Art. 2. Per la campagna 1997/98, per ogni singolo olivicoltore che, a seguito del confronto di cui all'art. 1, presenti una discordanza significativa a livello aziendale, l'AIMA procedera' alla verifica documentale, nonche' ai necessari controlli oggettivi svolti attraverso la fotointerpretazione e nei casi dubbi attraverso la verifica di campo. Ai fini della determinazione della significativita' di tale discordanza troveranno applicazione i criteri ammessi al riguardo della Commissione U.E.