Art. 4.
                Partecipazione ai corsi di formazione
  1.  Partecipano  alle attivita' formative disciplinate dal presente
decreto  i  responsabili  amministrativi delle scuole statali di ogni
ordine   e   grado  d'istruzione  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato   che   non   cessano  dal  servizio  a  decorrere  dal
1o settembre  2000. Partecipa ai corsi anche il personale proveniente
dal comparto enti locali - purche' trasferito nei ruoli del personale
ATA  statale  ai  sensi  dell'art.  8  della  legge n. 124/1999 - con
funzioni  corrispondenti  a  quelle  del  responsabile amministrativo
statale,  in servizio nelle istituzioni scolastiche statali secondo i
termini stabiliti dalla citata legge.
  2.  I  responsabili  amministrativi frequentano di norma i corsi di
formazione  nella  provincia  nel cui ambito e' situata l'istituzione
scolastica    sede    di    servizio.    A    tal   fine   presentano
all'amministrazione   scolastica   provinciale   competente  apposita
domanda,  corredata  dal proprio curricolo professionale, nei termini
stabiliti  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione con successivo
provvedimento.
  3.  I  responsabili  amministrativi  che  si  trovano  in una delle
posizioni  richiamate nell'art. 49, comma 9, del C.C.N.I., ovvero che
si  trovano  in  posizione  di  esonero sindacale, distacco, comando,
collocamento  fuori  ruolo  ed  in  servizio  nelle  scuole  italiane
all'estero,    partecipano    all'attivita'   formativa   finalizzata
all'acquisizione  del  profilo  di  direttore dei servizi generali ed
amministrativi  con le modalita' previste nel titolo II dell'allegato
tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.
  4.  L'effettiva  partecipazione  dei responsabili amministrativi al
corso   di   formazione   e'   attestata   dal  dirigente  scolastico
dell'istituto scolastico sede di corso sulla base degli atti relativi
allo  svolgimento  e  alla conclusione del corso stesso forniti dalle
agenzie formative.
  5.  Il  numero  delle  assenze,  debitamente  documentate, non puo'
superare  1/5 della durata stabilita dall'art. 3 del presente decreto
per l'attivita' d'aula.
  6.  Nel  caso  in cui il numero delle assenze, debitamente motivate
dai  partecipanti  al  corso,  risulti  complessivamente superiore al
limite  previsto  dal precedente comma, i responsabili amministrativi
interessati  possono,  per una sola ulteriore volta, partecipare a un
corso  di  formazione  che,  secondo  le  necessita',  potra'  essere
organizzato   a  livello  provinciale,  regionale,  interregionale  o
nazionale,  dall'Amministrazione centrale secondo quanto stabilito al
punto 12 dell'art. 49 del C.C.N.I.