Art. 4.
           Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali
  1.  I  tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto possono
essere  introdotti  attraverso  i  punti  di  entrata portuali di cui
all'allegato  VIII,  punto  1,  lettera  b)  del decreto ministeriale
31 gennaio 1996 e successive modificazioni.
  2.  Tutti  gli  acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art.
19,  secondo  comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, devono
comunicare,   con   sufficiente  anticipo,  ai  servizi  fitosanitari
regionali  competenti  per  territorio  l'arrivo  delle spedizioni di
patate nonche' le relative quantita'.
  3.  Nel  punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni,
previste   agli  articoli  36,  45  e  46  del  decreto  ministeriale
31 gennaio  1996, effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno
composto  da  almeno  200  tuberi  prelevati  da  ciascun lotto della
spedizione o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate
o relativa frazione del lotto.
  4. Ogni lotto della spedizione deve essere tenuto separato sotto il
controllo dei servizi fitosanitari e non puo' essere commercializzato
o  utilizzato  fintantoche'  non  sia  accertato  che  tali esami non
abbiano  rivelato  ne' fatto sospettare la presenza dello Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith.
  5.  Inoltre,  nel  caso  in  cui si riscontrino in un lotto sintomi
tipici  di  detto  batterio  o  sintomi  tali che facciano sospettare
l'infezione, tutti gli altri lotti della spedizione provenienti dalla
stessa  zona restano sotto il controllo dei servizi fitosanitari fino
a  che  la presenza dell'organismo nocivo in tale lotto non sia stata
confermata o confutata.
  6.  Le  analisi  in  questione  devono essere effettuate secondo il
sistema  di prove della Comunita', di cui agli allegati da I a VII; e
qualora   sia   confermata   la  presenza  del  batterio  Pseudomonas
solanacearum  (Smith)  Smith  il  lotto  da cui e' stato prelevato il
campione e' sottoposto ad una delle misure seguenti:
    a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso
una destinazione al di fuori della Comunita', oppure;
    b) distruzione del lotto.
  7.  Per entrambe le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 6,
tutti  i  lotti  rimanenti della spedizione, provenienti dalla stessa
zona  sono  sottoposti  ad  analisi  conformemente a quanto descritto
all'art. 5.