Art. 8.
  Per  tutti  i  produttori  che  si  presenteranno,  a seguito della
convocazione  di  cui  all'art. 4, si procedera' all'incontro in sede
periferica e se esplicitamente richiesto dal produttore, in campo, ai
fini di definire la reale consistenza aziendale.
  Ai  fini  dell'effettuazione  dell'incontro  i  produttori potranno
incaricare   un   loro   rappresentante  munito  di  apposita  delega
sottoscritta  nonche'  del  documento  in  originale del delegante. I
tecnici    incaricati   dallo   schedario   devono   procedere   alla
archiviazione, nel fascicolo aziendale, della fotocopia del documento
del produttore unitamente alla delega.
  Nel corso dell'incontro verranno verificate, in contraddittorio con
il  produttore,  tutte le particelle con dati discordanti determinati
dalla  precedente  fase  di  controllo  e,  ove  necessario, tutte le
particelle  che  il produttore richieda esplicitamente di investigare
al  fine  della  determinazione  della  propria consistenza aziendale
(particelle  inserite,  variate,  frazionate,  ecc.)  comprese quelle
concordanti.  Per  quanto  riguarda  le  particelle non valide per la
campagna  in  corso  di  accertamento (inserite, variate, frazionate,
ecc.)  si  procede  alla verifica attraverso l'esame della fotografia
aerea  e  della  relativa  mappa catastale, ma non con la verifica di
campo in contraddittorio.
  Le  particelle  dichiarate  come uso civico (quota di possesso 999)
partecipano  al  calcolo degli esiti aziendali solo qualora il numero
di  piante  rilevate dallo schedario e' inferiore al numero di piante
dichiarate dal singolo produttore.