(( Art. 2-bis. )) (( 1. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalita' di servizio piu' evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3". )) Riferimenti normativi: - Il testo vigente dell'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999, al supplemento ordinario), come modificato dal presente decreto-legge, e' il seguente: "Art. 5 (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresi' la misura della eventuale riduzione. 2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3. Sono altresi' esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarita' dell'attivita' di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalita' di servizio piu' evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3. 3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attivita', non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 un contributo esonerativo per ciascuna unita' non assunta, nella misura di L. 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentita la conferenza unificata e sentite altresi' le commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalita' di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonche' i criteri e le modalita' per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione. 5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta puo' essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione e' disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7. 6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza unificata. 7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, determinano i criteri e le modalita' relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14, delle somme di cui al presente articolo. 8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unita' produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione puo' essere operata in riferimento ad unita' produttive ubicate in regioni diverse". - Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1997, n. 454, e' il seguente: "1. La presente legge si propone di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso forme e modalita' di servizio piu' evolute e competitive e di incrementare il trasporto combinato. A tal fine la presente legge ha la finalita' di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare le aggregazioni tra imprese, nonche' la riduzione delle imprese monoveicolari, ottenendo in tal modo una riduzione di capacita' di carico complessiva. La presente legge si propone inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea in materia".