Art. 2.
            Aggiornamento delle tariffe del gas naturale
  2.1. Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane
di  cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate
di  28,5  L/mc  per  forniture  di gas naturale con potere calorifico
superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc.
  2.2.  Nei  casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del
gas  naturale  si  discosti  dal  valore di riferimento, pari a 9.200
kcal/mc  standard,  di  oltre  il 5% e nei casi previsti dall'art. 2,
comma 2.5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas22 aprile  1999,  n.  52/99,  gli esercenti del servizio di
distribuzione  del  gas  naturale a mezzo di reti urbane calcolano la
variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito
al  precedente comma 2.1 per il potere calorifico superiore effettivo
del  gas  distribuito,  espresso  in kcal/mc standard, e dividendo il
risultato per 9.200 kcal/mc standard.