Art. 3. Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas 3.1. Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di reti urbane di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate di 165,8 L/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg). 3.2. Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei gas di petrolio liquefatti si discosti dal valore di riferimento, pari a 23.900 kcal/mc standard, e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti il servizio di distribuzione dei gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 3.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard.