Art. 5.
  Gli  olivicoltori  che  hanno  ricevuto la notifica di discordanza,
riportante la consistenza aziendale a livello di particella, hanno la
facolta'  di  procedere alla rettifica della dichiarazione presentata
per  la  campagna  1998/99,  accettando  nel contempo i dati rilevati
indicati  nella  notifica,  oppure  di  presentarsi  all'incontro  in
contraddittorio  presso  la  sede periferica indicata nella medesima,
nel  caso  di  non  accettazione  dei  dati  rilevati  indicati nella
notifica di discordanza.
  Le  attivita'  di  incontro  con  il produttore seguiranno le linee
indicate dal regolamento CE n. 586/88.