Art. 4. Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali 1. I tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto possono essere introdotti attraverso i punti di entrata portuali di cui all'allegato VIII, punto 1, lettera b) del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni. 2. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, devono comunicare, con sufficiente anticipo, ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'arrivo delle spedizioni di patate nonche' le relative quantita'. 3. Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni, previste agli articoli 36, 45 e 46 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della spedizione o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o relativa frazione del lotto. 4. Ogni lotto della spedizione deve essere tenuto separato sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non puo' essere commercializzato o utilizzato fintantoche' non sia accertato che tali esami non abbiano rivelato ne' fatto sospettare la presenza dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. 5. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino in un lotto sintomi tipici di detto batterio o sintomi tali che facciano sospettare l'infezione, tutti gli altri lotti della spedizione provenienti dalla stessa zona restano sotto il controllo dei servizi fitosanitari fino a che la presenza dell'organismo nocivo in tale lotto non sia stata confermata o confutata. 6. Le analisi in questione devono essere effettuate secondo il sistema di prove della Comunita', di cui agli allegati da I a VII; e qualora sia confermata la presenza del batterio Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith il lotto da cui e' stato prelevato il campione e' sottoposto ad una delle misure seguenti: a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunita', oppure; b) distruzione del lotto. 7. Per entrambe le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 6, tutti i lotti rimanenti della spedizione, provenienti dalla stessa zona sono sottoposti ad analisi conformemente a quanto descritto all'art. 5.