Art. 3.
                         Requisiti richiesti
  1.  Ai  fini di quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, si
devono  rispettare le misure d'emergenza seguenti, oltre ai requisiti
fissati per le patate nelle parti A e B degli allegati I, II e IV del
decreto  ministeriale  31 gennaio  1996  e  sue  modificazioni, fatta
eccezione  per i requisiti di cui all'allegato IV parte A, sezione I,
punto 25.8.
  2.  Le  patate  da  consumo  destinate  ad  essere  introdotte  nel
territorio della Repubblica italiana devono essere state in Egitto:
    a) ottenute  da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute
in  precedenza  da  tali  patate,  prodotte  in  una "zona indenne da
organismi  nocivi"  riconosciuta  secondo  quanto disposto all'art. 1
che,  immediatamente  prima di essere piantate, sono state sottoposte
ad  analisi  ufficiali  effettuate  secondo  il metodo di prove della
Comunita'   di  cui  agli  allegati  da  I  a  VII,  per  individuare
un'eventuale   infezione  latente  e  sono  risultate  indenni  dallo
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in tali analisi;
    b) sottoposte  a  ispezioni  ufficiali sul campo durante il ciclo
vegetativo per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della
patata   causato  dallo  Pseudomonas  solanacearum  (Smith)  Smith  e
risultate  esenti  da  questi  sintomi  in tali ispezioni; poco prima
della  raccolta deve essere prelevato un campione di 500 tuberi per 5
feddan  (acri)  o  un  campione  di  200  tuberi  per feddan (acro) o
relativa  frazione  per  i  campi  di  patate piu' piccoli al fine di
effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione
e  un'ispezione  visiva  di tuberi tagliati per individuare eventuali
sintomi  del  marciume  bruno  della patata causato dallo Pseudomonas
solanacearurn  (Smith)  Smith e risultate esenti da questi sintomi in
tali ispezioni;
    c) trasportate   in   centri   di  condizionamento  ufficialmente
riconosciuti dalle autorita' egiziane per il trattamento esclusivo di
patate  ammesse  ad  essere  esportate  nella  Comunita'  durante  la
campagna  1999/2000  e,  al  loro arrivo al centro di condizionamento
riconosciuto devono essere:
      accompagnate  da  documenti  che  hanno  scortato il carico dal
campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di
cui all'art. 2;
      sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati
per  individuare  eventuali  sintomi  del marciume bruno della patata
causato  dallo  Pseudomonas  solanacearum  (Smith)  Smith e risultate
esenti  da  questi  sintomi  in tali ispezioni, effettuate secondo un
tasso di campionamento del 10% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per
i  sacchi  da  70 kg o equivalenti e del 50% di sacchi e di 40 tuberi
per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate.
  3.   L'elenco   dei   centri   di   condizionamento   ufficialmente
riconosciuti  dalle  autorita'  egiziane  deve  essere trasmesso alla
Commissione dell'Unione europea.
  4.   Al   termine   dell'imballaggio   dei  sacchi  nel  centro  di
condizionamento le patate devono essere:
    a) sottoposte  ad  ispezioni  ufficiali su campioni di tuberi per
individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato
dallo  Pseudomonas  solanacearum  (Smith) Smith e risultate esenti da
questi  sintomi  in  tali  ispezioni,  effettuate secondo un tasso di
campionamento del 2% di sacchi per ciascuna spedizione e di 30 tuberi
ispezionati per sacco;
    b) sottoposte  ad  analisi ufficiali per individuare un'eventuale
infezione  latente  in  campioni  prelevati  da  ciascuna spedizione;
durante  il  periodo  di  esportazione  occorre  prelevare  almeno un
campione  per  ciascuna  zona  specificata all'art. 2 e rappresentata
nella spedizione; vanno prelevati in ogni caso almeno cinque campioni
da  sottoporre  ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove
della  Comunita'  di  cui  agli allegati da I a VII, e sono risultate
indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in tali analisi;
    c) chiaramente  etichettate  su ciascun sacco, sotto il controllo
delle  competenti  autorita'  egiziane, con un'indicazione indelebile
del  rispettivo  numero di codice ufficiale, quale figura nell'elenco
delle  zone  indenni  da  organismi  nocivi riconosciute compilato ai
sensi  dell'art.  1,  comma 3, del presente decreto, e del numero del
lotto corrispondente;
    d) preparate  in  lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate
raccolte in un'unica zona ai sensi dell'art. 2;
    e) accompagnate   dal  certificato  fitosanitario,  di  cui  agli
articoli  37  e  41  del  decreto  ministeriale  31 gennaio 1996, con
indicazione  del  numero  di  lotto nella sezione "Marchio dei colli"
nonche'  del numero di codice ufficiale di cui al precedente trattino
nella  sezione  "Dichiarazioni  supplementari".  Nella stessa sezione
devono  essere  ugualmente  indicati  il numero di lotto dal quale e'
stato  prelevato  un  campione,  ai  fini  delle  ispezioni ufficiali
sopradescritte,  come  pure la dichiarazione ufficiale che le analisi
sono state effettuate;
    f) esportate  da  un esportatore ufficialmente registrato, il cui
nome  o  marchio  e'  indicato su ciascuna spedizione. L'elenco degli
esportatori   ufficialmente   registrati  deve  essere  fornito  alla
Commissione   dell'Unione   europea   dalle  autorita'  fitosanitarie
egiziane anteriormente al 1o dicembre 1999.