Art. 16. Gli esiti dei controlli svolti in sede di incontro sono comunicati all'olivicoltore per il tramite della consegna del verbale di incontro in contraddittorio, controfirmato dalle parti. I dati rilevati, riportati nel verbale, per ogni particella, sono assunti come definitivi ed utilizzati ai fini del pagamento dell'aiuto richiesto per la campagna 1997/98, anche qualora il produttore non intenda sottoscrivere il verbale stesso. Roma, 14 febbraio 2000 Il commissario: Oriani