(( Art. 2-bis. ))
((  1. All'articolo  5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Per consentire al comparto
dell'autotrasporto  nazionale di evolvere verso modalita' di servizio
piu'  evolute  e  competitive  e  per  favorire  un maggiore grado di
sicurezza  nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1
dell'articolo  1  della  legge  23 dicembre 1997, n. 454, i datori di
lavoro  pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto
non  sono  tenuti,  per  quanto  concerne  il  personale  viaggiante,
all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3". ))
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  5 della legge 12 marzo
          1999,  n.  68,  recante "Norme per il diritto al lavoro dei
          disabili"  (Gazzetta  Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999, al
          supplemento   ordinario),   come  modificato  dal  presente
          decreto-legge, e' il seguente:
              "Art.  5  (Esclusioni,  esoneri  parziali  e contributi
          esonerativi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data
          di  cui  all'art.  23,  comma  1,  sentite  le  commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  che  esprimono  il
          parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello
          schema   di   decreto,  e  la  conferenza  unificata,  sono
          individuate  le  mansioni  che,  in relazione all'attivita'
          svolta   dalle   amministrazioni  pubbliche  e  dagli  enti
          pubblici  non  economici,  non  consentono l'occupazione di
          lavoratori  disabili  o la consentono in misura ridotta. Il
          predetto   decreto   determina  altresi'  la  misura  della
          eventuale riduzione.
              2. I  datori  di  lavoro pubblici e privati che operano
          nel  settore  del  trasporto  pubblico  aereo,  marittimo e
          terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale
          viaggiante  e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui
          all'art.  3.  Sono altresi' esentati dal predetto obbligo i
          datori  di lavoro pubblici e privati del solo settore degli
          impianti  a  fune,  in  relazione al personale direttamente
          adibito  alle  aree  operative  di  esercizio e regolarita'
          dell'attivita'  di  trasporto.  Per  consentire al comparto
          dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalita' di
          servizio  piu'  evolute  e  competitive  e  per favorire un
          maggiore  grado di sicurezza nella circolazione stradale di
          mezzi,  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  1  della legge
          23 dicembre  1997,  n.  454,  i datori di lavoro pubblici e
          privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono
          tenuti,   per  quanto  concerne  il  personale  viaggiante,
          all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3.
              3. I  datori  di  lavoro  privati  e  gli enti pubblici
          economici  che,  per  le  speciali  condizioni  della  loro
          attivita',  non  possono  occupare l'intera percentuale dei
          disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
          dall'obbligo  dell'assunzione,  alla condizione che versino
          al  Fondo  regionale  per l'occupazione dei disabili di cui
          all'art.  14  un contributo esonerativo per ciascuna unita'
          non  assunta,  nella  misura  di  L. 25.000 per ogni giorno
          lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
              4. Con   decreto   del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  da  emanare  entro  centoventi giorni
          dalla  data  di  cui  all'art.  23,  comma  1,  sentita  la
          conferenza  unificata  e  sentite  altresi'  le commissioni
          parlamentari  competenti per materia, che esprimono il loro
          parere   con   le   modalita'  di  cui  al  comma  1,  sono
          disciplinati  i procedimenti relativi agli esoneri parziali
          dagli  obblighi  occupazionali,  nonche'  i  criteri  e  le
          modalita'  per  la  loro  concessione,  che avviene solo in
          presenza di adeguata motivazione.
              5. In   caso   di   omissione  totale  o  parziale  del
          versamento  dei  contributi di cui al presente articolo, la
          somma  dovuta  puo' essere maggiorata, a titolo di sanzione
          amministrativa,  dal  5  per  cento al 24 per cento su base
          annua.  La  riscossione  e'  disciplinata secondo i criteri
          previsti al comma 7.
              6. Gli  importi dei contributi e della maggiorazione di
          cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          sentita la conferenza unificata.
              7. Le  regioni,  entro  centoventi giorni dalla data di
          cui  all'art.  23,  comma  1,  determinano  i  criteri e le
          modalita'  relativi  al  pagamento,  alla  riscossione e al
          versamento,   al  Fondo  regionale  per  l'occupazione  dei
          disabili di cui all'art. 14, delle somme di cui al presente
          articolo.
              8. I  datori  di  lavoro,  pubblici  e privati, possono
          essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere
          in  un'unita'  produttiva  un  numero  di lavoratori aventi
          diritto  al  collocamento  obbligatorio  superiore a quello
          prescritto,  portando  le  eccedenze  a  compenso del minor
          numero  di  lavoratori  assunti  in altre unita' produttive
          della  medesima  regione. Per i datori di lavoro privati la
          compensazione  puo' essere operata in riferimento ad unita'
          produttive ubicate in regioni diverse".
              - Il  testo  vigente dell'art. 1, comma 1, della citata
          legge 23 dicembre 1997, n. 454, e' il seguente:
              "1.  La  presente  legge  si  propone  di consentire al
          comparto  dell'autotrasporto  nazionale  di  evolvere verso
          forme  e modalita' di servizio piu' evolute e competitive e
          di  incrementare  il  trasporto  combinato.  A  tal fine la
          presente   legge   ha   la   finalita'   di   favorire   la
          ristrutturazione  del  sistema  dell'autotrasporto italiano
          attraverso  un complesso di interventi volti ad incentivare
          le  aggregazioni  tra  imprese,  nonche' la riduzione delle
          imprese  monoveicolari, ottenendo in tal modo una riduzione
          di  capacita'  di  carico complessiva. La presente legge si
          propone  inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza
          nella  circolazione  stradale dei mezzi e un minore impatto
          ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea
          in materia".