Art. 8.
                     Monitoraggio e valutazione
  1.   La   realizzazione  della  formazione  e'  seguita  attraverso
un'attivita'   di   monitoraggio   e   valutazione  in  itinere,  che
realizzera' una costante osservazione delle attivita' formative messe
in opera dalle agenzie formative.
  2. La Direzione generale del personale attuera' una specifica macro
attivita'    di    sorveglianza   amministrativa,   comprendente   un
monitoraggio  e  un controllo e valutazione in itinere in merito alle
iniziative  realizzate con i finanziamenti previsti annualmente dalla
legge  n.  440  del  18 dicembre  1997  "Fondo per il miglioramento e
l'ampliamento   dell'offerta   formativa   e   per   gli   interventi
perequativi".  Le  attivita'  di  monitoraggio di cui al comma 1 sono
parte integrante della sorveglianza.
  3.  I  criteri per l'attuazione del monitoraggio di cui al punto 1,
finalizzata non soltanto alla verifica dei risultati della formazione
ma  anche  all'analisi  ed  alla  verifica  della  soddisfazione  dei
partecipanti,  sono  definiti  dalla Direzione generale del personale
nell'ambito della sorveglianza.
  4.  La valutazione finale dei partecipanti, secondo quanto previsto
dall'art.  49  del  C.C.N.I.,  sara' realizzata tramite un colloquio,
alla  presenza del direttore del corso e di due dei docenti che hanno
svolto   l'attivita'   di   formazione.   Il   direttore   del  corso
sintetizzera'  l'andamento  del  colloquio  verbalizzando gli aspetti
positivi emersi.