Art. 9. In sede di incontro non e' consentita la variazione del numero di piante dichiarato per particella. Tale eventuale variazione potra'/dovra' essere oggetto di rettifica della denuncia di coltivazione per la campagna olivicola successiva a quella in corso di accertamento (1998/99). Le variazioni che sara' possibile apportare in sede di incontro (al fine di definire la reale consistenza aziendale), dietro presentazione di documenti giustificativi idonei, (estratti di mappa catastale, ecc.) sono relative a correzioni di riferimenti catastali errati (inserimento o cancellazione di particelle a seguito di errori materiali, mutamenti catastali, frazionamenti, accorpamenti, ecc.). Tali variazioni non avranno valore dichiarativo e non avranno quindi valore per la concessione dell'aiuto per la campagna 1997/98, ma avranno solo valore di acquisizione tecnica da parte dello schedario e del produttore; pertanto andranno considerate dal produttore per la compilazione della rettifica della denuncia di coltivazione della campagna successiva a quella in corso di accertamento (1998/99). L'associazione di appartenenza provvedera' alla verifica del titolo di conduzione delle particelle nuove indicate nel verbale.