Art. 2.
  Per  la  campagna  1997/98,  per  ogni  singolo olivicoltore che, a
seguito  del  confronto  di  cui all'art. 1, presenti una discordanza
significativa  a  livello  aziendale, l'AIMA procedera' alla verifica
documentale,   nonche'   ai   necessari  controlli  oggettivi  svolti
attraverso  la  fotointerpretazione  e  nei  casi dubbi attraverso la
verifica    di    campo.   Ai   fini   della   determinazione   della
significativita'   di  tale  discordanza  troveranno  applicazione  i
criteri ammessi al riguardo della Commissione U.E.