Art. 2. Aggiornamento delle tariffe del gas naturale 2.1. Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate di 28,5 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc. 2.2. Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del gas naturale si discosti dal valore di riferimento, pari a 9.200 kcal/mc standard, di oltre il 5% e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 2.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 9.200 kcal/mc standard.