Art. 11. Ove, a seguito dell'incontro in contraddittorio svolto con il produttore, i dati dichiarati dal produttore non risultassero esatti, lo stesso e' tenuto a rimborsare all'AIMA le spese occasionate e connesse ai controlli svolti. Il recupero delle spese, applicato per le aziende che al termine delle attivita' di incontro in contraddittorio (accertamento definitivo) si trovassero al di fuori delle tolleranze previste, si articola secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14 ed utilizza gli importi, riportati nella delibera commissariale del 27 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1996, nonche' nella circolare AIMA n. 442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996, e gia' utilizzati per le precedenti campagne di accertamento definitivo dei dati dello schedario oleicolo (1994/95, 1995/96 e 1996/97). Il recupero delle spese verra' effettuato dall'AIMA sull'aiuto alla produzione a decorrere dalla campagna 1998/99 e successive.