Art. 4.
                  Disposizioni transitorie e finali
  4.1.  Gli esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale a
mezzo  di  reti  urbane  devono effettuare i conguagli a favore degli
utenti,    conseguenti   alla   modificazione   della   deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  22 dicembre n.
195/99, di cui all'art. 1 del presente provvedimento.
  4.2.  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed ha effetto a decorrere dal
1o marzo 2000.
    Milano, 24 febbraio 2000
                                                 Il presidente: Ranci