Art. 2. Definizioni delle zone di coltivazione delle patate egiziane 1. Ai fini del presente decreto: a) per "zona indenne da organismi nocivi" si intende la zona riconosciuta in Egitto ove sono state prodotte le patate destinate ad essere introdotte nella Comunita' conformemente alle "Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte 4: sorveglianza degli organismi nocivi - condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi", in particolare il punto 2.3; b) per "zona" riconosciuta si intende almeno un "villaggio" (unita' amministrativa gia' costituita comprendente un gruppo di "bacini") nella regione del Delta o un "bacino" (unita' irrigua) nelle regioni del deserto. 2. La "zona" e' identificata con il rispettivo nome individuale o collettivo e con il suo numero di codice individuale ufficiale, compreso il numero di codice ufficiale di ciascun bacino o villaggio.