Art. 11.
  Ove,  a  seguito  dell'incontro  in  contraddittorio  svolto con il
produttore, i dati dichiarati dal produttore non risultassero esatti,
lo  stesso  e'  tenuto  a  rimborsare all'AIMA le spese occasionate e
connesse ai controlli svolti.
  Il  recupero  delle  spese, applicato per le aziende che al termine
delle   attivita'   di   incontro  in  contraddittorio  (accertamento
definitivo)  si  trovassero al di fuori delle tolleranze previste, si
articola  secondo  quanto  indicato agli articoli 13 e 14 ed utilizza
gli  importi,  riportati nella delibera commissariale del 27 dicembre
1995,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1996,
nonche'  nella  circolare  AIMA  n.  442,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  del  13 luglio  1996,  e gia' utilizzati per le precedenti
campagne di accertamento definitivo dei dati dello schedario oleicolo
(1994/95, 1995/96 e 1996/97).
  Il recupero delle spese verra' effettuato dall'AIMA sull'aiuto alla
produzione a decorrere dalla campagna 1998/99 e successive.