Art. 3.
Aggiornamento  delle  tariffe  dei gas di petrolio liquefatti e degli
                              altri gas
  3.1.  Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo
di  reti  urbane  di  cui  all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 22 aprile 1999, n.
52/99,  sono  aumentate di 165,8 L/mc per le forniture di gas propano
commerciale  con  potere  calorifico  superiore di riferimento pari a
23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg).
  3.2.  Nei  casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei
gas  di  petrolio  liquefatti  si discosti dal valore di riferimento,
pari  a  23.900  kcal/mc  standard,  e nei casi previsti dall'art. 2,
comma 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  22 aprile  1999,  n.  52/99, gli esercenti il servizio di
distribuzione  dei  gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane
calcolano  la  variazione  da applicare alle tariffe moltiplicando il
valore  definito  al  precedente  comma  3.1 per il potere calorifico
superiore   effettivo   del  gas  distribuito,  espresso  in  kcal/mc
standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard.