Art. 5. Gli olivicoltori che hanno ricevuto la notifica di discordanza, riportante la consistenza aziendale a livello di particella, hanno la facolta' di procedere alla rettifica della dichiarazione presentata per la campagna 1998/99, accettando nel contempo i dati rilevati indicati nella notifica, oppure di presentarsi all'incontro in contraddittorio presso la sede periferica indicata nella medesima, nel caso di non accettazione dei dati rilevati indicati nella notifica di discordanza. Le attivita' di incontro con il produttore seguiranno le linee indicate dal regolamento CE n. 586/88.