Art. 9.
  In  sede  di incontro non e' consentita la variazione del numero di
piante   dichiarato   per   particella.   Tale  eventuale  variazione
potra'/dovra'   essere   oggetto   di  rettifica  della  denuncia  di
coltivazione  per  la campagna olivicola successiva a quella in corso
di accertamento (1998/99).
  Le variazioni che sara' possibile apportare in sede di incontro (al
fine   di   definire   la   reale   consistenza   aziendale),  dietro
presentazione  di documenti giustificativi idonei, (estratti di mappa
catastale,  ecc.) sono relative a correzioni di riferimenti catastali
errati (inserimento o cancellazione di particelle a seguito di errori
materiali, mutamenti catastali, frazionamenti, accorpamenti, ecc.).
  Tali  variazioni  non  avranno  valore  dichiarativo  e non avranno
quindi  valore per la concessione dell'aiuto per la campagna 1997/98,
ma  avranno  solo  valore  di  acquisizione  tecnica  da  parte dello
schedario   e  del  produttore;  pertanto  andranno  considerate  dal
produttore  per  la  compilazione  della  rettifica della denuncia di
coltivazione   della   campagna  successiva  a  quella  in  corso  di
accertamento  (1998/99).  L'associazione  di appartenenza provvedera'
alla  verifica  del  titolo  di  conduzione  delle  particelle  nuove
indicate nel verbale.