Art. 16.
  Gli  esiti dei controlli svolti in sede di incontro sono comunicati
all'olivicoltore  per  il  tramite  della  consegna  del  verbale  di
incontro  in  contraddittorio,  controfirmato  dalle  parti.  I  dati
rilevati,  riportati  nel  verbale, per ogni particella, sono assunti
come  definitivi  ed  utilizzati  ai  fini  del  pagamento dell'aiuto
richiesto  per  la  campagna 1997/98, anche qualora il produttore non
intenda sottoscrivere il verbale stesso.
    Roma, 14 febbraio 2000
                                               Il commissario: Oriani