Art. 5.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui all'art. 1 comporta una pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 gennaio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi