Art. 4. Disposizioni transitorie e finali 4.1. Gli esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane devono effettuare i conguagli a favore degli utenti, conseguenti alla modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre n. 195/99, di cui all'art. 1 del presente provvedimento. 4.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1o marzo 2000. Milano, 24 febbraio 2000 Il presidente: Ranci