IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni ed
integrazioni,   recante  disposizioni  per  la  difesa  delle  piante
coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi
servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  direttiva  n.  77/1993/CEE del Consiglio del 21 dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati  membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,   in  virtu'  del  quale  e'  stata  confermata  allo  Stato  la
determinazione  degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria
(art. 71, comma 1, lettera c);
  Visto  il  decreto  legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in
attuazione   della   direttiva  91/683/CEE,  istituisce  il  Servizio
fitosanitario nazionale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato nel
Supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del
19 febbraio   1996,   concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale";
  Visto  il  decreto  ministeriale 23 febbraio 1998, che recepisce la
decisione  della  Commissione n. 98/105/CE del 28 gennaio, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo
1998;
  Vista  la  decisione  della Commissione n. 98/503/CE dell'11 agosto
1998  che  modifica  la  decisione n. 96/301/CE del 3 maggio 1996 che
autorizza  gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure
d'emergenza  contro  la  propagazione  dello Pseudomonas solanacearum
(Smith)  Smith,  causa  del  marciume  bruno della patata, per quanto
riguarda l'Egitto;
  Vista la decisione della Commissione n. 1999/842/CE del 30 novembre
1999  che  modifica  la  decisione n. 96/301/CE del 3 maggio 1996 che
autorizza  gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure
d'emergenza  contro  la  propagazione  dello Pseudomonas solanacearum
(Smith)  Smith,  causa  del  marciume  bruno della patata, per quanto
riguarda l'Egitto;
  A  norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183,
e   dell'art.   8,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 536;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Le  patate  da  consumo  di  Solanum  tuberosum  L.  originarie
dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica
italiana.
  2.  Detti  tuberi  devono essere provenienti dalle "zone indenni da
organismi  nocivi"  definite  ai  sensi  dell'art. 2 a condizione che
siano  rispettate le misure applicabili ai tuberi coltivati in queste
zone.
  3.  La  Commissione dell'Unione euoropea accerta che l'Egitto abbia
riconosciuto  le "zone indenni da organismi nocivi" definite all'art.
2  e  compila  un  elenco  delle  zone  indenni  da  organismi nocivi
riconosciute, comprendente i dati di identificazione.
  4.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti sono valide per la
campagna d'importazione 1999/2000.
  Dette  misure,  inoltre,  cessano  di  essere  applicate  quando la
Commissione  dell'Unione  europea notifichera' agli Stati membri piu'
di  n.  5  intercettazioni  del  batterio Pseudomonas solanacearum in
partite   di   patate   introdotte   nella   Comunita',   e   che  le
intercettazioni  hanno  dimostrato  che  il  metodo d'identificazione
delle   "zone   indenni  da  organismi  nocivi"  o  le  procedure  di
sorveglianza  ufficiale  in  Egitto  non  sono  stati  sufficienti  a
prevenire  il rischio di introduzione del batterio in questione nella
Comunita'.