Art. 3. Requisiti richiesti 1. Ai fini di quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, si devono rispettare le misure d'emergenza seguenti, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti A e B degli allegati I, II e IV del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e sue modificazioni, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV parte A, sezione I, punto 25.8. 2. Le patate da consumo destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana devono essere state in Egitto: a) ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una "zona indenne da organismi nocivi" riconosciuta secondo quanto disposto all'art. 1 che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo il metodo di prove della Comunita' di cui agli allegati da I a VII, per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in tali analisi; b) sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; poco prima della raccolta deve essere prelevato un campione di 500 tuberi per 5 feddan (acri) o un campione di 200 tuberi per feddan (acro) o relativa frazione per i campi di patate piu' piccoli al fine di effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione e un'ispezione visiva di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo Pseudomonas solanacearurn (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; c) trasportate in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorita' egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nella Comunita' durante la campagna 1999/2000 e, al loro arrivo al centro di condizionamento riconosciuto devono essere: accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui all'art. 2; sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate. 3. L'elenco dei centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorita' egiziane deve essere trasmesso alla Commissione dell'Unione europea. 4. Al termine dell'imballaggio dei sacchi nel centro di condizionamento le patate devono essere: a) sottoposte ad ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 2% di sacchi per ciascuna spedizione e di 30 tuberi ispezionati per sacco; b) sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione; durante il periodo di esportazione occorre prelevare almeno un campione per ciascuna zona specificata all'art. 2 e rappresentata nella spedizione; vanno prelevati in ogni caso almeno cinque campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove della Comunita' di cui agli allegati da I a VII, e sono risultate indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in tali analisi; c) chiaramente etichettate su ciascun sacco, sotto il controllo delle competenti autorita' egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale, quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute compilato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente decreto, e del numero del lotto corrispondente; d) preparate in lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi dell'art. 2; e) accompagnate dal certificato fitosanitario, di cui agli articoli 37 e 41 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, con indicazione del numero di lotto nella sezione "Marchio dei colli" nonche' del numero di codice ufficiale di cui al precedente trattino nella sezione "Dichiarazioni supplementari". Nella stessa sezione devono essere ugualmente indicati il numero di lotto dal quale e' stato prelevato un campione, ai fini delle ispezioni ufficiali sopradescritte, come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate; f) esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio e' indicato su ciascuna spedizione. L'elenco degli esportatori ufficialmente registrati deve essere fornito alla Commissione dell'Unione europea dalle autorita' fitosanitarie egiziane anteriormente al 1o dicembre 1999.