Art. 2.
  1. Al  fine di realizzare le finalita' di cui all'articolo 8, comma
10,  lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata
la  spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a
lire 290 miliardi in apposita unita' previsionale di base dello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  per  gli interventi di
rilievo  ambientale  in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a
lire  10 miliardi in apposita unita' previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero delle finanze.
  2. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  adottato,  (( entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  ))  di concerto con il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, con il Ministro
delle  finanze  e  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  sentita  la  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano,  sono  determinati i criteri e le modalita' di utilizzazione
delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 1.
  3. All'onere  di  cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse
finanziarie  derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 23
dicembre  1998,  n. 448. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare  con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.
          Riferimenti normativi:
              - Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
          sviluppo), e' il seguente:
              "Art.   8   (Tassazione  sulle  emissioni  di  anidride
          carbonica   e   misure  compensative).  -  1.  Al  fine  di
          perseguire  l'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni di
          anidride  carbonica  derivanti dall'impiego di oli minerali
          secondo  le  conclusioni  della  Conferenza  di  Kyoto  del
          1-11 dicembre  1997,  le  aliquote  delle  accise sugli oli
          minerali    sono    rideterminate   in   conformita'   alle
          disposizioni dei successivi commi.
              2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le
          finalita'  di  cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti
          della  pressione  fiscale  complessiva.  A  tal  fine  sono
          adottate  misure fiscali compensative e in particolare sono
          ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
              3.  L'applicazione  delle  aliquote  delle  accise come
          rideterminate  ai  sensi del comma 4 e la modulazione degli
          aumenti   delle   stesse   aliquote   di  cui  al  comma  5
          successivamente  all'anno 2000 sono effettuate in relazione
          ai  progressi  nell'armonizzazione  della tassazione per le
          finalita'  di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
          europea.
              4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui
          alla  voce  "Oli  minerali  dell'allegato  I al testo unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
          successive  modificazioni,  e  al numero 11 della tabella A
          allegata   al  medesimo  testo  unico,  nonche'  la  misura
          dell'aliquota  stabilita  nel comma 7, sono rideterminate a
          decorrere   dal  1o gennaio  2005  nelle  misure  stabilite
          nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
              5.  Fino  al  31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
          di  aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il raggiungimento
          progressivo  della  misura  delle  aliquote  decorrenti dal
          1o gennaio  2005, sono stabilite con decreti del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dell'apposita
          Commissione  del  CIPE,  previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri.
              6.  Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per
          il  conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto
          conto  del  valore  delle  emissioni  di anidride carbonica
          conseguenti  all'impiego  degli  oli  minerali  nonche' dei
          prodotti  di  cui  al  comma  7 nell'anno precedente, con i
          decreti  di  cui  al  comma  5  sono  stabilite  le  misure
          intermedie  delle  aliquote  in  modo da assicurare in ogni
          caso  un  aumento delle singole aliquote proporzionale alla
          differenza,  per  ciascuna  tipologia  di  prodotto, tra la
          misura  di  tali  aliquote  alla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge  e  la misura delle stesse stabilite
          nell'allegato  di  cui  al comma 4, nonche' il contenimento
          dell'aumento  annuale  delle  misure intermedie in non meno
          del  10  e  in  non  piu'  del  30 per cento della predetta
          differenza.
              7.  A  decorrere  dal  1o gennaio 1999 e' istituita una
          imposta  sui consumi di L. 1.000 per tonnellata di carbone,
          coke  di  petrolio,  bitume di origine naturale emulsionato
          con  il  30  per cento di acqua, denominato "Orimulsion (NC
          2714)   impiegati   negli  impianti  di  combustione,  come
          definiti  dalla  direttiva  88/609/CEE  del  Consiglio, del
          24 novembre  1988.  Per  il  carbone  e  gli  oli  minerali
          destinati  alla  produzione di energia elettrica, di cui al
          numero  11  della  tabella  A  dell'allegato 1 annesso alla
          presente  legge,  le  percentuali  di  cui  al comma 6 sono
          fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
              8.  L'imposta  e' versata, a titolo di acconto, in rate
          trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno
          precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del
          primo   trimestre   dell'anno  successivo  unitamente  alla
          presentazione  di apposita dichiarazione annuale con i dati
          dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al
          versamento   della   prima   rata   di  acconto.  Le  somme
          eventualmente   versate  in  eccedenza  sono  detratte  dal
          versamento  della  prima rata di acconto e, ove necessario,
          delle  rate successive. In caso di cessazione dell'impianto
          nel   corso   dell'anno,  la  dichiarazione  annuale  e  il
          versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
              9.  In  caso  di inosservanza dei termini di versamento
          previsti  al  comma 8 si applica la sanzione amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  dal  doppio  al
          quadruplo  dell'imposta  dovuta,  fermi restando i principi
          generali  stabiliti  dal  decreto  legislativo  18 dicembre
          1997,   n.   472.    Per   ogni  altra  inosservanza  delle
          disposizioni   del   comma   8   si   applica  la  sanzione
          amministrativa   prevista  dall'art.  50  del  testo  unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
              10.  Le maggiori  entrate  derivanti  per effetto delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
                a)  a  compensare  la  riduzione  degli oneri sociali
          gravanti sul costo del lavoro;
                b) a  compensare  il  minor  gettito  derivante dalla
          riduzione,  operata  annualmente  nella  misura percentuale
          corrispondente  a  quella  dell'incremento, per il medesimo
          anno,  dell'accisa  applicata  al gasolio per autotrazione,
          della  sovrattassa  di  cui  all'art.  8  del decreto-legge
          8 ottobre  1976,  n.  691,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
          abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005;
                c) a    compensare    i maggiori    oneri   derivanti
          dall'aumento  progressivo  dell'accisa applicata al gasolio
          da  riscaldamento  e  al  gas  di petrolio liquefatto anche
          miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate
          nei  comuni  ricadenti  nella  zona  climatica  F di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
          412,  nelle  province nelle quali oltre il 70 per cento dei
          comuni  ricade  nella  zona  climatica  F,  nei  comuni non
          metanizzati  ricadenti  nella  zona  climatica  E di cui al
          predetto   decreto   del   Presidente  della  Repubblica  e
          individuati  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  e  nei  comuni  della regione Sardegna e
          delle  isole  minori,  nonche' a consentire a decorrere dal
          1999,   ove   occorra  anche  con  credito  d'imposta,  una
          riduzione  del costo del gasolio da riscaldamento impiegato
          nei  territori  predetti  non  inferiore  a L. 200 per ogni
          litro  ed  una  riduzione  del  costo  del  gas di petrolio
          liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso
          reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del
          gasolio da riscaldamento;
                d) a   concorrere,   a  partire  dall'anno  2000,  al
          finanziamento   delle   spese   di  investimento  sostenute
          nell'anno  precedente  per  la  riduzione delle emissioni e
          l'aumento  dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di
          combustione  per  la  produzione di energia elettrica nella
          misura   del   20   per  cento  delle  spese  sostenute  ed
          effettivamente  rimaste  a carico, e comunque in misura non
          superiore  al  25  per cento dell'accisa dovuta a norma del
          presente   articolo   dal  gestore  dell'impianto  medesimo
          nell'anno  in  cui  le  spese  sono effettuate. Il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e con il Ministro
          delle   finanze,   determina   la   tipologia  delle  spese
          ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
                e) a  compensare  la  riduzione  degli oneri gravanti
          sugli  esercenti  le attivita' di trasporto merci per conto
          terzi  da  operare,  ove  occorra,  anche  mediante credito
          d'imposta   pari  all'incremento,  per  il  medesimo  anno,
          dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
                f) a misure compensative di settore con incentivi per
          la  riduzione  delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
          energetica  e  le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
          di  reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
          fonte  energetica  nei comuni ricadenti nelle predette zone
          climatiche  E  ed  F, con la concessione di un'agevolazione
          fiscale  con  credito  d'imposta  pari  a  L.  20  per ogni
          chilovattora  (Kwh)  di  calore  fornito,  da  traslare sul
          prezzo di cessione all'utente finale.
              11.  La  Commissione  del  CIPE  di cui al comma 5, nel
          rispetto  della  normativa  comunitaria  in  materia,  puo'
          deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
          fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
          quadro  di progetti pilota o nella scala industriale per lo
          sviluppo   di   tecnologie  innovative  per  la  protezione
          ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
              12.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1999 l'accisa sulla
          benzina   senza   piombo   e'  stabilita  nella  misura  di
          L. 1.022.280   per   mille   litri.   Le maggiori   entrate
          concorrono  a  compensare gli oneri connessi alle riduzioni
          di   cui  al  comma  10,  lettera  c),  ferma  restando  la
          destinazione   disposta   dall'art.   5,   comma   2,   del
          decreto-legge  1o luglio  1996,  n.  346,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1996, n. 428, per la
          prosecuzione della missione di pace in Bosnia.
              13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  dettate  norme di
          attuazione  delle disposizioni di cui al presente articolo,
          fatta  eccezione  per quanto previsto dal comma 10, lettera
          a)".