Art. 4.
  Ai  produttori  che,  a seguito dei controlli effettuati, dovessero
permanere  in  condizione  di  significativa  discordanza  a  livello
aziendale  (fuori  dalle  tolleranze  previste  se di fascia "A" o in
discordanza  dichiarato/accertato  se  di fascia "B"), verra' inviata
una  comunicazione  direttamente presso il domicilio, tramite lettera
a/r,  riportante la consistenza aziendale a livello di particella con
i  dati  dal  confronto  dei  quali  e'  stata  rilevata  la suddetta
discordanza.  Tale  comunicazione  (prima  notifica)  ha nel contempo
validita' di convocazione dei produttori stessi per lo svolgimento di
un   incontro   in   contraddittorio   finalizzato   alla  definitiva
determinazione della consistenza aziendale in loco.