Art. 8. Per tutti i produttori che si presenteranno, a seguito della convocazione di cui all'art. 4, si procedera' all'incontro in sede periferica e se esplicitamente richiesto dal produttore, in campo, ai fini di definire la reale consistenza aziendale. Ai fini dell'effettuazione dell'incontro i produttori potranno incaricare un loro rappresentante munito di apposita delega sottoscritta nonche' del documento in originale del delegante. I tecnici incaricati dallo schedario devono procedere alla archiviazione, nel fascicolo aziendale, della fotocopia del documento del produttore unitamente alla delega. Nel corso dell'incontro verranno verificate, in contraddittorio con il produttore, tutte le particelle con dati discordanti determinati dalla precedente fase di controllo e, ove necessario, tutte le particelle che il produttore richieda esplicitamente di investigare al fine della determinazione della propria consistenza aziendale (particelle inserite, variate, frazionate, ecc.) comprese quelle concordanti. Per quanto riguarda le particelle non valide per la campagna in corso di accertamento (inserite, variate, frazionate, ecc.) si procede alla verifica attraverso l'esame della fotografia aerea e della relativa mappa catastale, ma non con la verifica di campo in contraddittorio. Le particelle dichiarate come uso civico (quota di possesso 999) partecipano al calcolo degli esiti aziendali solo qualora il numero di piante rilevate dallo schedario e' inferiore al numero di piante dichiarate dal singolo produttore.