Art. 4. Ai produttori che, a seguito dei controlli effettuati, dovessero permanere in condizione di significativa discordanza a livello aziendale (fuori dalle tolleranze previste se di fascia "A" o in discordanza dichiarato/accertato se di fascia "B"), verra' inviata una comunicazione direttamente presso il domicilio, tramite lettera a/r, riportante la consistenza aziendale a livello di particella con i dati dal confronto dei quali e' stata rilevata la suddetta discordanza. Tale comunicazione (prima notifica) ha nel contempo validita' di convocazione dei produttori stessi per lo svolgimento di un incontro in contraddittorio finalizzato alla definitiva determinazione della consistenza aziendale in loco.