore: secco, armonico, vellutato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
        acidita' totale minima: 5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 16 g/l.
      "Val di Cornia" rosato:
        colore: rosato, rosato tenue di limpidezza brillante;
        odore: vinoso delicato, piu' o meno fruttato;
        sapore: secco fresco, gradevole;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
        acidita' totale minima: 5,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 17 g/l.
      "Val di Cornia" rosso:
        colore:  rosso  rubino  di  buona  intensita',  di limpidezza
brillante;
        odore: vinoso, delicato;
        sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
        acidita' totale minima: 5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 22 g/l.
      "Val di Cornia" Ciliegiolo:
        colore: rosso rubino;
        odore: vinoso, delicato;
        sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
        acidita' totale minima: 5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 22 g/l.
      "Val di Cornia" Merlot:
        colore:    rosso    rubino    tendente    al    granato   con
l'invecchiamento, di limpidezza brillante;
        odore: vinoso, delicato;
        sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 25 g/l.
      "Val di Cornia" Cabernet Sauvignon:
        colore:    rosso    rubino    tendente    al    granato   con
l'invecchiamento, di limpidezza brillante;
        odore: vinoso, delicato;
        sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 25 g/l.
      "Val di Cornia" Sangiovese:
        colore:    rosso    rubino    tendente    al    granato   con
l'invecchiamento, di limpidezza brillante;
        odore: vinoso, delicato;
        sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 25 g/l.
      "Val di Cornia" Aleatico passito:
        colore: rosso rubino intenso, di limpidezza brillante;
        odore: intenso, vinoso;
        sapore: leggermente dolce, ricco di corpo;
        titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol. di cui
almeno il 13% svolto;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto secco netto minimo: 25 g/l.;
        acidita' volatile massima: 1,7 g/l.
      "Val di Cornia" Ansonica passito:
        colore: paglierino intenso, limpidezza brillante;
        odore: caratteristico intenso;
        sapore: amabile;
        titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 17% vol. di cui
almeno il 13% vol. svolto;
        acidita' volatile massime: 1,6 g/l;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto secco netto minimo: 25 g/l.
      "Val di Cornia" Suvereto:
        colore: rosso rubino, anche intenso, brillante;
        odore: vinoso, delicato;
        sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 25 g/l.
      "Val di Cornia Suvereto" Merlot:
        colore: rosso rubino intenso o granato;
        odore: delicato e caratteristico;
        sapore: asciutto, armonico, di corpo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 25 g/l.
      "Val di Cornia Suvereto" Cabernet Sauvignon:
        colore: rosso rubino intenso o granato;
        odore: delicato, caratteristico, fine;
        sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 25 g/l.
      "Val di Cornia Suvereto" Sangiovese:
        colore: rosso rubino intenso o granato, brillante;
        odore: delicato, fine, caratteristico;
        sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 25 g/l.
    I  vini  "Val  di Cornia" con la menzione "riserva" o "superiore"
devono  rispondere  alle  caratteristiche  dei  rispettivi  vini  con
l'unica eccezione del titolo alcolometrico volumico totale minimo che
deve essere pari a 12,5% vol.
    E'  facolta'  del Ministero delle politiche agricole e forestali,
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidita' totale e
dell'estratto secco netto.
    In  relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
ove  consentito, il sapore dei vini puo' rilevare lieve percezione di
legno.
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi   "fine",   "scelto",  "selezione"  e  altri.  E'  tuttavia
consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a ragioni
sociali,  marchi  privati,  non  aventi  significato  laudativo e non
idonei a trarre in inganno il consumatore.
    Sono  consentite  la  menzioni  facoltative  previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali come quelle del colore,
della  varieta'  del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti
ai   vini   di  cui  all'art.  1.  In  riferimento  alle  indicazioni
geografiche  e  toponomastiche  di  unita' amministrative, o frazioni
aree,  zone  localita',  dalle  quali  provengono  e'  consentito  al
disposto  del  decreto  ministeriale  22  aprile  1992.  Le  menzioni
facoltative in etichetta esclusi i marchi ed i nomi aziendali possono
essere riportati nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici
non  piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione
d'origine.  Sulle  bottiglie  contenenti  i  vini  "Val di Cornia" e'
obbligatoria l'annata di produzione delle uve.
    I  vini  della  sottozona  "Suvereto"  non  possono utilizzare le
menzioni  "Superiore"  o  "Riserva".  E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni   toponomastiche   delle   vigne  da  cui  effettivamente
provengono  la  totalita'  delle  uve  utilizzate  per  il vino cosi'
qualificato e nel rispetto di quanto previsto dalle norme.
    In etichetta la menzione della sottozona "Suvereto" e l'eventuale
toponimo  di  vigna possono essere riportati con caratteri di stampa,
per  evidenza  e  dimensione,  uguali  a  quelli  utilizzati  per  la
denominazione  di  origine  e  devono  essere  scritti immediatamente
consequenziali.
                               Art. 8.
                           Confezionamento
    I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere immessi al consumo
esclusivamente  in  recipienti  di  vetro di volume nominale fino a 5
litri  di  capacita'.  Le  bottiglie  conformi  alle norme vigenti di
legge,  debbono  essere  anche  per  quanto riguarda l'abbigliamento,
consone  ai  tradizionali  caratteri  di  qualita'.  Per le tipologie
"Superiore"  o  "Riserva"  nonche'  per  le  tipologie  "Sangiovese",
"Cabernet   Sauvignon"  e  "Merlot"  e'  ammessa  solo  in  bottiglia
bordolese  nelle capacita' tra 0,375 litri e 5 litri chiusa con tappo
raso.
    Per i vini della sottozona "Suvereto" e' ammesso l'utilizzo della
sola  bottiglia  bordolese  per tutte le capacita' di 0,375 a 5 litri
con tappo raso.