Art. 4. Partecipazione ai corsi di formazione 1. Partecipano alle attivita' formative disciplinate dal presente decreto i responsabili amministrativi delle scuole statali di ogni ordine e grado d'istruzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non cessano dal servizio a decorrere dal 1o settembre 2000. Partecipa ai corsi anche il personale proveniente dal comparto enti locali - purche' trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124/1999 - con funzioni corrispondenti a quelle del responsabile amministrativo statale, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali secondo i termini stabiliti dalla citata legge. 2. I responsabili amministrativi frequentano di norma i corsi di formazione nella provincia nel cui ambito e' situata l'istituzione scolastica sede di servizio. A tal fine presentano all'amministrazione scolastica provinciale competente apposita domanda, corredata dal proprio curricolo professionale, nei termini stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con successivo provvedimento. 3. I responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni richiamate nell'art. 49, comma 9, del C.C.N.I., ovvero che si trovano in posizione di esonero sindacale, distacco, comando, collocamento fuori ruolo ed in servizio nelle scuole italiane all'estero, partecipano all'attivita' formativa finalizzata all'acquisizione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi con le modalita' previste nel titolo II dell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. L'effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al corso di formazione e' attestata dal dirigente scolastico dell'istituto scolastico sede di corso sulla base degli atti relativi allo svolgimento e alla conclusione del corso stesso forniti dalle agenzie formative. 5. Il numero delle assenze, debitamente documentate, non puo' superare 1/5 della durata stabilita dall'art. 3 del presente decreto per l'attivita' d'aula. 6. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate dai partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al limite previsto dal precedente comma, i responsabili amministrativi interessati possono, per una sola ulteriore volta, partecipare a un corso di formazione che, secondo le necessita', potra' essere organizzato a livello provinciale, regionale, interregionale o nazionale, dall'Amministrazione centrale secondo quanto stabilito al punto 12 dell'art. 49 del C.C.N.I.