Art. 2.
    Definizioni delle zone di coltivazione delle patate egiziane
  1. Ai fini del presente decreto:
    a) per  "zona  indenne  da  organismi  nocivi" si intende la zona
riconosciuta in Egitto ove sono state prodotte le patate destinate ad
essere   introdotte   nella   Comunita'   conformemente  alle  "Norme
internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte 4: sorveglianza
degli organismi nocivi - condizioni per l'istituzione di zone indenni
da organismi nocivi", in particolare il punto 2.3;
    b) per  "zona"  riconosciuta  si  intende  almeno  un "villaggio"
(unita'  amministrativa  gia'  costituita  comprendente  un gruppo di
"bacini")  nella  regione  del  Delta  o un "bacino" (unita' irrigua)
nelle regioni del deserto.
  2.  La  "zona" e' identificata con il rispettivo nome individuale o
collettivo  e  con  il  suo  numero  di codice individuale ufficiale,
compreso il numero di codice ufficiale di ciascun bacino o villaggio.