Art. 13. I produttori presentatisi all'incontro che al termine del medesimo risultassero al di fuori delle tolleranze previste se di fascia "A", o discordanti dichiarato/ accertato, se di fascia "B", (sulle particelle riportate sulla notifica di discordanza) dovranno riconoscere: L. 13.200 ad azienda, per le attivita' di integrazione o sostituzione dei dati contenuti nella banca dati dello schedario; L. 32.400 a particella per il riscontro del numero delle piante dichiarate con quelle risultanti dall'esame della fotografia aerea e della relativa mappa catastale per le seguenti tipologie: particelle discordanti (dichiarato/accertato) per cui si conferma (uguale o minore), a seguito dell'incontro, il dato accertato dallo schedario e comunicato al produttore nella notifica di discordanza; particelle con riferimenti catastali erroneamente dichiarati; in tal caso e' prevista la cancellazione della particella errata (da considerare ai fini del recupero degli oneri occasionati) e l'inserimento di quella corretta (valida ai fini della sola definizione della reale consistenza aziendale e pertanto non verra' presa in considerazione per il pagamento dell'aiuto per la campagna 1997/98); particelle concordanti per le quali il produttore chieda la esplicita verifica in contraddittorio. I produttori che richiedessero altresi' la verifica in campo di una o piu' particelle dichiarate (gia' presenti nella notifica di discordanza), e si trovassero, al termine della medesima, al di fuori delle tolleranze previste se di fascia "A", o discordanti dichiarato/accertato, se di fascia "B", oltre a quanto sopra dovranno riconoscere L. 430.000 ad azienda piu' L. 1.200 per il numero di piante di olivo effettivamente esistenti in ciascuna delle particelle da verificare.