Art. 8. Monitoraggio e valutazione 1. La realizzazione della formazione e' seguita attraverso un'attivita' di monitoraggio e valutazione in itinere, che realizzera' una costante osservazione delle attivita' formative messe in opera dalle agenzie formative. 2. La Direzione generale del personale attuera' una specifica macro attivita' di sorveglianza amministrativa, comprendente un monitoraggio e un controllo e valutazione in itinere in merito alle iniziative realizzate con i finanziamenti previsti annualmente dalla legge n. 440 del 18 dicembre 1997 "Fondo per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi". Le attivita' di monitoraggio di cui al comma 1 sono parte integrante della sorveglianza. 3. I criteri per l'attuazione del monitoraggio di cui al punto 1, finalizzata non soltanto alla verifica dei risultati della formazione ma anche all'analisi ed alla verifica della soddisfazione dei partecipanti, sono definiti dalla Direzione generale del personale nell'ambito della sorveglianza. 4. La valutazione finale dei partecipanti, secondo quanto previsto dall'art. 49 del C.C.N.I., sara' realizzata tramite un colloquio, alla presenza del direttore del corso e di due dei docenti che hanno svolto l'attivita' di formazione. Il direttore del corso sintetizzera' l'andamento del colloquio verbalizzando gli aspetti positivi emersi.