Art. 13.
  I  produttori presentatisi all'incontro che al termine del medesimo
risultassero  al di fuori delle tolleranze previste se di fascia "A",
o  discordanti  dichiarato/  accertato,  se  di  fascia  "B",  (sulle
particelle   riportate   sulla   notifica  di  discordanza)  dovranno
riconoscere:
    L.  13.200  ad  azienda,  per  le  attivita'  di  integrazione  o
sostituzione dei dati contenuti nella banca dati dello schedario;
    L.  32.400  a particella per il riscontro del numero delle piante
dichiarate  con quelle risultanti dall'esame della fotografia aerea e
della relativa mappa catastale per le seguenti tipologie:
      particelle   discordanti   (dichiarato/accertato)  per  cui  si
conferma   (uguale  o  minore),  a  seguito  dell'incontro,  il  dato
accertato  dallo  schedario e comunicato al produttore nella notifica
di discordanza;
      particelle  con  riferimenti catastali erroneamente dichiarati;
in  tal caso e' prevista la cancellazione della particella errata (da
considerare   ai   fini  del  recupero  degli  oneri  occasionati)  e
l'inserimento   di   quella  corretta  (valida  ai  fini  della  sola
definizione  della  reale consistenza aziendale e pertanto non verra'
presa  in  considerazione per il pagamento dell'aiuto per la campagna
1997/98);
      particelle  concordanti  per  le  quali il produttore chieda la
esplicita verifica in contraddittorio.
  I produttori che richiedessero altresi' la verifica in campo di una
o  piu'  particelle  dichiarate  (gia'  presenti  nella  notifica  di
discordanza), e si trovassero, al termine della medesima, al di fuori
delle   tolleranze   previste   se   di  fascia  "A",  o  discordanti
dichiarato/accertato, se di fascia "B", oltre a quanto sopra dovranno
riconoscere  L.  430.000  ad  azienda  piu' L. 1.200 per il numero di
piante di olivo effettivamente esistenti in ciascuna delle particelle
da verificare.